31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/465 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) (cimice asiatica) è un insetto che attraverso il commercio internazionale è stato introdotto accidentalmente nell’Unione, in particolare nelle regioni dell’Italia settentrionale: Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

(2)

Nel 2019 nelle regioni colpite la cimice asiatica ha danneggiato gravemente la produzione ortofrutticola: pere, pesche e nettarine, mele, kiwi, ciliegie e albicocche. I prodotti ortofrutticoli danneggiati sono inutilizzabili sia per il consumo che per la trasformazione. Le perdite subite dai produttori delle regioni colpite sono stimate a 500 milioni di EUR soltanto per il 2019. A causa della cimice asiatica la maggior parte delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite ha perso, nel 2019, gran parte se non il totale della produzione ortofrutticola.

(3)

Allo stato attuale la cimice asiatica non soddisfa i criteri di organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per cui non può essere adottata alcuna misura di eradicazione a livello unionale. Pertanto, in questa fase, le autorità italiane non possono adottare le misure di protezione fitosanitaria del caso.

(4)

Inoltre, per contrastare efficacemente la cimice asiatica, attualmente sono disponibili solo strumenti limitati di protezione fitosanitaria. Solo di recente, come misura alternativa di controllo biologico, in Italia sono state autorizzate le vespe samurai (Trissolcus japonicus e Trissolcus mitsukurii) in quanto antagoniste della cimice asiatica, ma finora l’efficacia di questo metodo non è accertata.

(5)

Nelle regioni colpite, per evitare danni alle colture, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo hanno disposto misure preventive (ad esempio l’installazione di reti anti-insetti e trappole per insetti). Nonostante gli sforzi, tali organizzazioni di produttori hanno dovuto sostenere simultaneamente spese ingenti per le misure preventive e perdite di produzione, il che ha inciso pesantemente sul valore della produzione commercializzata. Questa situazione si è ripercossa sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni stesse e sulla loro capacità sia di attuare programmi operativi negli anni successivi, sia di introdurre misure e azioni mirate contro le infestazioni parassitarie. La riduzione del valore della produzione commercializzata ostacola peraltro l’accesso delle organizzazioni di produttori all’assistenza finanziaria dell’Unione nel settore dei prodotti ortofrutticoli e potrebbe altresì comportare la perdita del riconoscimento per le organizzazioni di produttori del settore nelle regioni colpite se il valore della produzione da esse commercializzata diminuisce al di sotto della soglia minima legale.

(6)

Nelle regioni colpite la complessità della situazione - danni alla produzione ortofrutticola, perdita considerevole di reddito e instabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli in dette regioni, con rischio d’incapacità di continuare ad attuare i propri programmi operativi in modo efficace - costituisce un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Questo problema specifico non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell’articolo 219 o dell’articolo 220 di detto regolamento poiché non è collegato all’esistenza di turbative del mercato o a un’attuale precisa minaccia di turbative, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(7)

Per risolvere il problema specifico nelle regioni colpite sono pertanto necessarie misure di emergenza destinate a migliorare l’accesso ai fondi di mutualizzazione e aumentare i massimali dell’aiuto finanziario dell’Unione per le organizzazioni di produttori in tali regioni. Tali misure assicureranno la stabilità finanziaria e rafforzeranno la resilienza e la capacità delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite di far fronte ai danni causati dalla cimice asiatica e attuare ulteriori misure di prevenzione e gestione delle crisi in quest’ambito.

(8)

Il ricorso delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite ai fondi di mutualizzazione come misura di prevenzione e gestione delle crisi è un mezzo per mitigare il danno arrecato alla produzione ortofrutticola e la perdita di reddito. Occorre pertanto migliorare l’accesso delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite ai fondi di mutualizzazione. Attualmente l’aiuto finanziario dell’Unione copre solo le spese amministrative di costituzione di un fondo di mutualizzazione nonché la ricostituzione di un fondo di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse. Per ovviare ai danni causati dalla cimice asiatica nelle regioni colpite, l’aiuto finanziario dell’Unione dovrebbe coprire anche il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione. Resta inteso che tale aiuto dev’essere destinato a compensare il reddito dei produttori aderenti perso a causa dei danni arrecati dalla cimice asiatica.

(9)

Il massimale del 4,6 % dell’aiuto finanziario dell’Unione destinato alle misure di prevenzione e gestione delle crisi nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere aumentato dello 0,4 % del valore della produzione commercializzata per assestarsi al 5 %, in modo da migliorare l’accesso delle organizzazioni di produttori ai fondi di mutualizzazione e alle altre misure di prevenzione e gestione delle crisi e rafforzare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate. Poiché le associazioni di organizzazioni di produttori non sono interessate dal problema specifico, non è necessario aumentare il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(10)

In seguito all’aumento dello 0,4 % del massimale del 4,6 %, il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione alle misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbe salire allo 0,9 % del valore della produzione commercializzata di tali organizzazioni di produttori, invece dell’attuale 0,5 % del valore suddetto previsto all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Lo 0,4 % supplementare del valore della produzione commercializzata dovrebbe essere utilizzato per misure di controllo della cimice asiatica. Ciò è necessario per rafforzare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite, per aumentarne la resilienza e migliorarne la capacità di attuare i programmi operativi approvati negli anni successivi.

(11)

In considerazione dell’instabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite e tenuto conto della necessità di attuare misure supplementari per lottare contro la cimice asiatica, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione del 50 % di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere portato al 60 % per tutte le misure dei programmi operativi destinate alla lotta contro la cimice asiatica nelle regioni colpite.

(12)

In considerazione dell’attuazione dei programmi operativi secondo gli anni civili e considerando che il calcolo del valore della produzione commercializzata che determina l’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione si basa sull’anno civile precedente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

È necessario che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2020, in quanto le misure di emergenza riguardano il livello e l’ambito di applicazione dell’aiuto finanziario dell’Unione alle organizzazioni di produttori che hanno subito danni alla produzione ortofrutticola causati dalla cimice asiatica. Le organizzazioni di produttori devono iniziare ad applicare tali misure nei rispettivi programmi operativi a partire dal gennaio 2020, per essere in grado di far fronte con urgenza ai danni causati dalla cimice asiatica alla produzione ortofrutticola e assicurare la continuità dei programmi operativi, la stabilità economica e la redditività già nel 2020.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute che operano nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, la cui produzione ortofrutticola nel 2019 è stata colpita dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).

Articolo 2

Misure di emergenza per risolvere il problema specifico delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite

1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende anche il sostegno al capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione. L’aiuto è destinato a compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nelle regioni indicate all’articolo 1.

2.   Il massimale del 4,6 % del valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato dello 0,4 % e l’importo corrispondente allo 0,4 % supplementare è usato per misure di prevenzione e gestione delle crisi volte a far fronte ai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nelle regioni indicate all’articolo 1.

3.   Su richiesta delle organizzazioni di produttori, il limite del 50 % dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato al 60 % per le misure destinate a lottare contro la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori operanti nelle regioni indicate all’articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).