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10.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 221/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/989 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la «convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (2). |
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(2) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di integrare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO nel diritto dell’Unione. |
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(3) |
L’articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 dispone che la Commissione adotti un atto delegato che integri il regolamento con le disposizioni e gli allegati delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO di cui all’allegato di tale regolamento. |
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(4) |
L’articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 51 per modificare successivamente tale atto delegato. |
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(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione (3) ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. |
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(6) |
Nella riunione annuale del settembre 2019 la NAFO ha modificato nove allegati delle misure di conservazione e di esecuzione relativi all’elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) (allegato I.E, parte VI), ai formati per la notifica e l’autorizzazione delle navi (allegato II.C), all’elenco delle specie (allegato I.C), ai foderoni superiori autorizzati e alle catenelle distanziatrici per gamberi autorizzate (allegato III.B), al formato del rapporto sulle catture (allegato II.D), al formato per l’annullamento del rapporto sulle catture (allegato II.F), al modello standard di rapporto dell’osservatore (allegato II.M), al rapporto dell’osservatore (allegato II.G) e al rapporto di ispezione (allegato IV.B). Tali allegati sono divenuti vincolanti per l’Unione il 3 dicembre 2019. |
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(7) |
Tali modifiche dovrebbero essere integrate nel diritto dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 34 I del 6.2.2020, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è così modificato:
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1. |
Il punto 3 è sostituito dal seguente:
Elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)
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2. |
Il punto 5 è sostituito dal seguente:
Notifica e autorizzazione delle navi
». |
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3. |
Il punto 11 è sostituito dal seguente:
Elenco di specie (4)
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4. |
Il punto 12 è sostituito dal seguente:
Foderoni superiori autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi autorizzate (1) Foderone superiore di tipo ICNAF Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l’usura, che rispetta i seguenti requisiti:
(2) Foderone superiore a fascia multipla Il foderone superiore a fascia multipla è costituito da pezze di rete che presentano in tutte le loro parti maglie di dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:
(3) Rete da traino per gamberi – Fodera di rinforzo del sacco, per le navi adibite alla pesca del gambero nella zona di regolamentazione NAFO Per fodera di rinforzo si intende un rivestimento esterno di rete che può essere utilizzato su una rete da traino per gamberi per proteggere e rinforzare il sacco della rete stessa.
Catenelle distanziatrici per gamberi Le catenelle distanziatrici sono catene, corde o una combinazione delle due che collegano a intervalli variabili la lima da piombo alla lima di armamento o alla corda di supporto. I termini «lima di armamento» o «corda di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una delle due; altre utilizzano sia la lima di armamento che la corda di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o del filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento. Il disegno che segue mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.
». |
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5. |
Il punto 31 è sostituito dal seguente:
Formato e protocolli per lo scambio di dati A. Formato di trasmissione dei dati La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
B. Protocolli di scambio dei dati I protocolli di scambio dei dati autorizzati per la trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra le parti contraenti e il segretariato sono conformi all’allegato II.B relativo alle norme di riservatezza. C. Formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca (Formato per l’Atlantico settentrionale)
D.1.) Struttura dei rapporti e dei messaggi di cui agli allegati II.E e II.F trasmessi dalle parti contraenti al segretariato. Se del caso, la parte contraente ritrasmette al segretariato i rapporti e i messaggi ricevuti dalle sue navi in conformità agli articoli 28 e 29, apportando le seguenti modifiche:
D.2) Messaggi di avvenuta ricezione Su richiesta della parte contraente, il segretariato invia un messaggio di avvenuta ricezione ogniqualvolta riceve un rapporto o un messaggio trasmesso per via elettronica. A) Formato del messaggio di avvenuta ricezione
B) Codici degli errori di ricezione
E. Tipi di rapporti e messaggi
». |
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6. |
