15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/781 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. |
(2) |
La valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e nei quali la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare detta valutazione e rilasciare l’autorizzazione prima del 30 ottobre 2020. |
(3) |
Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero essere adattate. |
(4) |
È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Ai fini sia della direttiva 2008/57/CE sia della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità e alle pertinenti norme nazionali e soddisfare i requisiti essenziali. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero includere tutte le prove necessarie o per la messa in servizio dei veicoli a norma della direttiva 2008/57/CE o per l’immissione sul mercato dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/797. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. |
(7) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:
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2) |
l’articolo 55 è così modificato:
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3) |
all’articolo 56, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia o alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. L’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri. L’articolo 55, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).
(3) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).