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26.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 203/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/877 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 e 265,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che è necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di tenere conto dell’evoluzione normativa e degli sviluppi relativi all’introduzione dei sistemi informatici istituiti ai fini del codice. |
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(2) |
Al fine di chiarire quale ufficio doganale deve garantire che l’analisi dei rischi precedente all’arrivo sia effettuata sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione sommaria di entrata, la definizione di «ufficio doganale di prima entrata» di cui all’articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificata per precisare che, laddove tale espressione è utilizzata, si riferisce all’ufficio responsabile del luogo in cui il mezzo di trasporto è destinato ad arrivare anche se, per qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto giunge effettivamente in un luogo diverso per il quale è competente un ufficio diverso. |
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(3) |
Per delimitare chiaramente l’ambito di applicazione delle norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni per espresso e delle formalità applicabili all’importazione e all’esportazione di tali merci, è opportuno definire i termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso». |
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(4) |
Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni doganali sulla base del valore intrinseco delle merci, è necessaria una definizione dei termini «valore intrinseco». |
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(5) |
In linea con il piano d’azione sulla mobilità militare (3), è necessario razionalizzare e semplificare le formalità doganali per le merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito stabilendo una definizione di tali merci e istituendo un formulario UE 302 quale documento doganale che gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a utilizzare, anche nell’ambito di attività militari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione. |
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(6) |
Allo scopo di consentire che, in conformità alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale, il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) sia utilizzato a fini di identificazione, le persone diverse dagli operatori economici dovrebbero essere obbligate a registrarsi nel sistema EORI, qualora tale registrazione sia richiesta dalla normativa dell’Unione e non solo qualora sia richiesta dalla normativa di uno Stato membro. L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(7) |
L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di prorogare il termine per l’adozione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale qualora le autorità doganali competenti stiano indagando su una violazione della stessa. Tale possibilità dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui le autorità doganali e fiscali competenti stiano indagando su una violazione della normativa fiscale, in quanto alcune autorizzazioni possono essere rilasciate solo in assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede l’obbligo per le autorità doganali di sospendere una decisione fino a quando non sia stabilito se un operatore economico ha commesso un’infrazione grave o infrazioni reiterate. Tale obbligo dovrebbe riguardare anche i casi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, ma non dovrebbe estendersi alle infrazioni o ai reati commessi da persone responsabili delle questioni doganali dell’impresa che non sono dipendenti di tale impresa, in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446. |
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(8) |
L’articolo 86, paragrafo 3, del codice stabilisce le norme specifiche per il calcolo dell’importo dell’obbligazione doganale quando l’obbligazione sorge per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo. Su richiesta del dichiarante, tale obbligazione doganale è determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale relativa a tali merci. L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali l’articolo 86, paragrafo 3, del codice deve applicarsi in assenza di una richiesta del dichiarante. Al fine di evitare l’elusione dei dazi antidumping e compensativi, delle misure di salvaguardia e dei dazi supplementari derivanti da una sospensione delle concessioni che sarebbero applicabili alle merci quando sono vincolate per la prima volta al regime di perfezionamento attivo, è opportuno che l’obbligo di applicare l’articolo 86, paragrafo 3, del codice in assenza di una richiesta del dichiarante riguardi anche i prodotti trasformati ottenuti da tali merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno concedere un periodo transitorio di un anno per dare agli operatori economici il tempo di adeguarsi alle nuove norme. |
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(9) |
L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede deroghe all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. Al fine di non ritardare l’importazione di organi e altri tessuti umani o animali o di sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, le deroghe dovrebbero riguardare anche tali merci. Inoltre, al fine di facilitare la mobilità militare, tali deroghe dovrebbero essere estese alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione (5), la deroga non dovrebbe più applicarsi alle merci introdotte a partire da tali territori. L’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(10) |
La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira a proteggere l’ambiente marino dall’effetto negativo degli scarichi di rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nell’Unione, migliorando la disponibilità e l’uso di impianti portuali di raccolta adeguati e il conferimento dei rifiuti a tali impianti. Per non compromettere l’obiettivo della direttiva, le formalità doganali relative a tali rifiuti dovrebbero essere razionalizzate e semplificate introducendo un esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e considerando la presentazione in dogana come una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. È opportuno che tali semplificazioni si applichino unicamente se la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 è stata effettuata alle autorità competenti. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 104, 138, 141 e 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(11) |
