5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/357 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di pallone («BPL») in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.

(2)

Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali relative al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta, stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi andrebbero tuttavia ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di palloni abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e adempiere le proprie responsabilità.

(3)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, il mantenimento delle suddette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in virtù delle quali gli allievi piloti esercitano senza supervisione i privilegi limitati e ottengono gradualmente i privilegi di base, contribuisce alla promozione delle attività aeree sportive e ricreative grazie a condizioni di accesso al volo semplici ed economicamente più convenienti. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale, stabilita dall’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3). Per tali motivi agli Stati membri dovrebbe essere concessa la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze conformemente ai principi introdotti nel regolamento (UE) 2019/430 (4) ai fini del rilascio di licenze di pilota di pallone («BPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogni qualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorare l’utilizzo di tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

(4)

Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di palloni in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di pallone rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate a norma del presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA.

(5)

Gli addestramenti dei piloti di pallone iniziati in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.

(6)

Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, se del caso, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.

(7)

È opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (5) anche riguardo alle operazioni effettuate con palloni, per tenere conto dell’esperienza acquisita successivamente all’adozione di tale regolamento e per chiarire alcuni aspetti, ad esempio la presentazione di dichiarazioni in merito alle attività commerciali.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"

3)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (*2):

(*2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;"

b)

è inserito il seguente punto 7 bis:

«7 bis)

“operazione commerciale”, qualsiasi operazione di un pallone, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nell’ambito di un contratto fra un operatore e un cliente e nella quale quest’ultimo non detiene alcun controllo sull’operatore;»;

c)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10)

“volo introduttivo”, operazione di volo effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione o da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto;»;

d)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12)

“contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)”, un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario;»;

e)

sono aggiunti i seguenti punti da 13 a 15:

«13)

“licenza nazionale”, una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;

14)

“licenza conforme alla parte-BFCL”, una licenza dell’equipaggio di condotta che soddisfa i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento;

15)

“relazione di conversione”, una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte-BFCL.»;

4)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli operatori di palloni effettuano operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all’autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per adempiere le responsabilità associate all’impiego del pallone.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

c)

il terzo comma è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con palloni:»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro, oppure da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto, a condizione che l’organizzazione impieghi il pallone in quanto proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell’organizzazione e che tali voli rappresentino solo un’attività marginale dell’organizzazione;

d)

voli di addestramento effettuati da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro.»;

5)

dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:

«Articolo 3 bis

Licenze di pilota e certificazione medica

1.   Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*3) i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.

3.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone (“BPL”) ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all’allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

b)

i privilegi devono essere limitati:

i)

alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

ii)

ai palloni immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

c)

per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una BPL deve ricevere crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata (“ATO”) o da un’organizzazione di addestramento dichiarata (“DTO”);

d)

ogni 3 anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;

e)

lo Stato membro deve monitorare l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e deve adottare misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi problema di sicurezza.

Articolo 3 ter

Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota

1.   Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.

2.   Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:

a)

trasferire al nuovo formato di licenza tutti i privilegi già annotati sulle licenze conformi alla parte-FCL;

b)

convertire i privilegi relativi a voli frenati o a operazioni commerciali, associati a una licenza conforme alla parte-FCL, in un’abilitazione ad effettuare voli frenati od operazioni commerciali in conformità alle disposizioni di cui all’allegato III (parte-BFCL), norme BFCL.200 e BFCL.215, del presente regolamento;

c)

annotare sul libretto di volo la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte-FCL o a rilasciare un documento equivalente. Dopo tale data i piloti interessati esercitano i privilegi di istruttore solo se rispettano i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL), norma BFCL.360, del presente regolamento.

3.   Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

4.   I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all’8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Articolo 3 quarter

Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento

1.   In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l’8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue:

a)

l’addestramento per BPL iniziato su palloni che rappresentano la classe dei dirigibili ad aria calda, comprese i relativi test, può essere portato a termine su tali palloni;

b)

le ore di addestramento completate su una classe di palloni ad aria calda diversa dal gruppo A sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla norma BFCL.130, lettera b), dell’allegato III.

2.   L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.

3.   La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l’addestramento.

Articolo 3 quinquies

Organizzazioni di addestramento

1.   Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l’8 aprile 2021.

(*3)  Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;"

6)

l’allegato I (parte-DEF) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

7)

l’allegato II (parte-BOP) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

8)

è aggiunto l’allegato III (parte-BFCL), quale stabilito nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).

(5)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2018/1428 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

(6)   Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti per il rilascio delle licenze per palloni e alianti) (parere n. 01/2019, parti A e B, 19.2.2019), disponibile al seguente indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO I

L’allegato I «Definizioni» (parte-DEF) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e all’allegato I (parte-FCL), norma FCL.010, del medesimo regolamento:»;

2)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

“metodi accettabili di rispondenza (AMC)”, norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi volti a stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;

2.

“metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”, quei metodi che propongono un’alternativa agli AMC esistenti o che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l’Agenzia non ha adottato AMC associati;»;

3)

è inserito il seguente punto 11 bis:

«11 bis.

“tempo di volo”, il tempo totale dal momento in cui la cesta si stacca dal suolo allo scopo di decollare fino al momento in cui il pallone si arresta alla fine del volo;»;

4)

sono inseriti i seguenti punti 17 bis e 17 ter:

«17 bis.

“classe di palloni”, la categorizzazione dei palloni basata sul mezzo di ascesa utilizzato per il sostentamento in volo;

17 ter.

