7.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/502 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2020

relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2020 gli Stati Uniti d’America (gli «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e determinati prodotti derivati dall’acciaio, con effetto a decorrere dall’8 febbraio 2020 e con durata illimitata.

(2)

Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia di un provvedimento correttivo che altera l’equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano, oltre a non avere alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC.

(3)

L’accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l’applicazione di obblighi sostanzialmente equivalenti a norma del GATT 1994 agli scambi con il membro dell’OMC che applica la misura di salvaguardia, purché nel corso delle consultazioni tra i suddetti membri non sia stata raggiunta una soluzione soddisfacente e il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC non disapprovi tale sospensione.

(4)

Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, previste all’articolo 8 e all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente (2).

(5)

La sospensione, da parte dell’Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest’ultimo non la disapprovi.

(6)

L’accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall’applicazione della misura di salvaguardia.

(7)

Le misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti possono avere notevoli ripercussioni economiche negative sulle industrie dell’Unione interessate; limiterebbero significativamente le esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti di determinati prodotti derivati dall’alluminio e di determinati prodotti derivati dall’acciaio. Le importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall’alluminio e dei prodotti derivati dall’acciaio dell’Unione corrispondevano a un valore di quasi 40 milioni di EUR nel 2019.

(8)

La sospensione delle concessioni commerciali sotto forma di un aumento dei dazi doganali su determinati prodotti originari degli Stati Uniti importati nell’Unione, che rispecchi e non superi l’importo che risulterebbe dall’applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall’alluminio e dei pertinenti prodotti derivati dall’acciaio dell’Unione, rappresenta pertanto una sospensione appropriata dell’applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conformemente all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

(9)

La Commissione esercita il diritto di riequilibrare le concessioni nelle relazioni commerciali con i paesi terzi in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che dovrebbero comprendere la sospensione delle concessioni tariffarie e l’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.

(10)

Nell’elaborare e selezionare tali misure, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha applicato criteri oggettivi tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all’industria dell’Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l’obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull’Unione. In conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d’interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell’Unione (3).

(11)

Di conseguenza la Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali siano proporzionati agli effetti delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti e non eccessivi, come descritto ai considerando (8), (16) e (18).

(12)

Inoltre le misure selezionate hanno il potenziale di assistere, almeno in parte, le industrie dell’acciaio e dell’alluminio dell’Unione interessate dalle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti.

(13)

Infine, tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l’Unione non dipende fortemente per il proprio approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell’Unione, consumatori compresi.

(14)

Nel rispetto dei requisiti temporali di cui al considerando (6) e in assenza di disapprovazione da parte del Consiglio per gli scambi di merci di cui al considerando (5), i dazi doganali addizionali dovrebbero essere applicati in due fasi.

(15)

Nella prima fase dovrebbero essere applicati dazi ad valorem del 20 % e del 7 % alle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dall’8 maggio 2020 e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione.

(16)

Nella prima fase l’importo totale dei dazi ad valorem riflette l’aumento dei dazi degli Stati Uniti del 10 % e del 25 % sulle importazioni negli Stati Uniti di paraurti stampati in alluminio, compresi parti e accessori di autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, e di paraurti stampati in acciaio, compresi parti e accessori di autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705 (entrambi descritti nel codice HTS (4)8708 10 30), nonché di parti di carrozzerie stampate in alluminio destinate ai trattori adatti per uso agricolo e parti di carrozzeria stampate in acciaio destinate ai trattori adatti all’uso agricolo (entrambe descritte al codice HTS 8708 29 21) (5) provenienti dall’Unione (valore complessivo delle importazioni dall’Unione negli Stati Uniti nel 2019: 19 milioni di EUR). Si tratta di prodotti per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.

(17)

Nella seconda fase, altri dazi ad valorem addizionali del 4,4 % dovrebbero essere applicati alle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a decorrere dall’8 febbraio 2023 o dalla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC, se precedente, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure di salvaguardia.

(18)

L’importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia gli incrementi tariffari del 10 % e del 25 % imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni negli Stati Uniti degli altri prodotti pertinenti dell’Unione (6) (valore complessivo delle importazioni dall’Unione negli Stati Uniti nel 2019: 21 milioni di EUR). Si tratta dei prodotti per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti potrebbero essere state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.

(19)

La Commissione può modificare il presente regolamento per tener conto di ogni modifica delle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti, anche mediante l’esclusione di determinati prodotti o imprese.

(20)

Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell’accordo OMC.

(21)

In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall’OMC, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso entro il 7 aprile 2020, il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea sospende, a decorrere dall’8 maggio 2020, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 agli scambi con gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2.

2.   Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali alle importazioni nell’Unione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati Uniti:

a)

Nella prima fase, a decorrere dall’8 maggio 2020, si applicano dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % alle importazioni dei seguenti prodotti:

Codice NC  (8)

Dazio ad valorem addizionale

9613 80 00

20 %

3926 30 00

7 %

b)

Nella seconda fase si applica ulteriormente un dazio ad valorem addizionale del 4,4 % alle importazioni del prodotto specificato di seguito a decorrere:

dall’8 febbraio 2023; o

se precedente, dal quinto giorno successivo alla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o riceve la notifica di tale decisione, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. In quest’ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Codice NC  (9)

Dazio ad valorem addizionale

9504 40 00

4,4 %

Articolo 2

L’Unione applica i dazi doganali addizionali di cui all’articolo 1 sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

(2)  Le consultazioni sono state richieste dall’Unione europea il 6 marzo 2020. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all’articolo 8 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, è scaduto.

(3)  https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=264

(4)  Codici della "Harmonized Tariff Schedule" degli Stati Uniti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall’alluminio e di prodotti derivati dall’acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 e relativi allegati (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(5)  Prodotti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall’alluminio e di prodotti derivati dall’acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 e relativi allegati (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(6)  Prodotti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall’alluminio e di prodotti derivati dall’acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(7)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

(8)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).

(9)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).