24.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/568 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2020

che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 (2), che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione, del 19 marzo 2020 (3).

(2)

Il regolamento (UE) 2020/402 e le relative modifiche si applicano per un periodo limitato di sei settimane.

(3)

Poiché la crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 persiste, la domanda nell’Unione di dispositivi di protezione individuale («DPI»), ossia mascherine protettive (e chirurgiche), guanti, occhiali, schermi facciali e tute, rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante. La domanda di determinati tipi di DPI in particolare ha provocato situazioni di penuria nel mercato interno. Data la loro natura e le attuali circostanze, i dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, in quanto necessario per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.

(4)

Si stanno compiendo sforzi incessanti per contribuire a garantire una fornitura urgente e adeguata di dispositivi di protezione individuale in tutta l’UE. Le capacità di produzione dei dispositivi di protezione individuale sono state aumentate. La Commissione ha finalizzato una procedura di aggiudicazione congiunta per dispositivi di protezione individuale, cui hanno partecipato 25 Stati membri. Queste iniziative si stanno dimostrando efficaci ed è previsto che i dispositivi di protezione individuale siano messi a disposizione due settimane dopo la firma dei contratti da parte degli Stati membri con gli offerenti.

(5)

Nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), la Commissione europea ha deciso di creare una scorta strategica rescEU di attrezzature mediche, quali ventilatori e mascherine protettive, per aiutare i paesi dell’UE nel contesto della pandemia di Covid-19. Tale scorta, interamente finanziata dalla Commissione mediante sovvenzioni dirette, sarà ospitata in uno o più Stati membri.

(6)

La Commissione ha inoltre istituito una centrale di coordinamento, anche per i DPI, allo scopo di coordinare gli sforzi volti a fare corrispondere la domanda e l’offerta nell’UE ed agevolare un adeguato funzionamento del mercato interno.

(7)

Nonostante queste azioni, e dato l’accresciuto fabbisogno di DPI nell’Unione, esiste ancora un divario tra la domanda e l’offerta all’interno dell’Unione, in particolare per quanto riguarda determinati tipi di DPI essenziali per prevenire la diffusione della malattia e curare i pazienti.

(8)

Alla luce di tali sforzi volti a superare la situazione critica derivante dalla penuria di determinati tipi di DPI nell’Unione, sono giustificate ulteriori misure per contribuire a risolvere e prevenire carenze di DPI.

(9)

Tali misure, volte a proteggere la salute e atte ad incidere sugli scambi, dovrebbero essere mirate, proporzionate, trasparenti e temporanee.

(10)

In una dichiarazione congiunta del 26 marzo i membri del Consiglio europeo hanno sottolineato che l’adozione della decisione sull’autorizzazione all’esportazione di DPI dovrebbe portare alla revoca totale ed effettiva di tutte le forme di divieti o restrizioni a livello interno.

(11)

L’Unione non intende limitare le esportazioni più dello stretto necessario, ed è anzi suo auspicio difendere il principio di solidarietà internazionale in questa situazione di pandemia mondiale. Le misure dell’Unione dovrebbero pertanto essere proporzionate e garantire che le esportazioni rimangano possibili previa autorizzazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero concedere autorizzazioni di esportazione in circostanze specifiche, ove la spedizione in questione non costituisca una minaccia per il reale fabbisogno di DPI all’interno dell’Unione e serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in un paese terzo. Gli Stati membri non dovrebbero invece autorizzare esportazioni tali da creare distorsioni speculative e da consentire la costituzione di scorte e gli acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.

(12)

Un sistema di autorizzazione di esportazione dovrebbe risolvere o prevenire le situazioni di penuria di prodotti essenziali all’interno delle frontiere dell’Unione. L’obiettivo principale di tale sistema sarebbe tutelare la salute pubblica all’interno dell’Unione.

(13)

Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata di tale sistema temporaneo.

(14)

Sulla base del principio di solidarietà internazionale, gli Stati membri dovrebbero autorizzare le esportazioni per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19.

(16)

Per conseguire l’obiettivo del presente regolamento le autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero contattare la centrale di coordinamento istituita dalla Commissione prima di concedere tale autorizzazione. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a contattare la centrale di coordinamento nel caso di autorizzazioni di forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.

