7.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2020

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 78, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.

(2)

A causa dell’attuale situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, questi ultimi hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo.

(3)

Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(4)

In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l’anno 2020 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

(5)

Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all’aiuto per l’anno 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all’anno 2020.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tali termini non possono essere posteriori al 15 luglio.

Articolo 2

In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 gli Stati membri possono decidere che le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno. Tuttavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono decidere che le suddette modifiche devono essere comunicate entro il 30 luglio.

Articolo 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo del periodo, rispettivamente, di 26 e 9 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 4

In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tale data non può essere successiva al 15 luglio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande relative all’anno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).