L’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede un esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci di valore non superiore a 22 EUR fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni. Tuttavia la Commissione ha deciso, con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (il programma di lavoro) (7), di istituire un nuovo sistema elettronico (ICS2) a supporto dell’analisi dei rischi doganali in materia di sicurezza precedente l’arrivo e dei relativi controlli. Il nuovo sistema deve essere attuato mediante tre versioni (versione 1, versione 2 e versione 3). Il riferimento generale al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere sostituito da riferimenti più specifici alle diverse versioni del nuovo sistema, al quale i vettori si collegheranno gradualmente. Conformemente al programma di lavoro, per quanto riguarda il trasporto aereo gli operatori postali e i corrieri espresso si collegheranno al nuovo sistema a partire dall’introduzione della versione 1, ma saranno tenuti a presentare l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata unicamente per le merci contenute in spedizioni postali che hanno come destinazione finale l’Unione e per le merci contenute in spedizioni per espresso. Altri operatori economici o altre operazioni nel settore del trasporto aereo saranno coperti dal nuovo sistema a partire dall’introduzione della versione 2. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, stradale, per via marittima e per vie navigabili interne, gli operatori economici interessati devono collegarsi a partire dall’introduzione della versione 3. Di conseguenza, l’esonero per le merci contenute in spedizioni postali non dovrebbe applicarsi alle spedizioni per via aerea che hanno come destinazione finale uno Stato membro dopo l’introduzione della versione 1. Inoltre, non dovrebbe applicarsi alle spedizioni aeree che hanno come destinazione finale un paese terzo dopo l’introduzione della versione 2, né alle spedizioni postali trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia dopo l’introduzione della versione 3. Analogamente, l’esonero per le merci di valore non superiore a 22 EUR contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea non dovrebbe applicarsi dopo l’introduzione della versione 1. Non dovrebbe neppure applicarsi dopo l’introduzione della versione 2 alle merci di questo tipo contenute in spedizioni aeree che non sono né spedizioni postali né spedizioni per espresso. Per le merci contenute in spedizioni trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia non dovrebbe applicarsi dopo l’introduzione della versione 3. Gli Stati membri devono stabilire, in collaborazione con la Commissione, le date specifiche a decorrere dalle quali gli operatori economici sono tenuti a utilizzare le diverse versioni del nuovo sistema in conformità all’allegato del programma di lavoro. L’articolo 104 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(12) |
L’articolo 106 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 definisce i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo. Tali termini dovrebbero tenere conto anche della decisione di istituire il sistema elettronico (ICS2) in tre versioni. La disposizione dovrebbe operare una distinzione chiara tra la norma generale sui termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata e i termini per la presentazione dell’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata e i termini per fornire altre indicazioni. Il motivo è che, come indicato all’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a partire dall’introduzione della versione 2 del nuovo sistema persone diverse avranno gradualmente la possibilità di comunicare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple). A partire dall’introduzione della versione 1 del nuovo sistema gli operatori postali e i corrieri espresso dovrebbero essere tenuti a presentare l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate nell’aeromobile che le introdurrà nel territorio doganale dell’Unione. L’obbligo di presentare l’insieme minimo di dati dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei e a tutti gli operatori economici che partecipano ad attività di trasporto aereo a partire dall’introduzione della versione 2. A partire dall’introduzione della versione 2 del nuovo sistema i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a integrare l’insieme minimo di dati con il resto delle indicazioni, in modo che la dichiarazione sommaria di entrata completa sia presentata entro i termini generali. Tuttavia, nel periodo intercorrente tra le date di introduzione della versione 1 e della versione 2, l’insieme minimo di dati presentato dagli operatori postali e dai corrieri espresso dovrebbe essere considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. In tale intervallo di tempo i vettori aerei non saranno infatti collegati al nuovo sistema e pertanto non saranno in grado di integrare l’insieme minimo di dati. La norma che stabilisce l’obbligo per i vettori aerei e gli operatori economici di presentare l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile, e al più tardi prima che le merci siano caricate a bordo dell’aeromobile che le deve introdurre nel territorio doganale dell’Unione, garantisce che le autorità doganali siano in grado di effettuare un’analisi dei rischi e di adottare le misure necessarie nel contesto della sicurezza del trasporto aereo di merci. Si tratta di un’importante azione complementare al vigente quadro normativo dell’UE per la sicurezza dell’aviazione, ossia il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
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(13) |
Gli articoli 112 e 113 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabiliscono gli obblighi per le persone diverse dal vettore di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per quanto riguarda, rispettivamente, il trasporto via mare o per vie navigabili interne e il trasporto aereo. Entrambi gli articoli contengono norme transitorie che sospendono gli obblighi fino al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni. Tali norme transitorie dovrebbero tenere conto del fatto che la fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse avverrà solo a partire dall’introduzione della versione 2 del nuovo sistema per il trasporto aereo e dall’introduzione della versione 3 per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Di conseguenza, è opportuno operare una distinzione fra queste due versioni con riguardo all’obbligo delle persone diverse dal vettore di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Inoltre la norma secondo la quale ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse dovrebbe essere soppressa dagli articoli 112 e 113 e diventare una nuova disposizione generale applicabile a qualsiasi modo di trasporto, e non solo al trasporto aereo e al trasporto via mare o per vie navigabili interne. Nella misura in cui l’esonero dalla dichiarazione sommaria di entrata per le spedizioni postali e per le merci di valore inferiore a 22 EUR scomparirà progressivamente, tale disposizione dovrebbe includere anche un nuovo obbligo per gli operatori postali e i corrieri espresso di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all’ufficio doganale di prima entrata, qualora non abbiano comunicato tali indicazioni ai vettori che hanno l’obbligo di integrare l’insieme minimo di dati fornito dagli operatori postali o dai corrieri espresso. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 112 e 113 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e inserire un nuovo articolo 113 bis. |
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(14) |
Al fine di agevolare la mobilità militare, il formulario UE 302 dovrebbe servire anche da prova della posizione doganale di merci unionali. L’articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(15) |