“controllo di professionalità”, la dimostrazione di capacità finalizzata al rispetto dei requisiti di attività di volo recente stabiliti dal presente regolamento, compresi gli esami orali eventualmente necessari;»;

5)

il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22.

“gruppo di palloni”, la categorizzazione dei palloni basata sulle dimensioni o sulla capienza dell’involucro;»;

6)

sono inseriti i seguenti punti da 23 a 26:

«23.

“test di abilitazione”, dimostrazione di capacità finalizzata al rilascio di una licenza o di un’abilitazione, compresi gli esami orali eventualmente necessari;

24.

“valutazione della competenza”, dimostrazione di capacità, conoscenze e attitudine per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore;

25.

“volo come solista”, volo durante il quale un allievo pilota è il solo occupante del pallone;

26.

“volo frenato”, volo con un sistema di ancoraggio che assicura il pallone a un punto fisso durante il suo impiego, ad eccezione dell’ancoraggio che può essere usato nell’ambito della procedura di decollo.».


ALLEGATO II

L’allegato II «Operazioni di volo con pallone» (parte-BOP) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1)

nella norma BOP.BAS.010, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Qualora richiesto dall’autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell’operatore conformemente all’allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l’operatore dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»;

2)

la norma BOP.BAS.020 è sostituita dalla seguente:

« BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L’operatore attua:

a)

le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente in conformità all’allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e

b)

le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie emesse dall’Agenzia in conformità all’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1139.»;

3)

la norma BOP.BAS.025 è sostituita dalla seguente:

« BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando

L’operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.»;

4)

nella norma BOP.BAS.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Gli strumenti e gli equipaggiamenti non richiesti dalla presente sezione, nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti dal presente allegato, ma che sono trasportati a bordo del pallone durante il volo, soddisfano le due condizioni seguenti:

1)

le informazioni fornite da tali strumenti o equipaggiamenti non devono essere utilizzate dall’equipaggio di condotta per conformarsi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

gli strumenti e gli equipaggiamenti non devono incidere sull’aeronavigabilità del pallone, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»;

5)

nella norma BOP.ADD.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’operatore è responsabile dell’impiego del pallone conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti della presente sottoparte e alla sua dichiarazione.»;

6)

nella norma BOP.ADD.015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al fine di determinare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento, l’operatore concede a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente, in ogni momento, l’accesso a qualsiasi struttura, pallone, documento, registro, dato, procedura o altro materiale inerente all’attività dell’operatore che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata appaltata o no.»;

7)

la norma BOP.ADD.035 è sostituita dalla seguente:

« BOP.ADD.035 Attività appaltate

Nell’appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’operatore ha la responsabilità di garantire che l’organizzazione appaltatrice svolga l’attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. L’operatore garantisce inoltre che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l’operatore rispetti tali requisiti.»;

8)

nella norma BOP.ADD.040, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’operatore nomina un dirigente responsabile che ha l’autorità di garantire che tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. Il dirigente responsabile è incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.»;

9)

la norma BOP.ADD.045 è sostituita dalla seguente:

« BOP.ADD.045 Requisiti della struttura

L’operatore dispone di strutture sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»;

10)

nella norma BOP.ADD.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nella dichiarazione di cui al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, l’operatore conferma di rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli.»;

11)

nella norma BOP.ADD.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’operatore informa senza indugio l’autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sul suo rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti del presente regolamento, secondo quanto dichiarato all’autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera b), e all’elenco di AltMoC di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati.»;

12)

nella norma BOP.ADD.115, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio), l’operatore di tale pallone garantisce il rispetto dei requisiti essenziali relativi all’aeronavigabilità continua di cui agli allegati II e V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti di cui al presente regolamento.»;

13)

nella norma BOP.ADD.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Tutti i membri dell’equipaggio di condotta sono titolari di licenze e abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all’allegato III del presente regolamento e adeguate allo svolgimento dei compiti loro assegnati.»;

14)

nella norma BOP.ADD.300, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se si avvale dei servizi di membri dell’equipaggio di condotta che sono lavoratori autonomi (free-lance) o a tempo parziale, l’operatore verifica che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1)

i requisiti della presente sottoparte;

2)

i requisiti dell’allegato III del presente regolamento, compresi quelli relativi all’attività di volo recente;

3)

le limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività, tenendo conto di tutti i servizi prestati dal membro dell’equipaggio di condotta ad altri operatori.»;

15)

nella norma BOP.ADD.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Un pilota può essere nominato pilota in comando dall’operatore solo se:

1)

è qualificato per esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III del presente regolamento;

2)

è in possesso del livello minimo di esperienza specificato nel manuale delle operazioni; e

3)

ha una conoscenza adeguata dell’area su cui sarà effettuato il volo.»;

16)

la norma BOP.ADD.310 è sostituita dalla seguente:

« BOP.ADD.310 Addestramento e controlli

L’addestramento e i controlli dei membri dell’equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti:

a)

conformemente ai programmi di addestramento e di studio stabiliti dall’operatore nel manuale delle operazioni;

b)

da persone opportunamente qualificate e, per quanto riguarda l’addestramento e i controlli effettuati in volo, da persone qualificate conformemente all’allegato III del presente regolamento.»;

17)

l’appendice è sostituita dalla seguente:

« Appendice

DICHIARAZIONE

in conformità del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione

Operatore

Nome:

Luogo della sede principale di attività dell’operatore:

Nome e recapiti del dirigente responsabile:

Operazione effettuata con pallone

Data di inizio dell’operazione commerciale e, ove pertinente, data del passaggio a un’operazione commerciale esistente.

