24.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/565 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2) sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (3). In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934, si è rilevato un errore in tutte le versioni linguistiche del testo.

(2)

L’errore riguarda le disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli stabilite all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934. Il regolamento (CE) n. 606/2009 è stato applicabile fino al 6 dicembre 2019. Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è entrato in vigore il 27 giugno 2019. Al fine di dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove norme, è stato deciso di fissare la data di applicazione di detto regolamento al 7 dicembre 2019.

(3)

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934 erano pertanto intese a consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 prima della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934. L’articolo 15 fa tuttavia riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/934 anziché alla data di applicazione di detto regolamento. Ne consegue involontariamente che i prodotti vitivinicoli della nuova vendemmia 2019, ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009, non possono essere commercializzati se ottenuti alla data di entrata in vigore o successivamente a essa.

(4)

Al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019, si dovrebbero rettificare le disposizioni transitorie di cui all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934, al fine di coprire tale periodo.

(5)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/934.

(6)

L’errore contenuto nel regolamento delegato (UE) 2019/934 deve essere rettificato al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019. Per questo motivo il presente regolamento di rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 27 giugno 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è così rettificato: L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).