Il punto 32 è sostituito dal seguente:
Rapporto di «ANNULLAMENTO» Specifiche di formato per la trasmissione dei rapporti dal CCP alla NAFO (XNW) - cfr. anche allegati II.D.A, II.D.B, II.D.C e II.D.D.1
». |
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7. |
Il punto 35 è sostituito dal seguente:
Parte 1. A - Nave da pesca – Informazioni relative alla bordata di pesca e all’osservatore
Parte 1.B - Informazioni relative agli attrezzi da pesca
Parte 2. Informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca per retata/cala
Parte 3. Informazioni sulla conformità Inserire osservazioni su:
Parte 4. Riepilogo dello sforzo di pesca e delle catture 4 A. Riepilogo dello sforzo di pesca
4B. Riepilogo delle catture
Parte 5. Informazioni sulle catture di squali di Groenlandia per cala
Parte 6. Modulo relativo alla frequenza di lunghezza
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8. |
Il punto 36 è sostituito dal seguente:
Rapporto dell’osservatore
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9. |
Il punto 41 è sostituito dal seguente:
Rapporto di ispezione ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL’ATLANTICO NORDOCCIDENTALE ______________________________________________________________________________ (Ispettore: compilare in STAMPATELLO con una PENNA DI COLORE NERO) (1) NAVE DI ISPEZIONE
(2) ISPETTORI (indicare se tirocinante)
(3) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA
(4) DATA DELL’ULTIMA ISPEZIONE IN MARE
(5) DATA E ORA DELL’ISPEZIONE IN CORSO
(6) VERIFICA
(7) REGISTRAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA E DELLE CATTURE
(8) INFORMAZIONI SULL’OSSERVATORE
(9) DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DI MAGLIA - IN MILLIMETRI
(10) RIEPILOGO DELLE CATTURE REGISTRATE NEL GIORNALE DI BORDO PER LA BORDATA IN CORSO
(11) ESITO DELL’ISPEZIONE DEL PESCATO 11.1. Catture osservate NELL’ULTIMA CALA (se pertinente)
11.2. Catture A BORDO
(12) ESITO DELL’ISPEZIONE DEL PESCATO A BORDO 12.1. Differenza rispetto ai giornali di bordo
12.2. Infrazioni
(13) COMMENTI E OSSERVAZIONI (se necessario, è possibile aggiungere altre pagine)
(14) FIRMA DELL’ISPETTORE RESPONSABILE (15) NOME E FIRMA DEL SECONDO ISPETTORE O DEL TESTIMONE (16) NOME E FIRMA DEL TESTIMONE/DEI TESTIMONI DEL COMANDANTE (17) DATA E ORA DELLA CONCLUSIONE DELL’ISPEZIONE E DELLA PARTENZA
(18) CONFERMA DI RICEZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL COMANDANTE (se necessario, è possibile aggiungere altre pagine)
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(1) Obbligatorio se usato come identificativo unico in altri messaggi.
(2) Secondo il caso.
(3) Il campo TA è facoltativo per le navi da trasporto.
(4) Se viene catturata una specie che non appare nel presente elenco (allegato I.C) occorre utilizzare l’elenco ASFIS dei codici delle specie elaborato dalla FAO. L’elenco ASFIS è disponibile all’indirizzo: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en
(*1) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis sono designati come segue ai fini delle relazioni statistiche: (a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come musdea americana, Urophycis tenuis; (b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4 W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come musdea americana, Urophycis tenuis; (c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera (b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4 W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come musdea atlantica, Urophycis chuss.»
(5) Il segno più (+) non deve essere trasmesso; gli zeri iniziali possono essere omessi.
(6) Il rapporto di annullamento non può essere usato per annullare altri rapporti di annullamento.
(7) Se il rapporto non è inviato da una nave, l’ora sarà quella di trasmissione dal CCP e corrisponderà a quella di RD, RT.
(*2) Nel caso della pesca al traino, per inizio s’intende l’ora in cui termina la cala e per fine l’ora in cui ha inizio il recupero dell’attrezzo. In tutti gli altri casi, per inizio s’intende l’ora in cui ha inizio la cala e per fine l’ora in cui termina il recupero dell’attrezzo.
(*3) Ore decimali. Nel caso della pesca al traino, l’intervallo di tempo tra la fine della cala e l’inizio del recupero dell’attrezzo. In ogni altro caso, l’intervallo di tempo tra l’inizio della cala e la fine del recupero dell’attrezzo.
(*4) Compresi gli indicatori di EMV
(*5) Ai sensi dell’articolo 5.2 delle CEM
(*6) Nel caso della pesca al traino, il tempo di pesca è l’intervallo di tempo tra la fine della cala e l’inizio del recupero dell’attrezzo. In ogni altro caso, il tempo di pesca è l’intervallo di tempo tra l’inizio della cala e la fine del recupero dell’attrezzo. Durata totale di tutte le cale effettuate nella divisione elencata, per tipo di attrezzo e specie bersaglio
(*7) Ai sensi dell’articolo 1.6 delle CEM
(8) Da trasmettere solo se pertinente.
(9) «Sì» se l’osservatore conferma che i dati registrati nel giornale di bordo sono stati inseriti in conformità delle CEM.
(10) «Sì» se l’osservatore conferma che i rapporti prescritti agli articoli 13.11, 13.12 e 28.6 sono stati trasmessi in conformità delle CEM.
(11) «Sì» se l’osservatore rileva una discrepanza con le CEM.
(12) Obbligatorio se «LB» = «No», o «HA» = «No», o «AF» = «Sì».
(13) Le catture sotto taglia rigettate riportate nel campo US devono essere incluse anche nei quantitativi indicati nel campo Rigetti (RJ).».