29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/884 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2020

recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, e l’articolo 64, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 37, 53 e 173, in combinato disposto con l’articolo 227,

considerando quanto segue:

(1)

A causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti vaste restrizioni agli spostamenti, nell’intera Unione gli Stati membri e i coltivatori incontrano tutti difficoltà eccezionali a pianificare ed attuare i regimi di aiuto previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli da 32 a 36 per l’ortofrutticoltura e articoli da 39 a 52 per la vitivinicoltura. A causa di problemi logistici e della carenza di manodopera i coltivatori di detti settori si trovano esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19. Incontrano in particolare difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. La situazione provoca nei settori in questione interruzioni e perturbazioni della catena di approvvigionamento.

(2)

Poiché si è in presenza di un concorso di circostanze che non conosce precedenti, è necessario derogare a talune disposizioni dei regolamenti delegati applicabili nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo per alleviare le difficoltà che incontrano.

(3)

In tutti gli Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi. Data la possibilità che la situazione ritardi quest’attuazione, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi operativi dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3). Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute alla pandemia di Covid-19, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa delle disfunzioni nelle catene di approvvigionamento e della chiusura di taluni sbocchi di vendita, in particolare all’ingrosso e nel comparto ricettivo. La carenza di manodopera pone loro problemi logistici e difficoltà ad effettuare il raccolto, mentre le disfunzioni nella catena di approvvigionamento complicano la distribuzione al consumatore. La situazione si ripercuote direttamente sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e sulla loro capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2020, ma anche negli anni successivi, per i quali l’aiuto finanziario dell’Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2020. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti della crisi. La riduzione del valore della produzione commercializzata a causa della pandemia di Covid-19 ostacola inoltre la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, in quanto l’aiuto finanziario dell’Unione negli anni successivi è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2020.

(4)

Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono soddisfare il criterio del controllo democratico nel rispetto degli obblighi dell’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/891. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere nell’organizzazione dev’essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale. Può accadere che alcuni soci produttori terminino l’attività per motivi collegati alla pandemia di Covid-19 e, quindi, che alcune organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori non soddisfino detto criterio nel 2020. La situazione di irregolarità in cui verrebbero a trovarsi potrebbe comportare la sospensione o la perdita del riconoscimento, la sospensione dei pagamenti degli aiuti, sanzioni pecuniarie e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione. Per il 2020 è opportuno quindi prevedere che una persona fisica o giuridica possa detenere nell’organizzazione di produttori una percentuale dei diritti di voto e delle quote o del capitale superiore al 50 % dei diritti di voto totali e al 50 % delle quote o del capitale. Per scongiurare il rischio che la persona fisica o giuridica che si trova temporaneamente a detenere diritti di voto e quote o capitale in percentuale superiore ai limiti abusi del proprio potere, è opportuno che gli Stati membri tutelino con opportune misure le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Tali misure possono configurarsi come decisioni per regolare l’impiego dell’aiuto finanziario dell’Unione o disciplinare le modifiche dei programmi operativi che avvantaggiano in modo sproporzionato singole persone fisiche o giuridiche.

(5)

Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate dalla pandemia di Covid-19 si ripercuoteranno pesantemente sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l’anno successivo, in quanto per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2020 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest’ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se nel 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, un prodotto si deprezzerà di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, è opportuno fissare il valore della produzione commercializzata nel 2020 al 100 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente. Per le organizzazioni di produttori colpite da tale deprezzamento, infatti, la percentuale del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non sarebbe sufficiente ad assicurare stabilità economica e finanziaria nella situazione venutasi a creare con la pandemia di Covid-19. Dati i gravi effetti economici della pandemia di Covid-19 sull’ortofrutticoltura, per il 2020 la percentuale dovrebbe salire al 100 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente.

(6)

Per migliorare la strategia, la pianificazione, la gestione e l’attuazione dei programmi operativi approvati così da parare gli effetti della pandemia di Covid-19 sull’ortofrutticoltura, dovrebbe essere consentito a ciascuno Stato membro di modificare nel 2020 la strategia nazionale di cui all’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2017/891, anche dopo che aver trasmesso il programma operativo per approvazione. Gli Stati membri dovrebbero salvaguardare la continuità e l’attuazione delle operazioni pluriennali in corso previste dai programmi operativi approvati.