Informazioni sul pallone/sui palloni impiegati, sull’operazione commerciale/sulle operazioni commerciali e sulla gestione dell’aeronavigabilità continua (1)

Tipo di pallone

Immatricolazione del pallone

Base principale

Tipo/tipi di operazioni  (2)

Organizzazione per la gestione dell’aeronavigabilità continua  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove pertinente, elenco degli AltMoC con i riferimenti agli AMC associati (in allegato alla presente dichiarazione).

Dichiarazioni

☐ L’operatore rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/395.

In particolare l’operatore effettua le sue operazioni commerciali in conformità ai seguenti requisiti dell’allegato II, sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395:

☐ La documentazione del sistema di gestione, compreso il manuale delle operazioni, è conforme ai requisiti della sottoparte ADD e tutti i voli saranno effettuati in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni, come prescritto nella norma BOP.ADD.005, lettera b), della sottoparte ADD.

☐ Tutti i palloni impiegati sono dotati di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o rispettano i requisiti specifici di aeronavigabilità applicabili ai palloni immatricolati in un paese terzo e soggetti a un contratto di wet lease o di dry lease, come prescritto dalla norma BOP.ADD.110 e dalla norma BOP.ADD.115, lettere b) e c), della sottoparte ADD.

☐ Tutti i membri dell’equipaggio di condotta sono titolari di una licenza e di abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 2018/395, come prescritto dalla norma BOP.ADD.300, lettera c), della sottoparte ADD.

☐ L’operatore informerà l’autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sulla conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del regolamento (UE) 2018/395, secondo quanto dichiarato all’autorità competente mediante la presente dichiarazione, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni e agli elenchi di AltMoC inclusi nella presente dichiarazione o ad essa allegati, come prescritto dalla norma BOP.ADD.105, lettera a), della sottoparte ADD.

☐ L’operatore conferma che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati, sono complete e corrette.

Data, nome e firma del dirigente responsabile.

»

(1)  Completare la tabella. Se non vi è spazio sufficiente per elencare le informazioni, allegare un elenco separato. L’allegato deve essere datato e firmato.

(2)   “Tipo/tipi di operazioni” si riferisce al tipo di operazioni commerciali effettuate con il pallone.

(3)  Le informazioni relative all’organizzazione responsabile della gestione dell’aeronavigabilità continua devono includere il nome dell’organizzazione, l’indirizzo e il riferimento al suo riconoscimento.


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI PALLONI

[PARTE-BFCL]

SOTTOPARTE GEN

REQUISITI GENERALI

BFCL.001 Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di pallone (balloon pilot licence, «BPL») e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.

BFCL.005 Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una BPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.

BFCL.010 Classi e gruppi di palloni

Ai fini del presente allegato, i palloni sono classificati nelle classi e nei gruppi seguenti:

a)

classe dei «palloni ad aria calda»:

1)

gruppo A: capienza dell’involucro fino a 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

gruppo B: capienza dell’involucro compresa tra 3 401 m3 (120 070 ft3) e 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

gruppo C: capienza dell’involucro compresa tra 6 001 m3 (211 889 ft3) e 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

gruppo D: capienza dell’involucro superiore a 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

classe dei «palloni a gas»;

c)

classe dei «palloni misti»;

d)

classe dei «dirigibili ad aria calda».

BFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino delle BPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati

a)

Le richieste concernenti i punti elencati di seguito devono essere presentate all’autorità competente nella forma e nelle modalità da essa stabilite:

1)

il rilascio di una BPL e delle abilitazioni associate;

2)

l’estensione dei privilegi di una BPL;

3)

il rilascio di un certificato di istruttore di volo (su pallone) [«FI(B)»];

4)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino di un certificato di esaminatore di volo (su pallone) [«FE(B)»]; e

5)

eventuali modifiche della BPL e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati.

b)

Le richieste di cui alla lettera a) devono essere corredate della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

c)

Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un’abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente.

d)

Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più BPL rilasciate in conformità al presente allegato.

e)

Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è stata rilasciata una qualsiasi delle sue licenze conformemente al presente allegato (parte-FCL) o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi.

f)

Il titolare di una BPL può richiedere di cambiare autorità competente all’autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare.

g)

I richiedenti devono chiedere il rilascio di una BPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.

BFCL.030 Test pratico di abilitazione

Ad eccezione del test per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, il richiedente un test di abilitazione deve essere raccomandato, per tale test, dall’ATO o dalla DTO responsabile dell’addestramento seguito dai richiedenti, una volta che l’addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore dall’ATO o dalla DTO.

BFCL.035 Accreditamento del tempo di volo

I richiedenti una BPL o un privilegio, un’abilitazione o un certificato associati ricevono i crediti corrispondenti all’intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come piloti in comando (pilot-in-command, PIC) su palloni ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l’abilitazione o il certificato.

BFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti

a)

I titolari di una BPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:

1)

una BPL in corso di validità;

2)

un certifico medico in corso di validità;

3)

un documento di identificazione personale recante una fotografia dell’interessato;

4)

dati del libretto di volo sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato.

b)

Gli allievi piloti devono portare con sé, su tutti i voli come solisti:

1)

i documenti di cui alla lettera a), punti 2 e 3, e

2)

la prova dell’autorizzazione prescritta dalla norma BFCL.125, lettera a).

c)

I titolari di una BPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell’autorità competente, i documenti di cui alle lettere a) o b) affinché siano ispezionati.

