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2.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 209/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/916 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2020
che autorizza un’estensione dell’uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(3) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione deve presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e aggiorna l’elenco dell’Unione. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 per l’uso in una serie di categorie alimentari, in particolare pane, cereali da colazione, biscotti, bevande a base di soia, yogurt, creme di frutta da spalmare e prodotti di cioccolato per la popolazione generale. |
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(5) |
Il 25 novembre 2019 la società Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento xilo-oligosaccaridi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’estensione dell’uso degli xilo-oligosaccaridi negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) destinati alla popolazione adulta in generale a livelli di utilizzo massimi di 2 g al giorno. |
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(6) |
La Commissione non ritiene necessario che l’attuale domanda sia sottoposta a una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché l’estensione proposta dell’uso degli xilo-oligosaccaridi rientra nella valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità (5) su cui si basa la loro autorizzazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648. |
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(7) |
In tale parere l’Autorità ha condotto una valutazione dell’esposizione prudente utilizzando l’assunzione massima giornaliera prevista in base all’ipotesi che una persona consumi tutti i prodotti alimentari proposti contenenti la dose massima aggiunta di xilo-oligosaccaridi. Sulla base di tale valutazione dell’esposizione l’Autorità ha concluso che l’assunzione massima giornaliera prevista risultante, pari a 7,7 g di xilo-oligosaccaridi al giorno, rimane di molto inferiore sia ai livelli di assunzione giornaliera di 10-12 g di xilo-oligosaccaridi associati a effetti gastrointestinali acuti e transitori in studi clinici di intervento sull’uomo, sia al valore dietetico di riferimento (DRV) di 25 g di fibre alimentari al giorno per la popolazione adulta in generale stabilito in precedenza dall’Autorità (6). |
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(8) |
L’assunzione a livelli di 2 g al giorno derivante dall’estensione proposta dell’uso degli xilo-oligosaccaridi negli integratori alimentari, combinata con l’assunzione massima di 7,7 g di xilo-oligosaccaridi dagli usi attualmente autorizzati come nuovo alimento, potrebbe risultare in un’assunzione massima complessiva di 9,7 g di xilo-oligosaccaridi al giorno. Questo livello di assunzione complessiva sarà comunque inferiore sia ai livelli di assunzione di 10-12 g di xilo-oligosaccaridi associati a effetti gastrointestinali acuti e transitori in studi clinici di intervento sull’uomo, sia al valore dietetico di riferimento (DRV) di 25 g di fibre alimentari al giorno per la popolazione adulta in generale stabilito dall’Autorità. |
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(9) |
Le informazioni fornite nella domanda e il parere scientifico dell’Autorità, insieme alle considerazioni sopra esposte, presentano motivazioni sufficienti per stabilire che l’estensione proposta dell’uso del nuovo alimento «xilo-oligosaccaridi» è conforme all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso degli xilo-oligosaccaridi nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati includendo l’uso degli xilo-oligosaccaridi negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato, relativamente al nuovo alimento xilo-oligosaccaridi, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 275 del 6.11.2018, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(5) Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 [parere scientifico sulla sicurezza degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283] [EFSA Journal 2018;16(7): 5361].
(6) Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre (parere scientifico sui valori dietetici di riferimento per i carboidrati e le fibre alimentari) [EFSA Journal 2010;8(3):1462].
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce «Xilo-oligosaccaridi» nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è sostituita dalla seguente:
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Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
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«Xilo-oligosaccaridi |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (*2) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “Xilo-oligosaccaridi”» |
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Pane bianco |
14 g/kg |
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Pane integrale |
14 g/kg |
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Cereali da colazione |
14 g/kg |
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Biscotti |
14 g/kg |
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Bevande a base di soia |
3,5 g/kg |
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Yogurt (*1) |
3,5 g/kg |
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Creme di frutta da spalmare |
30 g/kg |
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Prodotti di cioccolato |
30 g/kg |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale |
2 g/giorno |
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(*1) Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte.
(*2) Livelli massimi calcolati in base alle specifiche indicate nella colonna “Sotto forma di polvere 1”.