1.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/911 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2020

che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Come riconosciuto dalla direttiva (UE) 2018/1972, poiché è probabile che i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata abbiano un impatto positivo sull’uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili nell’Unione, è opportuno agevolarne l’installazione mediante un regime di installazione esente da autorizzazioni.

(2)

Un punto di accesso senza fili di portata limitata comprende diversi elementi, quali un’unità di elaborazione dei segnali, un sistema di antenna, connessioni via cavo e un alloggiamento. In alcuni casi il sistema di antenna o parti di esso potrebbero essere installati separatamente rispetto agli altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, e collegati mediante uno o più cavi dedicati. Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi distribuiti d’antenna (distributed antenna systems) o di un sistema distribuito radio (distributed radio system) utilizzato da uno o più operatori. Un punto di accesso senza fili di portata limitata può essere progettato per servire due o più utenti dello spettro.

(3)

Al fine di garantirne l’accettazione da parte del pubblico e l’installazione sostenibile, i punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero avere un impatto visivo minimo. A tal fine dovrebbero essere invisibili o montati sulla loro struttura di sostegno in modo tale da essere visivamente non invadenti. Il loro funzionamento dovrebbe inoltre garantire un notevole livello di protezione della salute pubblica, come stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (2), relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

(4)

A norma della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (3), le apparecchiature radio, compresi i punti di accesso senza fili di portata limitata, devono essere fabbricate in modo da garantire la protezione della salute e della sicurezza delle persone.

(5)

Le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero quindi essere definite in termini di volume massimo, restrizioni sul peso e potenza massima di emissione per la connettività degli utenti. La scelta del volume massimo al fine di limitare l’impatto visivo di un punto di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe consentire la flessibilità di progettazione e l’adattabilità alle caratteristiche fisiche e tecniche della struttura di sostegno.

(6)

Dallo studio commissionato dalla Commissione «Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs) (4)» (Sistema snello di installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata) emerge che un limite di volume di 20 litri dovrebbe essere sufficiente a contenere gli elementi principali di un punto di accesso senza fili di portata limitata, garantendone al tempo stesso il carattere non intrusivo. Tale volume massimo dovrebbe applicarsi all’installazione di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro, nonché di più punti di accesso senza fili di portata limitata che condividono un sito infrastrutturale di superficie ridotta, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus, che in ragione delle sue dimensioni fisiche e/o della sua elevata diffusione in una data area può generare un ingombro visivo.

(7)

I punti di accesso senza fili di portata limitata dovrebbero essere conformi alla norma armonizzata EN 62232:2017 (5)«Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell’esposizione umana], che fornisce una metodologia per l’installazione delle stazioni di base che tiene conto della loro potenza di emissione ai fini della valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici, conformemente ai limiti fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE.

(8)

Tale norma si applica a tutti i tipi di stazioni di base divisi in cinque classi di installazione, corrispondenti a diversi limiti della loro potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropical Radiated Power, EIRP), rispettivamente di alcuni milliwatt (classe E0), 2 Watt (classe E2), 10 Watt (classe E10), 100 Watt (classe E100) e oltre 100 Watt (classe E+). Considerando le distanze di sicurezza per l’installazione da rispettare conformemente alla norma citata, e dal momento che la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che i punti di accesso senza fili di portata limitata siano apparecchiature a bassa potenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle classi di installazione E0, E2 ed E10. In conformità del punto 6.2.4, tabella 2, della norma EN 62232:2017, la componente irradiante più bassa di un’antenna di classe E10 deve trovarsi ad un’altezza di almeno 2,2 metri dai passaggi pedonali destinati al pubblico al fine di garantire una distanza di almeno 20 centimetri tra il lobo principale dell’antenna e il corpo di una persona alta 2 metri (6).

(9)

Per motivi estetici, l’installazione al chiuso di punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E10, che probabilmente utilizzeranno il limite di volume massimo di 20 litri, dovrebbe essere limitata a grandi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri, quali musei, stadi, centri congressi, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie o centri commerciali.

(10)

Il peso e la forma di un punto di accesso senza fili di portata limitata non dovrebbero richiedere un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno utilizzata.