L’articolo 128 quinquies del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza. Tali condizioni dovrebbero continuare ad applicarsi a condizione che l’autorizzazione possa essere concessa, a prescindere dall’utilizzazione del sistema di decisioni doganali del CDU. È pertanto opportuno sopprimere il riferimento al sistema di decisioni doganali del CDU. L’articolo 128 quinquies del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(16) |
L’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca alcuni atti che vanno assimilati a una dichiarazione doganale per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento. È opportuno limitare il più possibile le formalità per dichiarare, sia per l’importazione che per l’esportazione, gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, al fine di non ritardarne lo svincolo con gravose formalità doganali alla frontiera e di garantirne un uso tempestivo. È pertanto opportuno autorizzare che tali organi, tessuti o sangue possano essere dichiarati mediante uno degli atti elencati all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 138, 140 e 141 di tale regolamento. |
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(17) |
Al fine di semplificare ulteriormente la circolazione delle merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari, la presentazione in dogana di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 dovrebbe essere considerata come una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica con esonero dal dazio all’importazione di merci in reintroduzione, per l’ammissione temporanea, per l’esportazione o la riesportazione o per il transito. In assenza di un sistema elettronico per la presentazione in dogana di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302, è altresì opportuno consentire la presentazione di tali formulari con mezzi diversi dai procedimenti informatici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 138 a 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(18) |
Una volta che sarà entrata in vigore la nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per le vendite a distanza di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (9), l’IVA sarà dovuta su tutte le merci importate nell’Unione, a prescindere dal loro valore. Al fine di garantire la riscossione dell’IVA su queste merci sarà necessaria una dichiarazione doganale elettronica. È pertanto necessario modificare l’attuale possibilità di dichiarare le spedizioni postali mediante uno degli atti di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale possibilità dovrebbe applicarsi solo fino alla fine della finestra di utilizzazione della versione 1 di ICS2, in quanto entro tale termine tutti gli operatori postali dovrebbero disporre dei dati elettronici necessari per presentare la dichiarazione sommaria di entrata. Al fine di garantire un’adeguata riscossione dell’IVA, tale possibilità dovrebbe inoltre essere soggetta all’approvazione delle autorità doganali ed essere limitata ai casi in cui l’IVA all’importazione è riscossa all’entrata delle merci secondo la procedura normale. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 138 e 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(19) |
A seguito della crescita del commercio elettronico, il numero di spedizioni di modesto valore esportate dall’Unione è in aumento. Gli operatori postali e i corrieri espresso svolgono un ruolo importante in tali esportazioni. Mentre le spedizioni postali possono essere dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione a norma dell’articolo 141, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, altre merci commerciali di valore non superiore a 1 000 EUR e di peso non superiore a 1 000 kg devono essere dichiarate per l’esportazione verbalmente a norma dell’articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Poiché la dichiarazione verbale deve essere effettuata presso l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita, tale agevolazione non corrisponde al modello operativo dei corrieri espresso, basato su un’agevolazione correlata a un tipo di contratto di trasporto unico. Se è utilizzato un contratto di trasporto unico, tutte le formalità dell’uscita, compresa la chiusura formale del movimento di esportazione, possono essere espletate presso un ufficio doganale interno, così che l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita può chiedere di esaminare le merci unicamente in casi specifici. Le informazioni sull’uscita delle merci sono disponibili nei registri del corriere espresso e possono essere verificate dalle autorità doganali nel quadro dei controlli a posteriori. Al fine di consentire un agevole sdoganamento all’esportazione delle spedizioni di modesto valore da parte dei corrieri espresso, ed evitare quindi strozzature agli uffici doganali di frontiera, è opportuno che tali spedizioni possano essere dichiarate mediante uno degli atti di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 140 e 141 di tale regolamento. |
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(20) |
L’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato anche per precisare che i mezzi di trasporto che beneficiano dell’esenzione totale dai dazi all’importazione possono essere dichiarati per l’ammissione temporanea per il solo fatto che le merci varcano la frontiera del territorio doganale dell’Unione in una delle situazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), di tale articolo. Lo stesso vale per i mezzi di trasporto destinati ad essere immessi in libera pratica come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice. Tale precisazione è necessaria ai fini della certezza del diritto. |
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(21) |
L’articolo 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca determinate merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all’articolo 141 di tale regolamento, come le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri. A decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per le vendite a distanza di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, l’IVA sarà dovuta su tutte le merci importate nell’Unione, a prescindere dal loro valore. Di conseguenza, se tali merci sono reintrodotte, il dichiarante deve chiedere il rimborso dell’IVA addebitata all’immissione in libera pratica delle merci. In tali casi il dichiarante dovrà dimostrare che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione. Al fine di mantenere gli oneri amministrativi a un livello ragionevole per le spedizioni di modesto valore, è opportuno che la riesportazione di tali spedizioni sia consentita da qualsiasi altro atto conformemente all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche se è stata presentata una domanda di rimborso dell’IVA. L’articolo 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(22) |
