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25.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/866 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 14, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 6 e l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (2) stabiliscono che per quanto riguarda gli enti che calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (additional valutaion adjustments — AVA) secondo il metodo di base stabilito nel regolamento medesimo, i singoli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello devono essere determinati in riferimento a un livello di certezza del 90 % sulla base delle condizioni di mercato applicabili al momento del calcolo. Il regolamento (UE) 2016/101 specifica inoltre un approccio di aggregazione per il calcolo degli AVA totali a livello di categoria basato sui singoli AVA, che tiene conto delle sovrapposizioni tra i singoli AVA che si verificano nell’aggregazione di tali categorie di AVA. |
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(2) |
La diffusione della pandemia di Covid‐19 ha determinato livelli di estrema volatilità sui mercati finanziari a livello mondiale, con ripercussioni su diverse classi di attività. Ciò ha generato aumenti eccezionali della dispersione dei prezzi delle attività e degli scarti denaro/lettera. Si prevede pertanto che i singoli AVA computati a livello delle esposizioni oggetto di valutazione aumenteranno notevolmente rispetto ai livelli in tempi normali. |
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(3) |
L’adeguamento dei singoli AVA alle nuove condizioni di mercato è un processo normale. È tuttavia prevedibile che, a causa della pandemia di Covid‐19 e delle decisioni delle autorità pubbliche di arrestare l’attività economica in molti settori, l’aggregazione di singoli AVA notevolmente aumentati avrà un impatto sproporzionato sugli importi aggregati degli AVA. È pertanto opportuno rivedere le norme per la valutazione prudente in modo che, oltre a stabilire un fattore di aggregazione da utilizzare in condizioni normali di mercato, esse prevedano anche che gli enti debbano applicare un fattore di aggregazione maggiore in questo periodo specifico di estrema volatilità dei prezzi di mercato e di shock sistemico a causa alla pandemia di Covid‐19. |
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(4) |
È presumibile che l’estrema volatilità dei mercati a seguito della pandemia di Covid‐19 si attenuerà con la diminuzione della pandemia prevista per i prossimi mesi. Il fattore di aggregazione più elevato dovrebbe pertanto essere applicato soltanto per la durata prevista dell’estrema volatilità di mercato combinata con lo shock sistemico, che attualmente si suppone fino al 31 dicembre 2020. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/101. |
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(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. A causa dell’urgenza dovuta alla pandemia di Covid-19, l’Autorità bancaria europea ha ritenuto che lo svolgimento di una consultazione e di un’analisi costi-benefici sarebbe sproporzionato. L’Autorità bancaria europea ha tuttavia informato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(7) |
Per reagire rapidamente alle conseguenze della pandemia di Covid‐19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
Formule da utilizzare ai fini dell’aggregazione degli AVA a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7
Formula per il metodo 1
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APVA |
= |
(FV – PV) – α · (FV – PV) = (1 – α) · (FV – PV) |
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AVA |
= |
Σ APVA |
Formula per il metodo 2
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APVA |
= |
max {0, (FV – PV) – α · (EV – PV)} = max {0, FV – α · EV – (1 – α) · PV} |
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AVA |
= |
Σ APVA |
dove:
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FV |
= |
il valore equo a livello dell’esposizione oggetto di valutazione dopo gli aggiustamenti contabili applicati al valore equo dell’ente che risultano far fronte alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell’AVA pertinente, |
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PV |
= |
il valore prudente a livello dell’esposizione oggetto di valutazione determinato conformemente al presente regolamento, |
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EV |
= |
il valore atteso a livello di esposizione oggetto di valutazione tratto da un range di valori possibili, |
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α |
= |
il fattore di aggregazione, |
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APVA |
= |
l’AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione dopo l’aggiustamento per aggregazione, |
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AVA |
= |
l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione. |
Gli enti fissano il fattore di aggregazione «α» al 66 % fino al 31 dicembre 2020 e successivamente lo fissano al 50 %.