11.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/633 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2020

che stabilisce misure temporanee per l’accettazione di copie elettroniche dei documenti ufficiali originali relativi alle domande di contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e alle domande di titoli d’importazione di riso Basmati semigreggio, a motivo della pandemia di Covid-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 178 e 187,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (3) fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98. Tali importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione prima dell’immissione del prodotto in libera pratica.

(3)

L’attuale pandemia di Covid-19 e le ampie restrizioni agli spostamenti introdotte negli Stati membri rappresentano una sfida eccezionale e senza precedenti sia per gli Stati membri che per gli operatori per quanto concerne lo scambio di documenti ufficiali conformemente alla normativa dell’Unione.

(4)

Nel documento «COVID-19 — Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» (4), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, non deve essere compromesso il corretto funzionamento del mercato unico.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di titoli di importazione o di diritti di importazione hanno l’obbligo di dimostrare di aver operato nel commercio con paesi terzi per talune categorie di prodotti agricoli.

(6)

Ulteriori condizioni, ritenute necessarie per la gestione di un determinato contingente di importazione, possono essere stabilite dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Tali ulteriori condizioni, quali l’obbligo per il richiedente di fornire documenti che stabiliscano il quantitativo di riferimento dell’operatore, l’origine o la qualità del prodotto, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (5), dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (6), dal regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (7), dal regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (8), dal regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (9), dal regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (10), dal regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione (11), dal regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (12), dal regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (13), dal regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (14), dal regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (15), dal regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (16), dal regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (17), dal regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (18), dal regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (19), dal regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione (20), dal regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (21), dal regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione (22), dal regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (23), dal regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (24), dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (25), dal regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione (26), dal regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (27) e dal regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione (28), nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (29), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (30), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione (31), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione (32), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (33), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione (34), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (35), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (36), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione (37), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione (38) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione (39).

(7)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 972/2006, i richiedenti di titoli di importazione devono dimostrare di aver esercitato un’attività commerciale nel settore risiero e fornire un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore.

(8)

Durante l’attuale pandemia di Covid-19, ampie restrizioni agli spostamenti sono state introdotte negli Stati membri. Anche i servizi postali e di corriere subiscono perturbazioni.

(9)

Vari Stati membri e portatori d’interessi hanno informato la Commissione che, a seguito di tali restrizioni e perturbazioni, la loro capacità di fornire e ricevere i documenti ufficiali richiesti dai regolamenti che disciplinano determinati contingenti di importazione e le importazioni di riso Basmati è gravemente compromessa.

(10)

Conformemente alla normativa dell’Unione che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e che disciplina le modalità di gestione delle importazioni di riso Basmati, è necessario che le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione siano corredate degli originali di tali documenti.

(11)

Pertanto, al fine di evitare perturbazioni del mercato unico, occorre autorizzare temporaneamente un’alternativa alla presentazione dei documenti ufficiali originali cartacei. Questa alternativa dovrebbe lasciare impregiudicato l’obbligo degli operatori, a norma del diritto dell’Unione, di presentare documenti originali quando tecnicamente fattibile.

(12)

Per semplificare le procedure amministrative per gli Stati membri e gli operatori in relazione alle domande di titoli durante l’attuale pandemia di Covid-19, dovrebbe essere temporaneamente sospeso l’obbligo per gli operatori di costituire una cauzione più elevata nel caso in cui il certificato di autenticità è presentato sotto forma di copia elettronica.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile fino al 31 luglio 2020 per agevolare le procedure relative alle domande di titoli durante l’attuale pandemia di Covid-19. Alla luce delle informazioni ricevute da vari Stati membri, è opportuno stabilire misure temporanee che dovrebbero applicarsi immediatamente. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce misure temporanee per l’accettazione di una copia elettronica dell’originale dei documenti ufficiali richiesti a corredo delle seguenti domande:

a)

domande di titoli di importazione e di diritti di importazione per i contingenti tariffari cui si applica il regolamento (CE) n. 1301/2006;

b)

domande di titoli per le importazioni di riso Basmati semigreggio che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 972/2006.

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre misure temporanee relative all’obbligo di costituire una cauzione qualora l’operatore abbia presentato all’autorità competente una copia elettronica del certificato di autenticità originale.

Articolo 2

1.   I documenti ufficiali che devono corredare le domande di titoli di importazione o di diritti di importazione possono essere presentati in via eccezionale sotto forma di copia elettronica dell’originale dei documenti stessi.

A tal fine l’operatore presenta all’autorità competente una dichiarazione secondo la quale l’originale del documento ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente possibile e al più tardi entro tre mesi:

a)

dalla scadenza del termine del pertinente periodo di presentazione delle domande relative ai titoli di importazione o ai diritti di importazione per i contingenti tariffari cui si applica il regolamento (CE) n. 1301/2006;

b)

dalla data di presentazione delle domande relative ai titoli di importazione di riso Basmati semigreggio che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 972/2006.

2.   L’autorità emittente, una volta ricevuto l’originale del documento ufficiale, ne verifica la concordanza con le informazioni contenute nella copia elettronica del documento ufficiale stesso. Nel caso in cui la copia contenga informazioni inesatte si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 748/2008, all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 610/2009, all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013, e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, qualora sia stata presentata copia elettronica del certificato di autenticità originale, l’autorità competente può emettere un titolo di importazione senza imporre all’operatore di costituire una cauzione più elevata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671

(2)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).

(4)  C(2020) 1753 final del 16 marzo 2020.

(5)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(6)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

(8)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(9)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(10)  Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d’importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 20).

(11)  Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi da paesi terzi (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91).

(12)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(13)  Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

(14)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).

(15)  Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).

(16)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(17)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).

(18)  Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(19)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

(20)  Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7).

(21)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

(22)  Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28).

(23)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(24)  Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

(25)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).

(26)  Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5).

(27)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(28)  Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo* (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6).

(30)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1).

(31)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 39).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 3).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 51).

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).

(36)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

(37)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 71).

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(39)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 1).