Al fine di precisare che la presentazione dei dati necessari per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore può essere effettuata in diversi formati elettronici, è opportuno modificare la formulazione dell’articolo 143 bis. È inoltre opportuno prevedere una misura transitoria per la dichiarazione di spedizioni di modesto valore nei sistemi nazionali di importazione che non sono ancora stati aggiornati conformemente al codice. A norma dell’articolo 278, paragrafo 2, del codice e del programma di lavoro, gli Stati membri possono aggiornare i rispettivi sistemi nazionali di importazione fino alla fine del 2022. Le nuove misure in materia di IVA previste dalla direttiva (UE) 2017/2455 entreranno invece in vigore prima di tale data. È pertanto necessario prevedere un insieme alternativo di dati per la dichiarazione doganale elettronica di spedizioni di modesto valore nei sistemi elettronici non aggiornati che funzionano con i requisiti transitori in materia di dati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a prevedere l’uso dell’insieme di dati della dichiarazione semplificata o della dichiarazione doganale normale di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (10), anziché della dichiarazione doganale per determinate spedizioni di modesto valore di cui all’articolo 143 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, fino all’aggiornamento dei sistemi di importazione nazionali. |
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(23) |
L’articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le norme per la dichiarazione doganale di merci contenute in spedizioni postali. Tali norme dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate alla dichiarazione di tali merci a decorrere dall’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455. È opportuno sopprimere la norma che stabilisce chi debba essere considerato debitore e dichiarante nella dichiarazione di spedizioni postali mediante presentazione in quanto a decorrere dal 1o gennaio 2021 le merci contenute in spedizioni postali di valore non superiore a 150 EUR dovranno essere dichiarate mediante una dichiarazione doganale elettronica. In tale dichiarazione il debitore e il dichiarante devono essere chiaramente indicati. È opportuno prevedere una misura transitoria per la dichiarazione di merci contenute in spedizioni postali di valore compreso tra 150 EUR e 1000 EUR negli Stati membri che non hanno ancora aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione in conformità al codice. È opportuno mantenere la possibilità di dichiarare tali merci per l’immissione in libera pratica mediante presentazione accompagnata dalla dichiarazione CN22 o CN23 fino alla fine del periodo concesso per aggiornare i sistemi nazionali di importazione, ossia fino alla fine del 2022, in quanto gli Stati membri non sono tenuti ad attuare i diversi insiemi di dati per le dichiarazioni elettroniche fino alla fine di tale periodo. L’articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(24) |
L’articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i termini per la presentazione della dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice. Tali norme dovrebbero stabilire un legame più chiaro tra i termini fissati dalle autorità doganali per la contabilizzazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del codice e i termini entro i quali i dichiaranti devono presentare i diversi tipi di dichiarazione complementare. È pertanto opportuno precisare che le dichiarazioni complementari relative a un’unica dichiarazione semplificata e che danno luogo ad un’unica contabilizzazione a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice sono dichiarazioni complementari di natura generale. Le dichiarazioni complementari di natura generale dovrebbero essere presentate entro dieci giorni dallo svincolo delle merci. È inoltre opportuno precisare che le dichiarazioni complementari di natura periodica o riepilogativa riguardano una o più dichiarazioni semplificate presentate dallo stesso dichiarante in un periodo stabilito e danno luogo a un’unica contabilizzazione per un importo globale dei dazi all’importazione in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice. Tali dichiarazioni dovrebbero essere presentate entro dieci giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono. |
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(25) |
Al fine di adeguare meglio le norme vigenti alle esigenze degli operatori economici, le autorità doganali dovrebbero essere autorizzate a concedere ai dichiaranti un termine più lungo per presentare la dichiarazione complementare e ottenere i documenti di accompagnamento pertinenti se la presentazione della dichiarazione doganale non può comportare l’insorgenza di un’obbligazione doganale. Tale termine dovrebbe essere esteso a 120 giorni dallo svincolo delle merci nel caso di dichiarazioni complementari di natura generale. Inoltre il termine può essere portato a un massimo di due anni in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, qualora i motivi che giustificano un termine più lungo siano connessi al valore in dogana delle merci. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’articolo 147 dello stesso regolamento, che stabilisce il termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari. |
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(26) |
L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i casi in cui una dichiarazione doganale deve essere considerata una domanda di autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito. Tale disposizione dovrebbe includere anche la distruzione di spedizioni di valore pari o inferiore a 150 000 EUR al fine di agevolare le formalità doganali per gli operatori economici in tali casi. La distruzione delle spedizioni dovrebbe essere possibile senza ricorrere al sistema di decisioni doganali, in modo che le autorità doganali possano decidere in merito alla domanda nel momento in cui le merci da distruggere sono dichiarate per il regime doganale. Inoltre, le merci sensibili elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere escluse dall’agevolazione di cui sopra, a meno che esse non debbano essere distrutte e il valore della spedizione non superi 150 000 EUR. L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(27) |
L’articolo 163, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che una dichiarazione doganale non può essere considerata una domanda di autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito se si applica l’articolo 167, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento. Tale disposizione si riferisce al trattamento di merci sensibili, che sono già escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Al fine di evitare tale ripetizione, è opportuno sopprimere l’articolo 163, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(28) |
L’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che la condizione per il rilascio di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice, ossia che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengano pregiudicati dal regime di perfezionamento (condizioni economiche), non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, salvo in alcuni casi, tra cui le domande relative a merci oggetto di misure quali dazi antidumping o compensativi. Tali domande dovrebbero tuttavia essere escluse dall’esame delle condizioni economiche, in quanto i suddetti dazi sono intesi a tutelare gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione. Inoltre l’esame delle condizioni economiche non sarà più necessario in tali casi in quanto l’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quale modificato dal presente regolamento, prevede un’applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo quando il regime è appurato. L’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(29) |
