20.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 84/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/424 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2020

relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 stabilisce che gli Stati membri possono consentire a un richiedente di non applicare una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI»), o parte di esse, nei casi elencati in modo esaustivo alle lettere da a) ad e) del suddetto articolo.

(2)

È opportuno che gli Stati membri includano nella comunicazione della loro decisione nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o nella domanda di non applicazione nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), informazioni che giustificano la non applicazione e specificano le disposizioni alternative da applicare in luogo delle STI.

(3)

La domanda dovrebbe includere un riferimento alle disposizioni non applicate delle STI, descrivere il progetto interessato, il suo ambito e il calendario ad esso relativo, nonché fornire qualsiasi altra informazione pertinente per assistere la Commissione nella valutazione della conformità della non applicazione ai requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1.

(4)

Una volta scadute le misure transitorie previste da una STI, gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di non applicare la STI, o parte di essa, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva soltanto in casi debitamente giustificati. Tutte le informazioni e giustificazioni necessarie dovrebbero in tal caso essere incluse nella comunicazione trasmessa alla Commissione.

(5)

Per agevolare la comunicazione con la Commissione, è opportuno che gli Stati membri utilizzino un modello ai fini della presentazione della decisione di non applicazione per un progetto in fase avanzata di sviluppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tale modello potrebbe essere altresì utilizzato per la notifica di un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

(6)

È opportuno, al fine di assicurare la dematerializzazione dell’amministrazione pubblica, che la domanda di non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia inviata alla Commissione per via elettronica. La data entro la quale gli Stati membri trasmettono una domanda o informazioni aggiuntive all’indirizzo di posta elettronica della Commissione è da considerarsi la data della presentazione ai fini dell’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le informazioni da includere in una domanda di non applicazione di una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI») o di parte di esse, nonché il formato e il metodo da utilizzare per la trasmissione della domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 (di seguito la «domanda di non applicazione»), in conformità del quale gli Stati membri comunicano alla Commissione una decisione di non applicazione a norma della lettera a) o presentano alla Commissione una domanda di non applicazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) o e), della direttiva.

Articolo 2

Informazioni contenute nella domanda di non applicazione

1.   Una domanda di non applicazione contiene le informazioni indicate di seguito:

a)

un riferimento al caso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 in base al quale la non applicazione è considerata giustificata;

b)

il riferimento al titolo o ai titoli della STI o delle STI oggetto della domanda di non applicazione e alla disposizione o alle disposizioni non applicate; ciascun riferimento include, ove pertinente per la valutazione della conformità, il periodo di tempo per cui si protrarrà la non applicazione, o una stima di tale periodo;

c)

i dettagli essenziali del progetto in questione, ossia gli elementi tecnici, operativi e geografici del progetto, compresa una descrizione dettagliata del sottosistema, del veicolo o dell’infrastruttura a cui beneficio è stata richiesta la non applicazione, e le pertinenti date fondamentali o qualsiasi altro dettaglio che lo distingua da altri progetti;

d)

un riferimento dettagliato alle disposizioni alternative che lo Stato membro intende applicare per compensare ogni non applicazione alla luce dei pertinenti requisiti essenziali, comprese le misure da adottare per monitorarne l’attuazione e, laddove siano state concordate alternative operative, la costante applicazione;

e)

nei casi che interessano più Stati membri, le informazioni sul coordinamento posto in essere in conformità della frase conclusiva dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e/o dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (2), laddove le domande di non applicazione siano collegate alle autorizzazioni del veicolo; occorre fornire informazioni analoghe per i progetti infrastrutturali transfrontalieri;

f)

un’analisi economica o tecnica, o entrambe, a garanzia del fatto che la non applicazione sia giustificata e limitata a quanto necessario in base alle circostanze specifiche.

2.   La domanda di non applicazione fornisce inoltre le informazioni specifiche indicate di seguito.

a)

Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797, sono inclusi nella giustificazione:

i)

i dettagli del progetto in questione, da indicare nel modello riportato nell’allegato; se il progetto figura già in un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo elaborato secondo lo stesso modello, gli Stati membri possono fare riferimento a tale elenco senza dover nuovamente presentare le informazioni già fornite; ove opportuno, occorre aggiornare le informazioni;

ii)

le prove che dimostrano che il progetto è in fase avanzata di sviluppo o forma oggetto di un contratto in corso di esecuzione, con la documentazione comprovante le date pertinenti e l’ambito di applicazione del progetto;

iii)

le prove che dimostrano che la pianificazione o la costruzione di un progetto in fase avanzata di sviluppo sono giunte a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilità del progetto previsto, conformemente alla definizione di «progetto in fase avanzata di sviluppo» di cui all’articolo 2, punto 23, della direttiva (UE) 2016/797.

b)

Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, sono incluse nella giustificazione, a seconda della natura della non applicazione richiesta:

i)

le prove che dimostrano che l’applicazione di una o più STI o di parte di esse compromette la redditività economica del progetto; tali prove comprendono un’analisi economica approfondita che definisce i costi non discrezionali della conformità alla STI e dimostra che tali costi comprometterebbero la fattibilità del progetto; l’analisi prende in considerazione le entrate di esercizio qualora la non applicazione garantisca un’attuazione anticipata e la redditività economica a più lungo termine del progetto all’interno del sistema ferroviario nazionale ed europeo; e/o

ii)

le prove relative ai dettagli tecnici che dimostrano le ripercussioni negative dell’applicazione di una o più STI o di parte di esse sulla compatibilità tecnica del progetto con il sistema ferroviario nazionale.

c)

Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797, è incluso nella giustificazione un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e delle linee ferroviarie su cui circolano i veicoli oggetto della domanda.

d)

Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), la giustificazione identifica la rete o l’area o le aree di reti interessate dalla domanda e ne motiva la separazione dalla rete ferroviaria del resto dell’Unione e/o l’isolamento.

Articolo 3

Formato e metodo di trasmissione

1.   La domanda di non applicazione non può superare le 10 pagine. È possibile integrare informazioni aggiuntive tramite allegati alla domanda.

2.   Una comunicazione o una domanda di non applicazione e qualsiasi informazione successiva a completamento del fascicolo sono presentate unicamente per posta elettronica all’apposito indirizzo della Commissione:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.   La data ai fini dell’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 è la data in cui la domanda o le informazioni successive a completamento del fascicolo sono state presentate per posta elettronica in conformità del paragrafo 2.

4.   L’avviso di ricevimento trasmesso dalla Commissione allo Stato membro entro 7 giorni includerà un identificatore unico con riferimento allo Stato membro interessato, al progetto e all’anno di presentazione.

Lo Stato membro cita l’identificatore unico in tutte le comunicazioni con la Commissione relative al caso di non applicazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).


ALLEGATO

Modello per la presentazione di un progetto in fase avanzata di sviluppo per il quale è richiesta la non applicazione di una o più STI o di parte di esse a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797 e conformemente alle informazioni richieste all’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento

Denominazione del progetto

Dettagli relativi all’ambito del progetto

Tutte le date e le azioni pertinenti per giustificare il carattere di progetto in fase avanzata di sviluppo o il contratto firmato

Specifiche tecniche non applicate e disposizioni e/o norme alternative applicate

Eventuali altre informazioni pertinenti, quali l’area o le aree d’uso, compreso il coordinamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545

Informazioni che giustificano la non fattibilità del progetto

Eventuali deroghe già concesse al progetto