(17)

Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto dell’adempimento di obblighi di fornitura nell’ambito di procedure di aggiudicazione congiunta o del programma rescEU da parte dell’Unione e degli Stati membri, del sostegno alle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del supporto a risposte coordinate a livello dell’UE a situazioni di crisi o delle richieste di assistenza da parte di paesi terzi o di organizzazioni internazionali.

(18)

Occorrerebbe inoltre considerare il grado di integrazione del mercato per i prodotti in questione tra parti del territorio doganale dell’Unione e altri paesi o territori, a prescindere dal fatto che tale integrazione sia stata raggiunta nel quadro di un accordo che istituisce una zona di libero scambio oppure per altre ragioni, come la prossimità geografica o legami storici. Analogamente sarebbe controproducente perturbare le catene del valore e le reti di distribuzione fortemente integrate stabilite sulla base di tali accordi o in altro modo, in particolare nel caso delle economie e dei paesi vicini.

(19)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a determinati tipi di DPI. Al fine di garantire la coerenza, la descrizione dei tipi di DPI soggetti al sistema di autorizzazione stabilito dal presente regolamento dovrebbe essere allineata alle corrispondenti specifiche dei dispositivi oggetto della procedura di aggiudicazione congiunta che ha individuato le esigenze specifiche nell’Unione. I codici NC dovrebbero essere indicati a titolo puramente informativo.

(20)

L’obiettivo della centrale di coordinamento è garantire l’adeguatezza dell’offerta per soddisfare la domanda di tutti i tipi di DPI nel mercato dell’Unione. Su tale base può essere necessario riesaminare l’ambito di applicazione dell’allegato I e i prodotti contemplati dal presente regolamento. Un riesame dell’ambito di applicazione dovrebbe basarsi su una valutazione continua delle necessità di dispositivi essenziali legati alla lotta alla Covid-19 e delle relative potenziali situazioni di penuria. Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai prodotti contemplati dalle procedure di aggiudicazione congiunta e ai prodotti richiesti nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, ad esempio altri tipi di DPI, ventilatori e prodotti di laboratorio (kit per test).

(21)

Il mercato unico dei dispositivi medici e di protezione individuale è fortemente integrato anche al di fuori dell’Unione, e lo stesso dicasi per le sue catene di valore della produzione e le sue reti di distribuzione. Ciò è vero in particolare per gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e per i Balcani occidentali, impegnati in un processo di profonda integrazione con l’Unione. Sarebbe controproducente subordinare all’obbligo di un’autorizzazione di esportazione le esportazioni di determinati dispositivi di protezione individuale verso tali paesi, vista la forte integrazione delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione, in un momento in cui dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, necessario per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale medico che tratta pazienti infetti. È pertanto opportuno escludere tali paesi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(22)

Risulta parimenti opportuno esentare dall’obbligo di autorizzazione di esportazione i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato, nonché le Isole Fær Øer, Andorra, San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e Gibilterra, in quanto dipendono in modo particolare dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle esportazioni di merci unionali dal territorio doganale dell’Unione. I paesi che fanno parte di tale territorio doganale non devono pertanto essere esentati al fine di ricevere spedizioni senza restrizioni provenienti dall’Unione. È il caso, in particolare, del Principato di Monaco (4). Al contrario, i territori degli Stati membri specificamente esclusi dal territorio doganale dell’Unione non dovrebbero essere soggetti all’obbligo dell’autorizzazione di esportazione e dovrebbero pertanto esserne esentati. Si tratta dei territori di Büsingen, dell’isola di Helgoland, di Livigno, Ceuta e Melilla. Analogamente, le esportazioni verso la piattaforma continentale di uno Stato membro o la zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convezione UNCLOS dovrebbero essere esentate dall’applicazione del presente regolamento.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli scambi tra gli Stati membri dell’UE. A norma dell’articolo 127, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve essere considerato uno Stato membro e non un paese terzo.

(25)

Alcuni dei paesi sopra indicati mantengono attualmente restrizioni all’esportazione di dispositivi di protezione individuale.

(26)

Le autorità dei paesi e dei territori esclusi dal sistema di autorizzazione di esportazione dovrebbero offrire adeguate garanzie in merito ai controlli cui sottoporranno le esportazioni dei prodotti interessati, in modo da evitare di compromettere l’obiettivo perseguito con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente tale aspetto.

