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25.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/868 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2020
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 (2) la Commissione ha classificato nella nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) due prodotti, uno in forma di un cerotto autoriscaldante e l’altro in forma di cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore, nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e preparazioni. |
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(2) |
Nella sua sentenza nella causa C-182/19 (4), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è nullo. |
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(3) |
Per motivi di certezza del diritto, gli atti dichiarate nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminati formalmente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. |
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(4) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. |
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(6) |
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 non può essere applicato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, al fine di garantire la certezza del diritto e della chiarezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
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Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è abrogato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Philip KERMODE
Direttore generale f.f.
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.