BFCL.050 Registrazione del tempo di volo

I titolari di una BPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.

BFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di BPL di età pari o superiore a 70 anni nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone

I titolari di una BPL che hanno raggiunto l’età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti su palloni impiegati in operazioni commerciali di trasporto passeggeri con pallone.

BFCL.070 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati

a)

Le BPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati a norma del presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente conformemente alle condizioni e alle procedure stabilite nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se il titolare di una BPL non rispetta i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti del presente allegato e dell’allegato II (parte-BOP) del presente regolamento o dell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

b)

In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell’abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una BPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all’autorità competente.

SOTTOPARTE BPL

LICENZA DI PILOTA DI PALLONE («BPL»)

BFCL.115 BPL — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi del titolare di una BPL consistono nell’operare come PIC su palloni:

1)

senza retribuzione nelle operazioni non commerciali;

2)

nelle operazioni commerciali, se è titolare di un’abilitazione alle operazioni commerciali in conformità alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato.

b)

In deroga alla lettera a), punto 1, il titolare di una BPL che possiede privilegi di istruttore o di esaminatore può essere retribuito per:

1)

la fornitura dell’istruzione di volo per la BPL;

2)

lo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL;

3)

l’addestramento, i test e i controlli per i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati alla BPL.

c)

I titolari di una BPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, adeguato ai privilegi esercitati, è in corso di validità.

BFCL.120 BPL — Età minima

I richiedenti una BPL devono avere almeno 16 anni.

BFCL.125 BPL — Allievi piloti

a)

Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non siano autorizzati in tal senso e supervisionati da un istruttore di volo su pallone [FI(B)].

b)

Gli allievi piloti devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti.

BFCL.130 BPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all’esperienza

I richiedenti una BPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:

a)

le conoscenze teoriche di cui alla norma BFCL.135, lettera a);

b)

almeno 16 ore di istruzione di volo su palloni ad aria calda che rappresentano il gruppo A della stessa classe o su palloni a gas, comprendenti almeno:

1)

12 ore di istruzione di volo a doppio comando;

2)

10 gonfiaggi e 20 decolli e atterraggi; e

3)

un volo come solista sotto supervisione con un tempo di volo minimo di 30 minuti.

BFCL.135 BPL — Esame delle conoscenze teoriche

a)

Conoscenze teoriche

I richiedenti una BPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:

1)

materie comuni:

i)

regolamentazione aeronautica;

ii)

prestazioni umane;

iii)

meteorologia;

iv)

comunicazioni; e

2)

materie specifiche riguardanti i palloni:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile in relazione ai palloni; e

v)

navigazione.

b)

Responsabilità del richiedente

1)

Il richiedente deve sottoporsi all’intera serie di esami delle conoscenze teoriche per la BPL sotto la responsabilità dell’autorità competente dello stesso Stato membro.

2)

Il richiedente deve sottoporsi a un esame delle conoscenze teoriche solo se raccomandato dall’ATO o dalla DTO responsabile del suo addestramento e dopo aver completato i corrispondenti elementi del corso di addestramento relativo all’istruzione delle conoscenze teoriche fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

3)

La raccomandazione dell’ATO o della DTO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sia sottoposto ad almeno un esame scritto delle conoscenze teoriche durante tale periodo di validità, l’ATO o la DTO stabilisce, in base alle esigenze del richiedente, l’eventuale necessità di un ulteriore addestramento.

c)

Punteggio minimo

1)

Il richiedente ottiene la sufficienza in un esame scritto delle conoscenze teoriche se ha conseguito almeno il 75 % dei punti assegnati all’esame. Le risposte errate non danno seguito a penalizzazione.

2)

Salvo diversamente specificato nel presente allegato, si ritiene che un richiedente abbia completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche richiesto per la BPL se ha superato tutti gli esami scritti delle conoscenze teoriche richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui si è sottoposto per la prima volta a un esame.

3)

Il richiedente che non abbia superato uno degli esami scritti delle conoscenze teoriche dopo quattro tentativi o non abbia superato tutti gli esami nel periodo di cui al punto 2 deve ripetere la serie completa di esami scritti delle conoscenze teoriche.

4)

Prima di ripetere gli esami delle conoscenze teoriche, il richiedente deve sottoporsi a un ulteriore addestramento presso un’ATO o una DTO. L’entità e la portata dell’addestramento sono determinate dall’ATO o dalla DTO in base alle esigenze del richiedente.

d)

Periodo di validità

L’esame delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche conformemente alla lettera c), punto 2.

BFCL.140 BPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche

Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una BPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma BFCL.135, lettera a), punto 1, se:

a)

sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; o

b)

hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato dalla norma BFCL.135, lettera d).

BFCL.145 BPL — Test pratico di abilitazione

a)

I richiedenti una BPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su un pallone, le procedure e le manovre pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi che intendono ottenere.

b)

I richiedenti devono completare il test di abilitazione nella stessa classe di palloni in cui è stato completato il corso di addestramento in conformità alla norma BFCL.130 e, nel caso dei palloni ad aria calda, su un pallone che rappresenta il gruppo A di tale classe.

c)

Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una BPL, il richiedente deve prima superare l’esame delle conoscenze teoriche richiesto.

d)

Punteggio minimo

1)

Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate, che rappresentano tutte le diverse fasi di volo su un pallone.