(7)

Nel 2020 gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall’obbligo, imposto dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione. Grazie a quest’esonero le organizzazioni di produttori dovrebbero godere di maggiore flessibilità per adottare misure atte a superare le conseguenze della pandemia di Covid-19 nel settore ortofrutticolo.

(8)

Poiché la pandemia di Covid-19 produce sull’ortofrutticoltura effetti gravi e prolungati, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono, ferma restando l’approvazione degli Stati membri, modificare i programmi operativi per gli anni successivi nonché nel corso dell’anno di attuazione, secondo quanto previsto all’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per parare gli effetti della pandemia di Covid-19 è opportuno consentire loro anche di sospendere temporaneamente nel 2020, totalmente o parzialmente, i programmi operativi.

(9)

A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione del programma operativo in questione. Nell’interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare l’aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, sempre che l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori dimostri all’autorità competente dello Stato membro che il programma operativo è cessato nel 2020 in collegamento con la pandemia di Covid-19 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.

(10)

Nell’interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare a favore del FEAGA l’aiuto finanziario dell’Unione erogato per impegni pluriennali in ortofrutticoltura, ad esempio per le azioni ambientali, qualora un’interruzione nel 2020 in collegamento con la pandemia di Covid-19 abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine.

(11)

In considerazione delle interruzioni e perturbazioni provocate nel 2020 dalla pandemia di Covid-19, in particolare della carenza di manodopera per il raccolto e degli scompensi logistici, da un lato, e della deperibilità dei prodotti ortofrutticoli, dall’altro, è opportuno offrire alle organizzazioni di produttori flessibilità quanto all’applicazione della misura di mancata raccolta prevista all’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Nel 2020 dovrebbe pertanto essere possibile effettuare operazioni di mancata raccolta anche nei casi in cui la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale o in cui la stessa superficie sia stata in precedenza interessata da una misura di raccolta verde.

(12)

A norma dell’articolo 54, lettera b), e dell’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro il 15 novembre 2020 dev’essere trasmessa alla Commissione una relazione sulla sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e dei regimi nel settore degli ortofrutticoli, al fine di assodarne l’efficacia e l’efficienza a livello sia di organizzazioni di produttori sia di Stati membri. In considerazione della perturbazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri in collegamento con la pandemia di Covid-19, è opportuno prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la trasmissione della relazione inerente all’esercizio di valutazione 2020 prevista al medesimo articolo 58.

(13)

Le perturbazioni subite dall’ortofrutticoltura in collegamento con la pandemia di Covid-19 compromettono la capacità delle organizzazioni di produttori di adottare nel 2020 le misure correttive di cui all’articolo 59, paragrafi 1 e 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 entro il termine massimo di quattro mesi. Nel 2020 è opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a prorogare il termine oltre il massimo di quattro mesi.

(14)

A norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891, per mantenere il riconoscimento l’organizzazione di produttori deve soddisfare in ogni momento la condizione del numero minimo di soci stabilito dallo Stato membro. A norma dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se l’organizzazione di produttori non rispetta tale obbligo, lo Stato membro le sospende il riconoscimento, trattiene i pagamenti degli aiuti e riduce l’importo annuo dell’aiuto del 2 % per ogni mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento è sospeso. Date le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal sospendere i pagamenti degli aiuti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli che nel 2020 non rispettano la condizione del numero minimo di soci.

(15)

Qualora l’organizzazione di produttori si trovi nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive nel corso della sospensione del riconoscimento, è opportuno consentire agli Stati membri di prorogare il termine concesso per l’adozione di tali misure dall’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, andando oltre i 12 mesi a decorrere dalla data in cui l’organizzazione ha ricevuto la lettera di avvertimento. La proroga non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2020, termine che dovrebbe dare alle organizzazioni di produttori tempo sufficiente per adottare le misure correttive.