(27)

Per evitare di compromettere l’obiettivo perseguito con il presente regolamento, le autorità dei paesi e dei territori esclusi dovrebbero rendere disponibili tali esportazioni nell’Unione.

(28)

Al fine di valutare regolarmente la situazione e di garantire trasparenza e coerenza, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le decisioni con cui accolgono o respingono le richieste di autorizzazione di esportazione. La Commissione dovrebbe periodicamente rendere pubbliche tali informazioni, tenendo debitamente conto della riservatezza delle stesse.

(29)

Gli obblighi di autorizzazione preventiva hanno carattere eccezionale e dovrebbero essere mirati e di durata limitata. Al fine di garantire che non siano mantenute in vigore più a lungo del necessario, le misure dovrebbero applicarsi per un periodo di 30 giorni. Sulla base dell’evoluzione riguardante sia la diffusione della malattia Covid-19 sia l’adeguatezza dell’offerta alla domanda, la Commissione dovrebbe riesaminare regolarmente la situazione e valutare la necessità di abbreviare o prorogare la durata delle misure a seconda delle esigenze.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«esportazione», un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)

«territorio doganale dell’Unione europea», il territorio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 2

Autorizzazione di esportazione

1.   L’esportazione di determinati tipi di DPI, anche non originari dell’Unione, elencati nell’allegato I è subordinata al rilascio di un’autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all’allegato II. Tale autorizzazione è limitata alle merci unionali (5) e non è richiesta per le merci non unionali. Essa è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.

2.   Per tutte le esportazioni è necessaria un’autorizzazione, che deve essere presentata quando le merci sono dichiarate per l’esportazione e al più tardi all’atto dello svincolo delle merci.

3.   Senza la presentazione di una autorizzazione di esportazione valida, l’esportazione di tali merci è vietata.

4.   Le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, Gibilterra, la Repubblica d’Islanda, il Kosovo (6), il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo stesso vale per le esportazioni verso Büsingen, l’isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

5.   Le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Sulla base del principio di solidarietà, gli Stati membri autorizzano le esportazioni destinate a essere utilizzate in paesi terzi per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione nella maniera più rapida possibile, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste.

7.   Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19. Tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità dei DPI elencati nell’allegato I nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione. A tal fine, prima di concedere tale autorizzazione gli Stati membri ne informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu. La Commissione emette un parere entro 48 ore dal momento in cui ne è stata informata.

Articolo 3

Aspetti procedurali

1.   Se i DPI elencati nell’allegato I si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui si trovano le merci e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere in merito alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

2.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.

3.   Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, ove opportuno, se l’esportazione serve, tra l’altro:

ad adempiere gli obblighi di fornitura nell’ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta conformemente all’articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

a contribuire alla costituzione della scorta rescEU di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (8);

a rispondere a richieste di assistenza rivolte al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) e da questo gestite, e ad appoggiare interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione;

a sostenere le attività statutarie di organizzazioni di soccorso all’estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra, a condizione che esse non pregiudichino la capacità di operare come organizzazione di soccorso nazionale;

a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell’Organizzazione mondiale della sanità;

ad approvvigionare operazioni all’estero degli Stati membri dell’UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;

ad approvvigionare delegazioni dell’Unione e degli Stati membri all’estero.

4.   Gli Stati membri possono tener conto di altri elementi, quali il grado di integrazione del mercato per i prodotti in questione, a prescindere dal fatto che tale integrazione sia stata raggiunta o meno nel quadro di accordi che istituiscono una zona di libero scambio con il paese cui è destinata l’esportazione, nonché di elementi quali la prossimità geografica.

5.   Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione, gli Stati membri garantiscono l’adeguatezza dell’offerta nell’Unione al fine di soddisfare la domanda relativa ai DPI elencati nell’allegato I. Le autorizzazioni di esportazione possono pertanto essere concesse solo se la spedizione di cui trattasi non costituisce una minaccia per la disponibilità di tali merci nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione. Per consentire una valutazione ottimale della situazione, gli Stati membri informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu, in particolare quando il volume delle esportazioni previste può provocare situazioni di penuria.

6.   La Commissione emette un parere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

7.   Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.

Articolo 4

Notifiche

1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte.

2.   Tali notifiche contengono i seguenti elementi:

a)

il nome e i recapiti dell’autorità competente;

b)

l’identità dell’esportatore;

c)

il paese di destinazione;

d)

il destinatario finale;

e)

l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;

f)

il codice delle merci;

g)

la quantità;

h)

le unità e una descrizione della merce.

