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5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/745 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2020
che modifica il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23 e 31 e l’articolo 62, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea. |
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(2) |
Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione. |
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(3) |
I nuovi requisiti per i test alcolemici, per i programmi di sostegno tra pari e per la valutazione psicologica dei piloti quali introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (2) non possono essere applicati dagli Stati membri entro il termine stabilito nel summenzionato regolamento, ossia a decorrere dal 14 agosto 2020, a causa delle misure di confinamento da essi adottati. Gli Stati membri non sono in grado di garantire che gli equipaggi avranno la possibilità di rispettare i nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042, in quanto ciò potrebbe ostacolare la disponibilità degli equipaggi alla riattivazione dei voli nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19. La data di applicazione di tali requisiti dovrebbe pertanto essere rinviata di 6 mesi per consentire agli Stati membri di compensare le ripercussioni negative dovute al ritardo nell’attuazione di tali misure causato dalla pandemia di Covid-19. |
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(4) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato ed è probabile che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19, la riapertura del traffico aereo proceda a un ritmo basso e graduale, con una minore esposizione ai rischi individuati nell’ambito dei test per il rilevamento di sostanze psicoattive e dei programmi di sostegno psicologico. |
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(5) |
Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia i punti 1 e 3, dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 14 febbraio 2021 e i punti 3, lettera f) e 6), lettera b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 14 agosto 2018.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l’introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l’equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3).