(16)

Date le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 nel settore degli ortofrutticoli, lo Stato membro dovrebbe astenersi dall’applicare la riduzione dell’importo annuo dell’aiuto del 2 % per mese civile o parte di esso, prevista all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nei confronti dell’organizzazione di produttori cui sia stato sospeso il riconoscimento che non è in grado di adottare nel 2020 misure correttive per motivi collegati a tale pandemia. Per lo stesso motivo è opportuno che gli Stati membri si astengano dall’applicare la riduzione dell’importo annuo dell’aiuto dell’1 % per mese civile o parte di esso prevista all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(17)

A norma dell’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri revocano il riconoscimento all’organizzazione di produttori che non dimostra di rispettare il criterio del volume o del valore minimo di produzione commercializzata entro il 15 ottobre del secondo anno che segue l’anno in cui il criterio non è stato rispettato. Date le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 in ortofrutticoltura, con le relative ripercussioni sul valore e sul volume della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, il 2020 non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del rispetto del criterio del valore o del volume minimo della produzione commercializzata a norma di detto articolo 59, paragrafo 6.

(18)

È possibile che motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscano ad un’organizzazione di produttori che attua un programma operativo con fine nel 2020 di soddisfare le condizioni dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Date le circostanze, nel 2020 è opportuno astenersi dall’applicare ai programmi operativi del settore ortofrutticolo interessati la riduzione dell’importo totale dell’aiuto prevista all’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(19)

Negli Stati membri in cui è praticata la vitivinicoltura s’incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione delle operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo. Data la possibilità che la situazione ne ritardi l’attuazione, tali operazioni potrebbero risultare non conformi agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (4). Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute alla pandemia di Covid-19, gli operatori del settore vitivinicolo incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa delle disfunzioni nelle catene di approvvigionamento e della chiusura di taluni sbocchi di vendita, in particolare al dettaglio e nella ristorazione. La carenza di manodopera pone loro problemi logistici e difficoltà a gestire la produzione, mentre le disfunzioni nella catena di approvvigionamento complicano la distribuzione al consumatore. La situazione si ripercuote direttamente sulla stabilità finanziaria degli operatori e sulla loro capacità di attuare nel 2020 le operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo.

(20)

La vitivinicoltura dell’Unione risente delle perturbazioni del mercato conseguenti alle misure adottate dai governi negli ultimi mesi per far fronte alla crisi della pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura di alberghi, ristoranti e bar, la limitazione agli spostamenti essenziali della circolazione delle persone e delle merci e la chiusura di talune frontiere all’interno dell’Unione.

(21)

Le difficoltà logistiche causate dalla pandemia di Covid-19 e la carenza di manodopera, riconducibile alla medesima causa, mettono sotto pressione i vitivinicoltori e l’intero settore, confrontato a sempre maggiori problemi in vista della prossima vendemmia: prezzi bassi, consumo ridotto, difficoltà di trasporto e di smercio. Tutti questi fattori concorrono a creare un grave scompenso del mercato vitivinicolo.

(22)

Nel contempo la situazione del mercato unionale del vino si è già aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e una generale diminuzione del consumo di vino nell’Unione. Le esportazioni risentono parimenti dell’aumento dei dazi sui vini europei imposti dagli Stati Uniti d’America, che per il vino dell’Unione rappresentano il principale mercato estero. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo a questo settore già fragilizzato, mettendolo nell’impossibilità di commercializzare e distribuire i propri prodotti in modo efficace, a causa soprattutto della chiusura di grandi mercati d’esportazione e delle misure adottate per garantire modalità adeguate di confinamento e sospensione delle attività, segnatamente l’interruzione di tutte le attività di ristorazione e l’impossibilità di rifornire la clientela abituale. A questo si aggiunge la difficoltà di approvvigionamento di apporti essenziali alla produzione vinicola, quali bottiglie e tappi, che intralcia l’attività degli operatori impedendo loro di immettere sul mercato vino pronto per la vendita.

(23)

Per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, nel contesto illustrato è necessario adottare con urgenza misure temporanee per compensare le perturbazioni del mercato. Fra tali misure si annoverano l’autorizzazione temporanea a variare l’obiettivo di un’operazione selezionata e il pagamento delle azioni ultimate anche quando manca la realizzazione completa dell’intera operazione. È opportuno consentire peraltro, senza infliggere sanzioni, l’attuazione parziale delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e di sostegno agli investimenti e all’innovazione.

