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15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/777 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798. |
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(2) |
La valutazione delle domande di un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, (3), per le quali il rilascio del certificato di sicurezza doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e nei quali la direttiva (UE) 2016/798 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare la valutazione e rilasciare il certificato di sicurezza prima del 30 ottobre 2020. |
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(3) |
Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 dovrebbero essere adattate. |
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(4) |
È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 dovrebbero includere tutte le prove necessarie per la certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie in conformità alla direttiva 2004/49/CE o alla direttiva (UE) 2016/798. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798. |
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(7) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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2) |
l’articolo 15 è così modificato:
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3) |
l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.»; |
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4) |
all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020. Tuttavia, l’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri. L’articolo 15, paragrafo 6 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri. L’articolo 15, paragrafo 8 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.
(2) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).
(3) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).