L’articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguarda il calcolo dell’importo del dazio all’importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo. Tale disposizione è tuttavia superflua a seguito delle modifiche apportate agli articoli 76 e 166 di tale regolamento. In base a tali modifiche, il dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice nei casi di cui all’articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, se le merci sono oggetto di misure di politica agricola o commerciale, le condizioni economiche devono essere esaminate a norma dell’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quale modificato dal presente regolamento. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(30) |
L’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le norme relative alla separazione contabile quando merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Per evitare qualsiasi possibile abuso di tali norme, il magazzinaggio di merci unionali e di merci non unionali in una stessa struttura di deposito a fini di deposito doganale (magazzinaggio comune) dovrebbe essere consentito solo se le merci hanno lo stesso codice NC, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche. Le merci oggetto di misure quali dazi antidumping o compensativi non dovrebbero essere ammesse al magazzinaggio comune, a meno che siano diventate merci unionali dopo essere state assoggettate ai dazi antidumping o compensativi corrispondenti. L’articolo 177 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(31) |
Al fine di semplificare il ricorso al regime di ammissione temporanea nell’ambito del traffico marittimo internazionale, nelle zone di frontiera e con riguardo a determinati materiali didattici, scientifici e tecnici, il richiedente e il titolare del regime di ammissione temporanea dovrebbero, in via eccezionale, essere autorizzati a essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione e non dovrebbero avere l’obbligo di essere stabiliti al di fuori di tale territorio, come previsto all’articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del codice. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 220, 224, 227, 229 e 230 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(32) |
Ove merci militari siano dichiarate per l’ammissione temporanea, esse dovrebbero beneficiare dell’esenzione totale dal dazio all’importazione e il termine per l’appuramento dovrebbe essere fissato a 24 mesi, con possibilità di proroga. È pertanto opportuno inserire un nuovo articolo 235 bis nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e modificare di conseguenza l’articolo 237 di tale regolamento. |
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(33) |
L’articolo 245, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede esoneri dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza per le merci che lasciano determinati territori dell’Unione situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Al fine di facilitare la mobilità militare, tale esonero dovrebbe essere esteso alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, tale esonero non dovrebbe più contemplare Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano. L’articolo 245, paragrafo 1, lettere i) e p), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(34) |
L’articolo 248 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato per precisare che l’ufficio doganale di esportazione deve invalidare la dichiarazione di esportazione e la pertinente certificazione di uscita delle merci, se l’ufficio doganale di uscita ha comunicato che un’operazione di trasporto che avrebbe dovuto terminare al di fuori del territorio doganale dell’Unione terminerà al suo interno. |
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(35) |
L’allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 fornisce un elenco delle manipolazioni usuali per le merci vincolate a un regime di perfezionamento a norma dell’articolo 220 del codice. Al fine di evitare l’uso improprio delle manipolazioni usuali per ottenere vantaggi ingiustificati a livello di dazi, è opportuno modificare di conseguenza tale allegato. |
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(36) |
Il punto 7 dell’allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso all’equivalenza nell’ambito del regime di perfezionamento attivo con riguardo ai prodotti lattiero-caseari. Le condizioni riguardano il peso delle diverse componenti di tali prodotti, ossia materia secca, materia grassa e proteine. Al fine di semplificare tali disposizioni, in modo che i prodotti lattiero-caseari siano soggetti alle norme generali sull’equivalenza di cui all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. |
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(37) |
L’allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca i dati che devono essere messi a disposizione per lo scambio standardizzato di informazioni tra autorità doganali nel contesto dei regimi di perfezionamento. È opportuno precisare che alcuni dati possono essere espressi in unità di misura diverse dai chilogrammi e in valute diverse dall’euro in quanto, a differenza delle altre disposizioni sui dati che gli operatori economici sono tenuti a fornire, gli articoli 176 e 181 e l’allegato 71-05 non menzionano esplicitamente tale possibilità. Dovrebbe inoltre essere possibile considerare una dichiarazione doganale come una domanda di autorizzazione per il perfezionamento attivo o passivo, come previsto dall’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È infine opportuno aggiungere nella sezione B un nuovo dato relativo alla data in cui è sorta l’obbligazione doganale o in cui sono state applicate potenziali misure di politica commerciale, in quanto si tratta di un dato pertinente che le autorità doganali devono scambiare quando utilizzano il sistema INF. L’allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(38) |
È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2016/341 per tenere conto di talune modifiche apportate ad altre normative dell’Unione. In primo luogo, l’obbligo di comunicazione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici imposto agli Stati membri dall’articolo 278 bis del codice è più rigoroso rispetto all’obbligo di informazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341; è pertanto opportuno sopprimere quest’ultimo. In secondo luogo, l’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali applicabili fino all’introduzione dei sistemi elettronici del codice, dovrebbe tenere conto della decisione della Commissione relativa alla versione aggiornata del programma di lavoro consistente nell’introduzione del sistema ICS2 in tre versioni. Tale allegato dovrebbe riferirsi esclusivamente agli allegati del suddetto regolamento delegato che stabiliscono i requisiti in materia di dati per il periodo di transizione, ma non dovrebbe fare riferimento all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in quanto esso non si applica durante il periodo di transizione. Infine, dopo aver integrato la definizione dei termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso» nell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno sopprimere la definizione di «spedizione per espresso» di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 al fine di evitare confusione. |
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(39) |
