5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/745 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23 e 31 e l’articolo 62, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)

Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)

I nuovi requisiti per i test alcolemici, per i programmi di sostegno tra pari e per la valutazione psicologica dei piloti quali introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (2) non possono essere applicati dagli Stati membri entro il termine stabilito nel summenzionato regolamento, ossia a decorrere dal 14 agosto 2020, a causa delle misure di confinamento da essi adottati. Gli Stati membri non sono in grado di garantire che gli equipaggi avranno la possibilità di rispettare i nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042, in quanto ciò potrebbe ostacolare la disponibilità degli equipaggi alla riattivazione dei voli nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19. La data di applicazione di tali requisiti dovrebbe pertanto essere rinviata di 6 mesi per consentire agli Stati membri di compensare le ripercussioni negative dovute al ritardo nell’attuazione di tali misure causato dalla pandemia di Covid-19.

(4)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato ed è probabile che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19, la riapertura del traffico aereo proceda a un ritmo basso e graduale, con una minore esposizione ai rischi individuati nell’ambito dei test per il rilevamento di sostanze psicoattive e dei programmi di sostegno psicologico.

(5)

Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia i punti 1 e 3, dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 14 febbraio 2021 e i punti 3, lettera f) e 6), lettera b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 14 agosto 2018.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l’introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l’equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3).