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15.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/523 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9021 10 10 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell’allegato I del medesimo regolamento. |
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(2) |
Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia della sottovoce 9021 10 10 della nomenclatura combinata. |
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(3) |
Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-260/00 a C-263/00 (2), alle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 9021 e alla nota 6 del capitolo 90, gli oggetti e apparecchi di ortopedia sono definiti come prodotti specialmente concepiti per rispondere ad una funzione ortopedica determinata. |
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(4) |
Nella predetta sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che gli oggetti e gli apparecchi ortopedici svolgono una funzione medica specifica, a differenza dei prodotti di uso comune (semplici) destinati a un uso generale. I criteri che possono differenziare i prodotti che rispondono ad una funzione medica da quelli semplici o ordinari comprendono anche il metodo di confezione, i materiali di cui sono composti, le modalità di funzionamento o la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente. |
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(5) |
La nota 6 del capitolo 90 dispone che gli oggetti e apparecchi di ortopedia servono a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione. |
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(6) |
La sezione I delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 fornisce esempi di oggetti e apparecchi di ortopedia che rientrano nella voce nonché esempi di prodotti che non rientrano nella voce 9021. L’ambito di applicazione delineato da tali note esplicative è coerente con la nuova nota complementare. |
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(7) |
Ai fini della certezza del diritto, è necessario fornire esempi di usi medici ai quali taluni prodotti potrebbero essere destinati, che li distinguano da oggetti e apparecchi di ortopedia concepiti per un particolare uso ortopedico. |
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(8) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fornire spiegazioni in merito alle modalità di funzionamento (grande precisione) degli oggetti e apparecchi di ortopedia intesi a evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche, che li distinguono dai prodotti ordinari che non sono considerati concepiti con grande precisione e sono quindi inidonei a evitare completamente movimenti indesiderati. |
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(9) |
Di conseguenza, per garantirne un’interpretazione uniforme occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 90 della parte seconda della nomenclatura combinata. |
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(10) |
La nuova nota complementare è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione (3) che classifica una cavigliera nelle note esplicative vigenti della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 9021 10 10, e rispecchia la prassi di classificazione consolidata degli Stati membri. |
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(11) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capitolo 90 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
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1) |
la voce «Nota complementare» dopo la nota 7 è sostituita dalla voce «Note complementari»; |
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2) |
è aggiunta la seguente nota complementare:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020
Per la Commissione
A nome della presidente,
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, cause riunite C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 1).