È opportuno rettificare l’articolo 128 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per chiarire le istruzioni relative al timbro e alla firma di determinate prove della posizione doganale di merci unionali. In primo luogo, alcune istruzioni sono ripetute e pertanto una serie di tali istruzioni dovrebbe essere soppressa. In secondo luogo, è opportuno aggiungere il riferimento al timbro speciale descritto nell’allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In terzo luogo, gli emittenti autorizzati e gli speditori autorizzati sono titolari di due autorizzazioni distinte e la disposizione fa erroneamente riferimento agli speditori autorizzati nell’ambito di autorizzazioni all’emissione della prova. È opportuno che la disposizione faccia riferimento all’«emittente autorizzato» anziché allo «speditore autorizzato» in tutte le versioni linguistiche. |
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(40) |
Il riferimento all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (11) contenuto nell’articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non è corretto e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all’articolo 143, paragrafo 1, della stessa direttiva, in quanto è quest’ultimo articolo che prevede l’esenzione dall’IVA applicabile. |
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(41) |
La possibilità di dichiarare mediante qualsiasi altro atto organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 15 marzo 2020 al fine di facilitare l’importazione di tali merci nell’ambito della crisi causata dal coronavirus, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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(2) |
all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(3) |
all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.«; |
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(4) |
all’articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:
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(5) |
l’articolo 76 è sostituito dal seguente: «Articolo 76 Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice) 1. L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante anche quando i prodotti trasformati sono stati ottenuti da merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che, al momento dell’accettazione della prima dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, sarebbero state oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p), del presente regolamento. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo non sarebbero più oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni nel momento in cui sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati. 4. Il paragrafo 2 non si applica alle merci dichiarate per il perfezionamento attivo entro il 16 luglio 2021 se tali merci sono oggetto di un’autorizzazione rilasciata prima del 16 luglio 2020»; |
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(6) |
l’articolo 104 è così modificato:
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(7) |
l’articolo 106 è sostituito dal seguente: «Articolo 106 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo (Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice) 1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano, a norma dell’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 2 bis. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 1. 4. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato a norma del paragrafo 2 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale uno Stato membro e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. «; |
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(8) |
l’articolo 112 è così modificato:
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(9) |
l’articolo 113 è così modificato:
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(10) |
al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 113 bis: «Articolo 113 bis Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone (Articolo 127, paragrafo 6, del codice) 1. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice. 2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l’operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l’operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso l’Unione, o l’operatore postale dello Stato membro di prima entrata, se le merci transitano attraverso l’Unione, fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice. 3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se il corriere espresso non comunica al vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, il corriere espresso fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.»; |
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(11) |
l’articolo 127 è sostituito dal seguente: «Articolo 127 Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA, nei formulari NATO 302 o nei formulari UE 302 (Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice) Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul o in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.»; |
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(12) |
all’articolo 128 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. L’autorizzazione di cui all’articolo 128 quater è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:»; |
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(13) |
l’articolo 138 è così modificato:
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(14) |
l’articolo 139 è così modificato:
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(15) |
all’articolo 140, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
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(16) |
l’articolo 141 è così modificato:
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(17) |
all’articolo 142, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
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(18) |
l’articolo 143 bis è così modificato:
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(19) |
l’articolo 144 è sostituito dal seguente: «Articolo 144 Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali (Articolo 6, paragrafo 2, del codice) 1. Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B, colonna H6, per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
2. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l’immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali diverse da quelle di cui all’articolo 143 bis del presente regolamento si consideri presentata e accettata all’atto della presentazione in dogana delle merci, a condizione che queste ultime siano corredate di una dichiarazione CN22 o di una dichiarazione CN23.»; |
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(20) |
gli articoli 146 e 147 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 146 Dichiarazione complementare (Articolo 167, paragrafo 1, del codice) 1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, il termine per presentare la dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice, se detta dichiarazione è di natura generale, è di 10 giorni dalla data di svincolo delle merci. 2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice oppure se non è sorta alcuna obbligazione doganale e la dichiarazione complementare è di natura periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario. 3. Il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare di natura periodica o riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.