(24)

Per aiutare gli operatori a far fronte all’attuale situazione eccezionale e all’imprevedibilità e precarietà che ne derivano, è opportuno offrire maggiore flessibilità nell’attuazione delle misure previste agli articoli 22 e 26, all’articolo 53, paragrafo 1, e all’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

(25)

Per quanto riguarda il sostegno alla vendemmia verde, l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 non consente di praticare tale tipo di vendemmia per due anni consecutivi sulla stessa particella. Data l’incertezza che circonda la durata e la gravità della pandemia di Covid-19, è opportuno revocare temporaneamente tale limitazione fino al 15 ottobre 2020, così che i viticoltori possano regolare meglio la produzione e prepararsi meglio ai necessari adattamenti alla situazione del mercato a più lungo termine.

(26)

L’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 limita a tre anni il sostegno alla costituzione di fondi di mutualizzazione concesso nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo. In considerazione della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 è opportuno revocare temporaneamente tale limite di tre anni al fine di incoraggiare ulteriormente un approccio responsabile alle situazioni critiche. In questo modo i produttori potranno contare su un sostegno di più lungo periodo e su migliori possibilità di salvaguardare il reddito in questa fase critica.

(27)

L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 stabilisce le norme che disciplinano le possibili modifiche delle operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno aumentare in via temporanea la flessibilità di tali norme per consentire ai beneficiari di reagire in modo consono ed efficiente alla situazione eccezionale venutasi a creare con la pandemia di Covid-19, adeguando la produzione e la commercializzazione. È opportuno pertanto autorizzare temporaneamente gli Stati membri a derogare a tali norme consentendo ai beneficiari di presentare modifiche dell’operazione inizialmente approvata senza dover ottenere preliminarmente l’approvazione dell’autorità competente. Gli Stati membri potranno così consentire che, entro i limiti dell’importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, le modifiche delle operazioni nell’ambito di tali misure siano attuate senza autorizzazione preventiva. La deroga aiuterebbe i beneficiari che, impossibilitati dalla crisi a completare determinate operazioni, desiderano modificarle per evitare ulteriori perdite economiche o per adattarsi meglio alla situazione del mercato. È parimenti opportuno consentire in via temporanea la variazione dell’obiettivo dell’operazione selezionata per le misure relative alla promozione, alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, agli investimenti e all’innovazione, in quanto esse, contrariamente ad altre misure previste dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, possono mirare a obiettivi molteplici, ad esempio investimenti nell’azienda vitivinicola e nei locali di produzione. In tali casi, al beneficiario che non riesce a realizzare completamente l’obiettivo di un’operazione dovrebbe essere consentito di ridimensionarlo. Per questo tipo di variazioni resterebbe tuttavia necessaria l’approvazione dell’autorità competente.

(28)

Per evitare che un beneficiario sia penalizzato per essersi valso della maggiore flessibilità che consente di modificare senza approvazione preventiva le operazioni precedentemente approvate, per non aver realizzato completamente l’intera operazione inizialmente approvata dall’autorità competente ovvero per aver variato l’obiettivo dell’operazione, è necessario derogare in via temporanea all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in base al quale il sostegno è versato una volta stabilito che sono state completamente realizzate l’intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell’operazione. Sarà così assicurato il pagamento del sostegno per le singole azioni, come previsto dal regolamento, a condizione che siano realizzate completamente.

(29)

Per le operazioni sostenute a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per evitare che un beneficiario sia penalizzato per non avere, a causa della crisi, realizzato le operazioni sulla superficie totale per la quale è stato approvato il sostegno, è necessario derogare in via temporanea all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 per assicurare il versamento senza sanzioni del sostegno per la parte dell’operazione che è stata realizzata.

(30)

Data l’urgenza dell’intervento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ORTOFRUTTICOLTURA

Articolo 1

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891

1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, per il 2020 la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere nell’organizzazione di produttori può, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, superare il 50 % dei diritti di voto totali e il 50 % delle quote o del capitale. Gli Stati membri provvedono tuttavia all’adozione di misure atte a scongiurare abusi di potere da parte della persona fisica o giuridica che detiene nell’organizzazione diritti di voto e quote o capitale superiori al 50 % dei diritti di voto totali e al 50 % delle quote o del capitale.

