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7.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 144/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2020
che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 24, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. È inoltre opportuno modificare l’indirizzo per le notifiche alla Commissione. |
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(2) |
A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato IV di tale regolamento. |
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(3) |
Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione. L’allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati. |
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(4) |
Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, l’elenco di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve. |
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(5) |
A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125. |
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(6) |
Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l’Unione europea è stata ufficialmente informata dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. È opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell’elenco. |
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(7) |
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.
(2) Cfr. l’articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.
(3) Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all’abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(4) Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell’Accordo interinale del 1995 e l’istituzione di un partenariato strategico tra le parti.
ALLEGATO
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:
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(1) |
All’allegato I, la lettera A è così modificata:
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(2) |
All’allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:
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(3) |
All’allegato V, l’elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:
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