20.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/423 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2020
recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Gli Stati Uniti hanno modificato il loro modello di certificato di cattura per tener conto, in particolare, del nuovo strumento informatico CATCH, sviluppato dalla Commissione per il sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).
ALLEGATO
La sezione 2 dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è sostituita dal testo seguente:
« Sezione 2
STATI UNITI
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, dal certificato di cattura statunitense basato sul sistema di certificazione delle catture statunitense (descritto nell’appendice 2), vale a dire un sistema elettronico di dichiarazione e registrazione posto sotto il controllo delle autorità statunitensi, che consente a queste ultime di esercitare lo stesso livello di sorveglianza previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice 1 è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense che andrà a sostituire sia il certificato di cattura che il certificato di riesportazione dell’Unione europea. Il nuovo certificato di cattura statunitense potrà riguardare i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da singole navi o da gruppi di navi, come descritto nell’appendice 2.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009.
Appendice 1
Appendice 2
Il sistema di documentazione delle catture statunitense, riveduto nel 2019, è concepito per il rilascio di un modello unico di certificato di cattura per le spedizioni destinate all’esportazione di prodotti della pesca, non trasformati e trasformati, dagli Stati Uniti verso l’Unione europea (UE).
Nel certificato di cattura statunitense, gli esportatori statunitensi saranno tenuti: 1) a indicare la singola nave responsabile della cattura del pesce o dei prodotti della pesca facenti parte della rispettiva spedizione, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall’attestato di cattura legale statunitense, oppure 2) a fornire il nome del gruppo di navi responsabili della cattura del pesce e dei prodotti della pesca facenti parte della rispettiva spedizione, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall’attestato di cattura legale statunitense.
La possibilità di indicare un gruppo di navi è prevista nel caso in cui la pesca comporti un elevato livello di commistione tra le catture nel corso delle operazioni in mare o a terra (si pensi a quelle in cui, ad esempio, le catture iniziali vengono suddivise per taglia prima della spedizione, come nel caso dell’astice, o in cui più navi da cattura trasbordano il pesce su navi ausiliarie in mare aperto).
Il gruppo di navi sarà gestito dal produttore o dal trasformatore statunitense che farà richiesta del certificato e sarà oggetto di audit. Secondo le prassi attualmente in uso negli Stati Uniti, il produttore o trasformatore statunitense sarà responsabile della conservazione di tutte le informazioni relative alla nave o all’elenco delle navi che avranno contribuito alla spedizione e della trasmissione di tali informazioni all’autorità competente del governo statunitense, su richiesta.
La possibilità di indicare una singola nave o un gruppo di navi consentirà agli Stati Uniti di rilasciare un unico certificato per spedizione e, nel contempo, di accedere, per ogni spedizione, a tutte le informazioni relative alle navi coinvolte.
Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità degli Stati membri importatori, su richiesta inoltrata all’autorità competente del governo statunitense.