2.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, se nel 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento di dette condizioni.

3.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 4, per il 2020 gli Stati membri possono modificare la strategia nazionale dopo la trasmissione annuale del progetto di programma operativo. Gli Stati membri salvaguardano tuttavia la continuità e l’attuazione delle operazioni pluriennali e in corso previste dai programmi operativi delle organizzazioni di produttori già approvati.

4.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, per il 2020 non si applica l’obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.

5.   In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, per il 2020 gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a sospendere nello stesso 2020, totalmente o parzialmente, i programmi operativi.

6.   Per il 2020 non sono recuperati gli aiuti erogati per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e che il programma operativo cessi in collegamento con la pandemia di Covid-19 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.

7.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, non è recuperato né rimborsato al FEAGA l’aiuto finanziario dell’Unione erogato per impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, i cui obiettivi a lungo termine e benefici attesi non possono essere realizzati nel 2020 a causa di un’interruzione degli impegni nel corso dell’anno per motivi collegati alla pandemia di Covid-19.

8.   In deroga all’articolo 48, paragrafo 3, primo comma, per il 2020 possono essere applicate misure di mancata raccolta nei casi in cui la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In deroga all’articolo 48, paragrafo 3, quarto comma, per il 2020 la raccolta verde e la mancata raccolta possono essere applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

9.   In deroga all’articolo 54, lettera b), e all’articolo 58, paragrafo 3, il termine per la trasmissione alla Commissione della relazione sull’esercizio di valutazione 2020 è il 30 giugno 2021.

10.   In deroga all’articolo 59, paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono prorogare oltre i quattro mesi ivi previsti i termini fissati per l’adozione delle misure correttive, qualora nel 2020 l’organizzazione di produttori si trovi nell’impossibilità di adottarle per motivi collegati alla pandemia di Covid-19.

11.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri non sospendono il pagamento dell’aiuto all’organizzazione di produttori che nel 2020 non rispetta, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, i criteri di riconoscimento derivanti dall’articolo 5.

12.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, qualora nel 2020 l’organizzazione di produttori si trovi nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive nel corso della sospensione del riconoscimento, gli Stati membri possono prorogare il termine concesso per l’adozione di tali misure andando oltre i 12 mesi a decorrere dalla data in cui l’organizzazione ha ricevuto la lettera di avvertimento, ma non oltre il 31 dicembre 2020.

13.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, all’organizzazione di produttori che nel 2020 si è trovata nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive non si applica la riduzione dell’importo annuo dell’aiuto del 2 % per mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento dell’organizzazione era sospeso.

14.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, all’organizzazione di produttori che nel 2020 si è trovata nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive non si applica la riduzione dell’importo annuo dell’aiuto dell’1 % per mese civile o parte di esso.

15.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 6, primo comma, il 2020 non è preso in considerazione ai fini del rispetto del criterio del valore o del volume minimo della produzione commercializzata imposto dall’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

16.   In deroga all’articolo 61, paragrafo 6, l’importo totale dell’aiuto per l’ultimo anno del programma operativo non è ridotto per il programma operativo che termina nel 2020 e nei casi in cui motivi collegati alla pandemia di Covid-19 hanno impedito nel 2020 di soddisfare le condizioni dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

TITOLO II

VITIVINICOLTURA

Articolo 2

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2016/1149

1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.

2.   In deroga all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono, nei casi collegati alla pandemia di Covid-19 e se il beneficiario lo chiede entro il 15 ottobre 2020, prorogare di 12 mesi la durata del sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione con riferimento alle operazioni per le quali il sostegno è giunto a scadenza nel 2019.

3.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire di attuare senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2020, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro.

4.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2020 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro delle misure previste agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente.

5.   In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se la modifica dell’operazione già approvata è stata comunicata all’autorità competente in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, il sostegno è versato per le singoli azioni già realizzate nell’ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state realizzate completamente e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (5).

6.   In deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione, quando motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscono di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).