2)

Il mancato superamento di qualsiasi parte di una sezione determina per il richiedente il mancato superamento dell’intera sezione. Il richiedente che non supera un’unica sezione può ripetere solo quella sezione. Il mancato superamento di più sezioni comporta per il richiedente la necessità di ripetere l’intero test.

3)

Il richiedente che deve ripetere il test in conformità al punto 2 e che non ne supera una qualsiasi sezione, anche tra quelle che erano state superate in un tentativo precedente, deve sostenere nuovamente l’intero test.

e)

Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico.

BFCL.150 BPL — Estensione dei privilegi a un’altra classe o a un altro gruppo di palloni

a)

I privilegi della BPL devono essere limitati alla classe di palloni su cui è stato sostenuto il test di abilitazione di cui alla norma BFCL.145 e, nel caso dei palloni ad aria calda, al gruppo A di tale classe.

b)

Nel caso dei palloni ad aria calda, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un altro gruppo della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato almeno:

1)

due voli di istruzione con un FI(B) su un pallone del gruppo pertinente;

2)

il seguente numero di ore di tempo di volo come PIC su palloni:

i)

almeno 100 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo B;

ii)

almeno 200 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo C;

iii)

almeno 300 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo D.

c)

Ad eccezione della classe dei palloni misti, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni o, se i privilegi che si intende ottenere riguardano la classe di palloni ad aria calda, al gruppo A della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato nella classe e nel gruppo pertinenti di palloni:

1)

un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente almeno:

i)

cinque voli in istruzione a doppio comando; o

ii)

nel caso di un’estensione dai palloni ad aria calda ai dirigibili ad aria calda, cinque ore di tempo di istruzione a doppio comando; e

2)

un test di abilitazione in cui il pilota ha dimostrato al FE(B) di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per l’altra classe nelle seguenti materie:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile per quanto riguarda la classe di palloni per la quale intende ottenere l’estensione dei privilegi.

d)

Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera c), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato:

1)

nel caso di cui alla lettera b), punto 1, dall’istruttore responsabile dei voli di istruzione; e

2)

nel caso di cui alla lettera c), punto 1, dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento.

e)

Il titolare di una BPL esercita i suoi privilegi nella classe dei palloni misti solo se è in possesso dei privilegi sia per la classe dei palloni ad aria calda che per la classe dei palloni a gas.

BFCL.160 BPL — Requisiti di attività di volo recente

a)

Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza solo se ha completato, nella classe di palloni pertinente:

1)

alternativamente:

i)

negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato, almeno sei ore di tempo di volo come PIC, comprendenti 10 decolli e atterraggi come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B); e

ii)

negli ultimi 48 mesi prima del volo pianificato, almeno un volo di addestramento con un FI(B); o

2)

negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato, almeno un controllo di professionalità conformemente alla lettera c).

b)

In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a), nel caso in cui sia qualificato per volare con più classi di palloni, al fine di esercitare i propri privilegi nell’altra classe o nelle altre classi di palloni il pilota deve aver completato negli ultimi 24 mesi, per ogni classe supplementare di palloni almeno tre ore di tempo di volo come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B).

c)

Il titolare di una BPL che non rispetta i requisiti di cui alla lettera a), punto 1 e, se del caso, alla lettera b), prima di riprendere l’esercizio dei suoi privilegi deve superare un controllo di professionalità con un FE(B) su un pallone che rappresenta la classe pertinente.

d)

Dopo aver soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, il titolare di una BPL che dispone dei privilegi per pilotare palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo su palloni ad aria calda che rappresentano:

i)

lo stesso gruppo di palloni ad aria calda con cui è stato completato il volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), o il controllo di professionalità di cui alla lettera c), a seconda dei casi, o un gruppo di palloni con un involucro di dimensioni più ridotte; o

ii)

il gruppo A di palloni ad aria calda nei casi in cui il pilota, conformemente alla lettera b), abbia completato il volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 2, in una classe di palloni diversa dai palloni ad aria calda.

e)

Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e del volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), nonché il superamento del controllo di professionalità di cui alla lettera c) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal FI(B) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), e dal FE(B) responsabile nel caso di cui alla lettera c).

f)

Si ritiene che il titolare di una BPL in possesso anche dei privilegi relativi alle operazioni commerciali di cui alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato rispetti i requisiti stabiliti:

1)

alla lettera a) e, se del caso, alla lettera b), qualora abbia completato un controllo di professionalità conformemente alla norma BFCL.215, lettera d), punto 2, sottopunto i) nella classe o nelle classi pertinenti di palloni negli ultimi 24 mesi; o

2)

alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), qualora abbia completato il volo di addestramento di cui alla norma BFCL.215, lettera d), punto 2, sottopunto ii) nella classe pertinente di palloni.

Nel caso della classe dei palloni ad aria calda, devono applicarsi le limitazioni di cui alla lettera d) concernenti i privilegi per pilotare classi diverse di palloni, a seconda della classe di palloni utilizzata per soddisfare i requisiti di cui alla lettera f), punti 1 o 2.

