15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/781 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

(2)

La valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e nei quali la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare detta valutazione e rilasciare l’autorizzazione prima del 30 ottobre 2020.

(3)

Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero essere adattate.

(4)

È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Ai fini sia della direttiva 2008/57/CE sia della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità e alle pertinenti norme nazionali e soddisfare i requisiti essenziali. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero includere tutte le prove necessarie o per la messa in servizio dei veicoli a norma della direttiva 2008/57/CE o per l’immissione sul mercato dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/797. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

(7)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17)

“data pertinente”: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato ulteriormente il termine di recepimento di detta direttiva.»;

2)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e in cui la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci l’autorizzazione del tipo di veicolo e/o l’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020.

Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, quando si rende conto che non sarà in grado di rilasciare un’autorizzazione del tipo di veicolo e/o un’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica:

a)

considerano l’autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente all’autorizzazione di tipi di veicoli rilasciata in conformità all’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicano l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo;

b)

accettano l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilasciano un’autorizzazione supplementare in conformità all’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 5 e 5 bis, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia al fine di effettuare la valutazione degli elementi stabiliti all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:

«7 bis.   I carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2., del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e dotati di autorizzazione all’immissione sul mercato sono trattati, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, come veicoli dotati di un’autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»;

e)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE possono presentare all’autorità nazionale preposta alla sicurezza un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo compilato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I.

Le domande di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento sono accettate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai fini della direttiva 2008/57/CE.»;

3)

all’articolo 56, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia o alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

L’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri.

L’articolo 55, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

(3)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).