2.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/478 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2020

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (1) della Commissione, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 (4) della Commissione ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ha sostituito l'allegato al fine di includere una serie di nuovi alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.

(4)

Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, gli operatori del settore alimentare hanno comunicato alla Commissione di aver riscontrato un ulteriore errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(5)

Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria la rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(6)

L'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è stato autorizzato mediante la procedura di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) il valore dell'indice di acidità è erroneamente indicato con ≤ 0,5 mg KOH/g, mentre il valore corretto è ≤ 0,8 mg KOH/g. L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 riporta lo stesso valore erroneo.

(7)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce per l'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)

Indice di acidità: ≤ 0,8 mg KOH/g

Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio

Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %

Insaponificabili: ≤ 3,5 %

Acidi grassi trans: ≤ 2,0 %

Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 %

Tenore di DHA: ≥ 35 %»