(11)

Poiché è previsto di sviluppare ulteriormente le norme pertinenti, affinché contemplino i punti di accesso senza fili di portata limitata che utilizzano sistemi di antenna attivi, in questa fase tali punti di accesso non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di installazione esente da autorizzazioni.

(12)

Al fine di consentire la supervisione e il monitoraggio da parte delle autorità competenti, in particolare in caso di più sistemi di antenna co-locati, ogni operatore che abbia installato punti di accesso senza fili di portata limitata conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento dovrebbe notificare a tempo debito all’autorità competente l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso.

(13)

Il presente regolamento fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, e di garantire la loro conformità ai limiti aggregati di esposizione applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali.

(14)

L’attuazione del presente regolamento dovrebbe essere monitorata periodicamente al fine di agevolarne il riesame, se necessario, tenendo conto delle pratiche nazionali e degli sviluppi in materia di normazione, in particolare per quanto riguarda l’inclusione dei sistemi di antenna attivi.

(15)

Il presente regolamento fa salve le misure nazionali in materia di sicurezza, fornitura di servizi pubblici e rispetto della proprietà privata, compresa la facoltà dei proprietari di decidere come utilizzare i beni di loro proprietà.

(16)

Il presente regolamento fa salva l’applicazione di regimi meno restrittivi a livello nazionale per l’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata al fine di promuoverne una concentrazione proporzionata e un basso impatto visivo.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972.

Il presente regolamento non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropical Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa;

2)

«sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

3)

«sistema di antenna attivo (active antenna system, AAS)»: un sistema di antenna di un punto di accesso senza fili di portata limitata in cui l’ampiezza e/o la fase tra gli elementi di antenna sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

4)

«al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

5)

«all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

Articolo 3

1.   I punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico, o soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, del presente regolamento, e sono conformi ai requisiti della norma europea di cui all’allegato, lettera B, del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità con i limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali.

3.   Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata conformi alle caratteristiche di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(2)  Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

(3)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706.

(5)  Applicabile alla gamma di frequenze 110 MHz-100 GHz.

(6)  Allegato C.4 della norma EN 62232:2017.


ALLEGATO

A.   Condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1.

Il volume totale della parte visibile di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro non deve superare i 20 litri.

2.

Il volume totale delle parti visibili di più punti di accesso senza fili di portata limitata distinti che condividono lo stesso sito infrastrutturale di superficie ridotta, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus, non deve superare i 20 litri.

3.

Nei casi in cui il sistema di antenna e altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, quali un’unità di radiofrequenza, un processore digitale, un’unità di archiviazione, un sistema di raffreddamento, un alimentatore, connessioni via cavo, elementi di backhaul o elementi per la messa a terra e il fissaggio, siano installati separatamente, eventuali parti di tali elementi che non rientrino nei 20 litri devono essere rese invisibili.

4.

Il punto di accesso senza fili di portata limitata deve avere caratteristiche visive che ne garantiscano la coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate rispetto alle dimensioni generali di tale struttura, una forma coerente, colori neutri e cavi nascosti, e non deve dar luogo a ulteriori ingombri visivi in combinazione con altri punti di accesso senza fili di portata limitata già installati in siti adiacenti.

5.

Il peso e la forma di un punto di accesso senza fili di portata limitata non devono richiedere un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.

B.   Requisiti della norma europea di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1.

L’installazione deve essere conforme alle classi di installazione E0, E2 ed E10 di cui al punto 6.2.4, tabella 2, della norma europea EN 62232:2017 «D etermination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell’esposizione umana].

2.

Un punto di accesso senza fili di portata limitata di classe di installazione E10 può essere installato esclusivamente all’aperto o in spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri.

3.

Nel caso di più sistemi di antenna co-locati (o loro parti) appartenenti a uno o più punti di accesso senza fili di portata limitata, i criteri per l’EIRP contenuti nel riferimento di cui al punto 1 devono applicarsi alla somma delle EIRP di tutti i sistemi di antenna co-locati (o delle loro parti).