4. Fino alle rispettive date di introduzione dell’AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione pertinenti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e fatto salvo l’articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo. Articolo 147 Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari (Articolo 167, paragrafo 1, del codice) I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’articolo 146, paragrafo 1, 3, 3 bis, 3 ter o 4.»; |
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(21) |
l’articolo 163 è così modificato:
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(22) |
all’articolo 166, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(23) |
all’articolo 167, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
(*4) Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).»;" |
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(24) |
l’articolo 168 è soppresso; |
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(25) |
l’articolo 177 è sostituito dal seguente: «Articolo 177 Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito (Articolo 211, paragrafo 1, del codice) 1. Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce (magazzinaggio comune), l’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all’origine delle merci. 2. Le merci unionali immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito di cui al paragrafo 1 presentano lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche. 3. Ai fini del paragrafo 2, le merci non unionali che sarebbero oggetto, al momento del loro magazzinaggio insieme a merci unionali, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, non sono considerate come aventi la stessa qualità commerciale delle merci unionali. 4. Il paragrafo 3 non si applica se le merci non unionali sono immagazzinate insieme a merci unionali precedentemente dichiarate merci non unionali per l’immissione in libera pratica e per le quali sono stati pagati i dazi di cui al paragrafo 3.»; |
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(26) |
all’articolo 220, il secondo comma è sostituito dal seguente:
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(27) |
all’articolo 224 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).»; |
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(28) |
all’articolo 227 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
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(29) |
all’articolo 229 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
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(30) |
all’articolo 230 è aggiunto il comma seguente: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
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(31) |
è inserito il seguente nuovo articolo 235 bis: «Articolo 235 bis Merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari (Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice) L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; |
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(32) |
all’articolo 237 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per le merci di cui all’articolo 235 bis, primo comma, il termine per l’appuramento è di 24 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea, salvo accordi internazionali che stabiliscano un termine più lungo.»; |
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(33) |
all’articolo 245, paragrafo 1, le lettere i) e p) sono sostituite dalle seguenti:
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(34) |
all’articolo 248 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Se, in conformità all’articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’ufficio doganale di esportazione è informato del fatto che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, esso invalida immediatamente la dichiarazione corrispondente e, se del caso, invalida immediatamente la pertinente certificazione di uscita delle merci effettuata a norma dell’articolo 334, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»; |
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(35) |
è inserito l’allegato 52-01, che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
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(36) |
nell’allegato 71-03, dopo il primo paragrafo e prima dell’elenco delle manipolazioni, sono inseriti i due paragrafi seguenti: «Inoltre, nessuna delle seguenti manipolazioni può dare luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione. Ai fini del paragrafo precedente, si considera che una qualsiasi delle manipolazioni usuali di seguito elencate che comporta una modifica del codice NC o dell’origine di merci non unionali dia luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione se le merci, nel momento in cui hanno inizio le manipolazioni usuali, sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica.»; |
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(37) |
nell’allegato 71-04, parte II «PERFEZIONAMENTO ATTIVO», il punto (7) «Prodotti lattiero-caseari» è soppresso; |
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(38) |
l’allegato 71-05 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341
Il regolamento delegato (UE) 2016/341 è così modificato:
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(1) |
all’articolo 56, il paragrafo 2 è soppresso; |
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(2) |
l’allegato 1 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
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(3) |
nell’allegato 9, appendice A, nelle Note introduttive alle tabelle, il punto 4.2 è soppresso. |
Articolo 3
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
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(1) |
all’articolo 37, il punto 8 è sostituito dal seguente: (non riguarda la versione italiana) |
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(2) |
all’articolo 128 bis, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
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(3) |
all’articolo 150, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 13, lettera b), e l’articolo 1, punto 16, lettera b) i), si applicano a decorrere dal 15 marzo 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(3) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d’azione sulla mobilità militare, JOIN(2018) 5 final del 28.3.2018.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 38).
