25.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/868 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2020

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 (2) la Commissione ha classificato nella nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) due prodotti, uno in forma di un cerotto autoriscaldante e l’altro in forma di cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore, nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e preparazioni.

(2)

Nella sua sentenza nella causa C-182/19 (4), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è nullo.

(3)

Per motivi di certezza del diritto, gli atti dichiarate nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminati formalmente dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

(4)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

(6)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 non può essere applicato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, al fine di garantire la certezza del diritto e della chiarezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Philip KERMODE

Direttore generale f.f.

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.