2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/918 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2020

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE (3) del Consiglio in relazione a condizioni particolari riguardanti l’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada o ivi lavorato.

(2)

La direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), che stabilisce norme e prescrizioni riguardanti l’introduzione nell’Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, ha sostituito gli allegati da I a V di detta direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l’allegato VII, punto 87, di detto regolamento, l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato («legno specificato») è soggetta a determinate prescrizioni particolari al fine di evitare il rischio di infestazione da parte dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire nell’Unione. Tali prescrizioni differiscono in una certa misura da quelle della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione, l’ispezione e il controllo del legno specificato.

(4)

Sulla base di un audit della Commissione effettuato a giugno 2018 si è concluso che, con l’applicazione sotto il proprio controllo ufficiale delle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, il Canada garantisce un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 si applica fino al 30 giugno 2020. Il 27 aprile 2020 il Canada ha chiesto una proroga di tale deroga oltre il 30 giugno 2020.

(6)

Al fine di garantire la continuazione delle importazioni di legno di frassino originario dal Canada o ivi lavorato è opportuno prevedere una deroga all’articolo 8, paragrafo 1 e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in modo da consentire l’introduzione nell’Unione del legno specificato, subordinatamente alla sua conformità a prescrizioni particolari che riflettano, con alcune modifiche, quelle della decisione di esecuzione (UE) 2016/412.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020, al fine di garantire la continuazione delle importazioni del legno specificato.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame della sua applicazione entro tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prescrizioni particolari per una deroga temporanea

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada o ivi lavorato («legno specificato») è subordinata all’osservanza delle prescrizioni particolari di cui all’articolo 2 e alla parte A dell’allegato del presente regolamento.

Il «legno specificato» è definito nella parte B dell’allegato.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l’ispezione.

2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:

a)

la dicitura «in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione»;

b)

il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;

c)

il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.

Articolo 3

Data di scadenza

Il presente regolamento scade il 30 giugno 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE A

1.   Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato, di cui all’articolo 1, deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a)   Scortecciatura

Il legno specificato viene scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che sono conformi a uno dei seguenti requisiti:

1)

hanno una larghezza inferiore a 3 cm oppure

2)

se hanno una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2.

b)   Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c)   Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall’agenzia canadese di ispezione degli alimenti CFIA (Canadian Food Inspection Agency) o da un’agenzia approvata dalla CFIA.

d)   Essiccazione

Il legno specificato viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dalla CFIA.

Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2.   Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

è ufficialmente approvato dalla CFIA, in conformità al suo programma di certificazione per l’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web della CFIA;

c)

è sottoposto a un audit della CFIA, o di un’agenzia approvata dalla CFIA, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato. Qualora tale audit sia eseguito da un’agenzia approvata dalla CFIA, quest’ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell’agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;

d)

dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

e)

tiene registri delle proprie procedure a fini di verifica da parte della CFIA, o di un’agenzia approvata dalla CFIA, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all’esportazione.

3.   Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un’etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4.   Ispezioni precedenti l’esportazione

Il legno specificato destinato all’Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un’agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

PARTE B

Legno specificato con i rispettivi codici NC

1.

Legname di Fraxinus L., eccetto in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00