(6) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
(8) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(9) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
(10) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
(11) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
Il seguente allegato 52-01 è inserito nel regolamento delegato (UE) 2015/2446:
«Allegato 52-01
Formulario UE 302
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(1) |
Il formulario UE 302 deve essere conforme al modello riportato nel presente allegato. |
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(2) |
Il formulario UE 302 deve essere compilato in inglese o in francese. |
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(3) |
Se compilato a mano, le diciture devono essere chiaramente leggibili. |
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(4) |
Ogni formulario UE 302 reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo. |
EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain.
Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale
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Copy n°: Exemplaire n°: |
Serial N° Numéro |
Mission/Exercise/Transport: Mission/Exercice/Transport: |
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Mode of transport: Mode de transport: |
Temporary Admission (yes/no): Admission temporaire (oui/non): |
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Name and address of transporter: Nom et adresse du transporteur: |
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Name and address of consignor Nom et adresse de l’expéditeur |
Name and address of consignee Nom et adresse du destinataire |
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Final destination/Destination finale: |
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Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below.
Scellé/sans scellé (*): si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce, le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés.
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Remarks: See attached shipping documents Observations: Voir documents d’expédition en annexe |
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Seal numbers Numéros des scellés |
(Stamp/Cachet)
I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of the military and contains only goods for their use without any commercial intent.
Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.
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Signature … |
Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
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Date: |
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Certificate of receipt/Certificat de réception |
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I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described. Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes. |
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Signature… |
Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité: |
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Date: |
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This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de déclaration en douane. For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les instructions pour l’utilisation de ce document. Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile. |
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EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302
I undertake
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1. |
to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods. |
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2. |
not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused. |
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3. |
to present my credentials to the customs authorities on demand. |
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4. |
This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products). |
Je m’engage
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1. |
à présenter aux autorités douanières compétentes, cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l’unité des Forces UE. |
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2. |
à ne céder ces marchandises à de tierces personnes, sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées. |
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3. |
à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières. |
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4. |
Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises). |
Signature, name and address of person presenting the goods to customs
Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane
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Goods presented to customs authorities (on/at place)
Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)
FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RESERVEE A LA DOUANE
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Country Pays |
Customs Office Bureau de douanes |
Date of crossing Date du passage |
Signature of customs officer and remarks Signature du douanier et obs |
Official customs stamp Cachet de la douane |
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Exit Sortie |
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Entry Entrée |
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Exit Sortie |
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Entry Entrée |
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INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L’EXPEDITEUR
THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration.
L’EXPEDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou additions) par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration.
DISTRIBUTION OF COPIES
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Copy n° 1 |
Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and stamped this copy. |
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Copy n° 2 |
Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt. |
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Copy n° 3 |
Is intended for processing and retention by customs officials of origin. |
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Copy n° 4 |
Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 4b ecc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned. |
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Copy n° 5 |
Is intended for retention by the issuing organisation. |
DESTINATION DES EXEMPLAIRES
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Exemplaire n°1 |
Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités douanières |
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Exemplaire n°2 |
Doit être renvoyé par le destinataire au service d’expédition avec un accusé de réception. |
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Exemplaire n° 3 |
Destiné au service des douanes du pays d’expédition qui le complète et le conserve dans ses archives. |
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Exemplaire n° 4 |
Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b ecc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y être conservés. |
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Exemplaire n°5 |
Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives. |
ALLEGATO II
L’allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
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(1) |
nella sezione A, nella prima tabella, la prima colonna «Dati comuni» è modificata come segue:
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(2) |
nella sezione A, nella prima tabella, la seconda colonna «Osservazioni» è modificata come segue:
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(3) |
nella sezione A, nella seconda tabella, la prima colonna «Dati specifici PA» è modificata come segue:
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(4) |
nella sezione A, nella terza tabella, la prima colonna «Dati obbligatori specifici PP» è modificata come segue:
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(5) |
nella sezione B, nella prima tabella, nella prima colonna «Dati comuni» è aggiunta una nuova riga dopo l’ottava riga «MRN (O)»: «Data in cui è sorta l’obbligazione doganale o in cui si applicano misure di politica commerciale (M)». |
ALLEGATO III
Nell’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nella legenda della tabella, le righe da F1a a G1 sono sostituite dalle seguenti:
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Allegato B matrice colonne |
Dichiarazioni/notifiche/prova attestante la posizione doganale di merci unionali |
Sistemi IT di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE |
Requisiti transitori delle indicazioni contenute nell’atto delegato transitorio |
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F1a |
Dichiarazione sommaria di entrata — Trasporto marittimo e per vie navigabili interne — Serie di dati completa |
ICS2 — Versione 3 |
Allegato 9 – Appendice A |
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F2a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie completa di dati |
ICS2 — Versione 2 |
Allegato 9 – Appendice A |
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F3a |
Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie completa di dati |
ICS2 — Versione 2 |
Allegato 9 – Appendice A |
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F5 |
Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto stradale e ferroviario |
ICS2 — Versione 3 |
Allegato 9 – Appendice A |
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G1 |
Notifica della deviazione |
ICS2 — Versione 3 |
Allegato 9 – Appendice A |