SOTTOPARTE ADD

ABILITAZIONI AGGIUNTIVE

BFCL.200 Abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda

a)

Il titolare di una BPL effettua voli frenati con palloni ad aria calda solo se è in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda conformemente alla presente norma.

b)

Per presentare domanda di abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda, il richiedente deve:

1)

essere in possesso dei privilegi per la classe dei palloni ad aria calda;

2)

aver completato almeno due voli di istruzione frenati su palloni ad aria calda.

c)

Il completamento dell’addestramento su palloni ad aria calda frenati deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento.

d)

Un pilota in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo se ha completato almeno un volo frenato con un pallone ad aria calda durante i 48 mesi precedenti il volo pianificato oppure, qualora non abbia effettuato tale volo, esercita i suoi privilegi se ha completato un volo frenato con un pallone ad aria calda volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un FI(B). Il completamento di tale volo a doppio comando o come solista sotto supervisione deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B).

BFCL.210 Abilitazione al volo notturno

a)

Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza in condizioni VFR notturne solo se è in possesso di un’abilitazione al volo notturno conformemente alla presente norma.

b)

Il richiedente un’abilitazione al volo notturno deve aver completato almeno due voli notturni di istruzione, della durata minima di un’ora ciascuno.

c)

Il completamento dell’addestramento al volo notturno deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento.

BFCL.215 Abilitazione alle operazioni commerciali

a)

Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza durante le operazioni commerciali con palloni solo se è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali conformemente alla presente norma.

b)

Il richiedente un’abilitazione alle operazioni commerciali deve:

1)

aver raggiunto i 18 anni di età;

2)

aver completato 50 ore di tempo di volo e 50 decolli e atterraggi come PIC su palloni;

3)

essere in possesso dei privilegi per la classe di palloni su cui saranno esercitati i privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali; e

4)

aver superato un test di abilitazione sulla classe pertinente di palloni, durante il quale deve aver dimostrato al FE(B) di avere le competenze richieste per le operazioni commerciali con palloni.

c)

I privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali sono limitati alla classe di palloni su cui è stato completato il test di abilitazione conformemente alla lettera b), punto 3. I privilegi sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni se il richiedente rispetta, per quest’altra classe, le disposizioni di cui alla lettera b), punti 3 e 4.

d)

Il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali esercita i privilegi di tale abilitazione nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone solo se ha completato:

1)

nei 180 giorni precedenti il volo pianificato:

i)

almeno tre voli come PIC su palloni, di cui almeno un volo su un pallone della classe pertinente; o

ii)

un volo come PIC su un pallone della classe pertinente sotto la supervisione di un FI(B) qualificato conformemente alla presente norma; e

2)

nei 24 mesi precedenti il volo pianificato:

i)

un controllo di professionalità su un pallone della classe pertinente, durante il quale deve aver dimostrato al FE(B) di avere le competenze richieste per il trasporto commerciale di passeggeri con pallone; o

ii)

un corso di aggiornamento presso un’ATO o una DTO, adattato alle competenze richieste per le operazioni commerciali con palloni, comprendente almeno sei ore di istruzione delle conoscenze teoriche e un volo di addestramento su un pallone della classe pertinente con un FI(B) qualificato per le operazioni commerciali con palloni conformemente alla presente norma.

e)

Al fine di mantenere i privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali per tutte le classi di palloni, il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali con privilegi estesi a più classi di palloni deve rispettare i requisiti di cui alla lettera d), punto 2 in almeno una classe di palloni.

f)

Il pilota che rispetta le disposizioni di cui alla lettera d) e che è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali per la classe dei palloni ad aria calda esercita i privilegi di tale abilitazione nella classe dei palloni ad aria calda solo su palloni che rappresentano:

i)

lo stesso gruppo del pallone ad aria calda su cui è stato completato il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) o il volo di addestramento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii); o

ii)

un gruppo di palloni ad aria calda con un involucro di dimensioni più ridotte.

g)

Il completamento del volo sotto supervisione di cui alla lettera d), punto 1, sottopunto ii), il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) e il corso di aggiornamento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell’ATO o della DTO, oppure dal FI(B) o dal FE(B) responsabile del corso di addestramento, della supervisione o del controllo di professionalità, a seconda dei casi.

h)

Si ritiene che il pilota che abbia completato un controllo di professionalità dell’operatore in conformità all’allegato II (parte-BOP), norma BOP.ADD.315, del presente regolamento rispetti le disposizioni di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i).

SOTTOPARTE FI

ISTRUTTORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

BFCL.300 Certificati di istruttore di volo

a)   Generalità

Un istruttore fornisce istruzione di volo su pallone solo se:

1)

è titolare di:

i)

una BPL comprendente i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali deve essere fornita l’istruzione di volo; e

ii)

un certificato di istruttore di volo su pallone [FI(B)] corrispondente all’istruzione effettuata, rilasciato conformemente alla presente sottoparte; e

2)

è autorizzato a operare come PIC sul pallone durante l’istruzione di volo.

b)   Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui l’istruzione di volo sia fornita durante un corso di addestramento approvato conformemente al presente allegato (parte-BFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:

i)

sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per i quali è autorizzato a fornire l’istruzione;

ii)

rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato FI(B) con i pertinenti privilegi in materia di istruzione; e

iii)

dimostri all’autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i suoi privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo approvata:

i)

al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii)

a un allievo pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui viene fornita l’istruzione di volo.

