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2.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/478 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2020
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (1) della Commissione, in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(2) |
L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3). |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 (4) della Commissione ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ha sostituito l'allegato al fine di includere una serie di nuovi alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione. |
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(4) |
Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, gli operatori del settore alimentare hanno comunicato alla Commissione di aver riscontrato un ulteriore errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
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(5) |
Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria la rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. |
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(6) |
L'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è stato autorizzato mediante la procedura di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) il valore dell'indice di acidità è erroneamente indicato con ≤ 0,5 mg KOH/g, mentre il valore corretto è ≤ 0,8 mg KOH/g. L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 riporta lo stesso valore erroneo. |
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(7) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce per l'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è sostituita dalla seguente:
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Nuovo alimento autorizzato |
Specifiche |
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«Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) |
Indice di acidità: ≤ 0,8 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 % Insaponificabili: ≤ 3,5 % Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % Tenore di DHA: ≥ 35 %» |