La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: TRADE-EXPORTAUTHORISATION.PPE@ec.europa.eu.

3.   La Commissione rende pubbliche tali informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.

Articolo 5

Clausola di riesame

La Commissione monitora la situazione e, ove necessario, riesamina sollecitamente il periodo di applicazione del presente regolamento e il relativo ambito di applicazione per quel che riguarda i prodotti, tenendo conto dell’evoluzione della crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nel mercato dell’Unione.

Articolo 6

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2020. Esso si applica per un periodo di 30 giorni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 77I del 15.3.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione (GU L 84I del 20.3.2020, pag. 1).

(4)  Cfr. l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Per quanto riguarda le operazioni escluse cfr. l’articolo 269, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), come modificato.

(6)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(7)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).


ALLEGATO I

Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2), dispositivi medici di classe I.

Categoria

Descrizione

Codici NC

Occhiali e visiere o schermi protettivi

Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti,

Che coprono gli occhi e le zone circostanti,

Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali,

Lenti trasparenti,

Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso,

Possono aderire perfettamente alla pelle del volto

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Dispositivi per la protezione di bocca e naso

Mascherine per la protezione dell’utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell’utilizzatore,

Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso,

Possono comprendere una visiera o schermo facciale,

Anche munite di un filtro sostituibile

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Indumenti protettivi

Indumenti non sterili (ad esempio camici o tute) per la protezione dell’utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell’utilizzatore,

Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(2)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 69 del 12.7.1993, pag. 1).


ALLEGATO II

Domanda di autorizzazione di esportazione di cui all’articolo 2

Quando rilasciano autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si adoperano affinché il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. Si tratta di un’autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/568]

1.

Esportatore

(se del caso, numero EORI)

2.

Numero di autorizzazione

3.

Data di scadenza

4.

Autorità che rilascia l’autorizzazione

5.

Paese di destinazione

6.

Destinatario finale

6 bis.

L’esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, oppure è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari, come previsto all’articolo 2, paragrafo 6?

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

12.

Firma, luogo e data, timbro

Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione

È obbligatorio compilare tutte le caselle, salvo indicazione contraria.

Le caselle da 7 a 11 sono ripetute quattro volte per consentire la richiesta dell’autorizzazione per quattro prodotti diversi.

Casella 1

Esportatore

Nome e indirizzo completi dell’esportatore per il quale è rilasciata l’autorizzazione + numero EORI, se del caso.

Casella 2

Numero di autorizzazione

Il numero dell’autorizzazione è completato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione di esportazione e ha la seguente struttura: XXyyyy999999, in cui XX è il codice di geonomenclatura a due lettere  (1) dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione, yyyy sono le quattro cifre dell’anno di rilascio dell’autorizzazione, 999999 è un numero a sei cifre unico per ogni combinazione XXyyyy che viene attribuito dall’autorità di rilascio.

Casella 3

Data di scadenza

L’autorità che rilascia l’autorizzazione può stabilire una data di scadenza dell’autorizzazione. La data di scadenza non può essere posteriore a 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Se l’autorità che rilascia l’autorizzazione non stabilisce la data di scadenza, l’autorizzazione scade al più tardi 30 giorni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Casella 4

Autorità che rilascia l’autorizzazione

Nome e indirizzo completi dell’autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione.

Casella 5

Paese di destinazione

Codice di geonomenclatura a due lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l’autorizzazione.

Casella 6

Destinatario finale

Nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell’autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.

Casella 6 bis

L’esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, oppure è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari, come previsto all’articolo 2, paragrafo 6?

Si dovrebbe indicare se l’esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, oppure se è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari, come previsto all’articolo 2, paragrafo 6.

Casella 7

Codice della merce

Il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata  (2) utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Casella 8

Quantità

La quantità di merci misurata nell’unità di cui alla casella 9.

Casella 9

Unità

L’unità di misura in cui è espressa la quantità di merci di cui alla casella 8. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine).

Casella 10

Descrizione delle merci

Descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l’identificazione delle merci.

Casella 11

Luogo

Il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.

Casella 12

Firma, timbro, luogo e data

La firma e il timbro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell’autorizzazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).