Sezione 2

Certificato di istruttore di volo su pallone — FI(B)

BFCL.315 Certificato FI(B) — Privilegi e condizioni

a)

Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma BFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FI(B) con i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:

1)

una BPL;

2)

l’estensione dei privilegi ad ulteriori classi e gruppi di palloni, purché il richiedente abbia completato almeno 15 ore di tempo di volo come PIC in ciascuna classe pertinente;

3)

un’abilitazione al volo notturno o un’abilitazione ad eseguire voli frenati, purché il richiedente abbia ricevuto un addestramento specifico nel fornire istruzione per l’abilitazione pertinente presso un’ATO o una DTO; e

4)

un certificato FI(B), a condizione che il richiedente:

i)

abbia completato almeno 50 ore di istruzione di volo su palloni; e

ii)

conformemente alle procedure stabilite a tal fine dall’autorità competente, abbia eseguito almeno un’ora di istruzione di volo per il certificato FI(B) sotto la supervisione di un FI(B) qualificato in conformità al presente comma e nominato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B).

b)

I privilegi di cui alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:

1)

il rilascio della licenza, dei privilegi, delle abilitazioni o del certificato pertinenti; e

2)

il rinnovo e il ripristino dei pertinenti requisiti di attività di volo recente di cui al presente allegato o la conformità agli stessi, a seconda dei casi.

BFCL.320 FI(B) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FI(B) devono:

a)

avere almeno 18 anni;

b)

rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.300;

c)

aver completato 75 ore di tempo di volo con pallone come PIC;

d)

aver completato un corso di addestramento di istruttore conformemente alla norma BFCL.330 presso un’ATO o una DTO; e

e)

aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.345.

BFCL.325 FI(B) — Competenze e valutazione

I richiedenti un certificato FI(B) devono seguire un addestramento per acquisire le seguenti competenze:

a)

preparare le risorse;

b)

creare un clima che favorisca l’apprendimento;

c)

esporre le conoscenze;

d)

integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio (CRM);

e)

gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento;

f)

favorire l’apprendimento;

g)

valutare le prestazioni dell’allievo;

h)

monitorare e analizzare i progressi;

i)

valutare le sessioni di addestramento; e

j)

comunicare i risultati.

BFCL.330 FI(B) — Corso di addestramento

a)

I richiedenti un certificato FI(B) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un’ATO o una DTO nei 12 mesi precedenti l’inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso.

b)

Il corso di addestramento FI(B) deve comprendere almeno:

1)

gli elementi di cui alla norma BFCL.325;

2)

25 ore di insegnamento e apprendimento;

3)

12 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi test per la valutazione dei progressi; e

4)

tre ore di istruzione di volo, compresi tre decolli e atterraggi.

c)

I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore conformemente all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2.

BFCL.345 FI(B) — Valutazione della competenza

a)

I richiedenti il rilascio di un certificato FI(B) devono superare una valutazione della competenza su un pallone per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla norma BFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una BPL.

b)

La valutazione deve comprendere:

1)

la dimostrazione delle competenze descritte nella norma BFCL.325 durante l’istruzione pre-volo, post-volo e delle conoscenze teoriche;

2)

gli esami orali delle conoscenze teoriche concernenti i briefing di terra, pre-volo e post-volo e le dimostrazioni in volo nella classe di palloni appropriata;

3)

gli esercizi adeguati a valutare le competenze dell’istruttore.

BFCL.360 Certificato FI(B) — Requisiti di attività di volo recente

a)

Il titolare di un certificato FI(B) esercita i privilegi del suo certificato solo se ha completato:

1)

nei tre anni precedenti l’esercizio pianificato di tali privilegi:

i)

un addestramento di aggiornamento per istruttori presso un’ATO, una DTO o un’autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un’istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli istruttori su palloni;

ii)

almeno 6 ore di istruzione di volo su palloni come FI(B); e

2)

negli ultimi nove anni e conformemente alle procedure stabilite a tal fine dall’autorità competente, un volo di istruzione su un pallone come FI(B) sotto la supervisione di un FI(B) qualificato in conformità alla norma BFCL.315, lettera a), punto 4 e nominato dal capo istruttore di un’ATO o di una DTO, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B).

b)

Le ore di volo effettuate come FE(B) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza sono integralmente accreditate ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).

c)

Il titolare di un certificato FI(B) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(B) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B), non può esercitare i privilegi del certificato FI(B) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma BFCL.345.

d)

Per riprendere ad esercitare i privilegi del certificato FI(B), il titolare di un certificato FI(B) che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare il requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma BFCL.345.

SOTTOPARTE FE

ESAMINATORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

BFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su pallone

a)   Generalità

Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza conformemente al presente allegato solo se:

1)

è titolare di:

i)

una BPL comprendente sia i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali è autorizzato a eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza, sia i privilegi per esercitare la funzione di istruttore;

ii)

un certificato FE(B) comprendente i privilegi corrispondenti al test di abilitazione, al controllo di professionalità o alla valutazione della competenza eseguiti, rilasciato conformemente alla presente sottoparte;

2)

è autorizzato a operare come PIC su un pallone durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza.

b)   Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui i test di abilitazione e i controlli di professionalità siano svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di esaminatore al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:

i)

sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per i quali è autorizzato a eseguire test di abilitazione o controlli di professionalità;

ii)

rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore;

iii)

dimostri all’autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i privilegi di esaminatore in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità:

i)

al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii)

per un pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si svolge il test/controllo.

BFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte

Un esaminatore su pallone non deve eseguire:

a)

un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o

b)

un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa.

BFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza

a)

Nell’eseguire i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore su pallone deve:

1)

assicurarsi che sia possibile comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;

2)

verificare che il richiedente rispetti tutti i requisiti del presente allegato in merito alla qualifica, all’addestramento e all’esperienza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza, dei privilegi, dell’abilitazione o del certificato per i quali si effettua il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza; e

3)

informare il richiedente delle conseguenze derivanti dalla comunicazione di informazioni incomplete, imprecise o false in merito al suo addestramento e alla sua esperienza di volo.

b)

Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l’esaminatore su pallone deve:

1)

informare il richiedente in merito ai risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;

2)

in caso di superamento di una valutazione della competenza a fini di rinnovo o ripristino, annotare sulla licenza o sul certificato del richiedente la nuova data di scadenza della licenza o del certificato, se espressamente autorizzato a tal fine dall’autorità competente responsabile della licenza del richiedente;

3)

fornire al richiedente una relazione firmata concernente il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza e presentare, senza indebiti ritardi, copie della relazione all’autorità competente responsabile della licenza del richiedente e all’autorità competente che ha rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve comprendere:

i)

una dichiarazione attestante che l’esaminatore su pallone ha ricevuto dal richiedente informazioni in merito all’esperienza e all’istruzione di quest’ultimo e che le ha ritenute conformi ai requisiti applicabili di cui al presente allegato;

ii)

la conferma che tutte le manovre e le esercitazioni richieste sono state completate nonché informazioni in merito all’esame orale delle conoscenze teoriche, ove applicabile. In caso di mancato superamento di una parte, l’esaminatore deve registrare i motivi di tale valutazione;

iii)

i risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;

iv)

una dichiarazione attestante che l’esaminatore su pallone ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti nazionali dell’autorità competente del richiedente, qualora l’autorità competente responsabile della licenza del richiedente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore;

v)

una copia del certificato di esaminatore su pallone, indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore su pallone in caso di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.

c)

L’esaminatore su pallone deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati.

d)

Su richiesta dell’autorità competente responsabile del certificato di esaminatore su pallone o dell’autorità competente responsabile della licenza del richiedente, l’esaminatore su pallone deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza.

Sezione 2

Certificato di esaminatore di volo su pallone — FE(B)

BFCL.415 Certificato FE(B) — Privilegi e condizioni

Fatto salvo il rispetto, da parte del richiedente, della norma BFCL.420 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FE(B) su richiesta con i privilegi per eseguire:

a)

test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL nonché test di abilitazione per l’estensione dei privilegi a un’altra classe di palloni, a condizione che il richiedente abbia completato 250 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 50 ore di istruzione di volo che coprano l’intero programma di un corso di addestramento per il conseguimento di una BPL;

b)

test di abilitazione e controlli di professionalità per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti relativi all’esperienza di cui alla lettera a) e abbia ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430;

c)

valutazioni della competenza per il rilascio di un certificato FI(B), a condizione che il richiedente abbia:

1)

completato 350 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 5 ore di istruzione al richiedente un certificato FI(B);

2)

ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430.

BFCL.420 Certificato FE(B) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FE(B) devono:

a)

rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.400;

b)

aver completato il corso di standardizzazione FE(B) conformemente alla norma BFCL.430;

c)

aver completato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.445;

d)

dimostrare di possedere la pertinente preparazione relativa ai privilegi del certificato FE(B); e

e)

dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni.

BFCL.430 Certificato FE(B) — Corso di standardizzazione

a)

I richiedenti un certificato FE(B) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente.

b)

Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su pallone che si intende ottenere e consistere in un’istruzione teorica e pratica, comprendente quanto meno:

1)

lo svolgimento di almeno un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza per la BPL o per le abilitazioni o i certificati associati;

2)

un’istruzione sui requisiti applicabili del presente allegato e sui requisiti applicabili delle operazioni di volo, sullo svolgimento di test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza e relative documentazione e relazioni;

3)

un briefing riguardante:

i)

le procedure amministrative nazionali;

ii)

i requisiti per la protezione dei dati personali;

iii)

la responsabilità dell’esaminatore;

iv)

l’assicurazione infortuni dell’esaminatore;

v)

le tariffe nazionali; e

vi)

le delucidazioni sulle modalità di accesso alle informazioni contenute nei sottopunti da i) a v) quando si eseguono test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.

c)

Il titolare di un certificato FE(B) non deve eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell’autorità competente del richiedente.

BFCL.445 Certificato FE(B) — Valutazione della competenza

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(B), il richiedente deve dimostrare le proprie competenze in qualità di FE(B) a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile del certificato FE(B). Durante la valutazione della competenza, il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.

BFCL.460 Certificato FE(B) — Validità, rinnovo e ripristino

a)

Un certificato FE(B) è valido per un periodo di cinque anni.

b)

Un certificato FE(B) viene rinnovato se il suo titolare:

1)

durante il periodo di validità del certificato FE(B) ha completato un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un’istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli esaminatori su pallone; e

2)

negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del periodo di validità del certificato ha eseguito un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza sotto la supervisione di un ispettore dell’autorità competente o di un esaminatore espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile del certificato FE(B) e con risultati soddisfacenti per lo stesso.

c)

Il titolare di un certificato FE(B) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili conformemente all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 può ottenere, di concerto con l’autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare.

d)

Qualora un certificato FE(B) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma BFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(B).

e)

Un certificato FE(B) è rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma BFCL.410 e ai requisiti di cui alla norma BFCL.420, lettere d) ed e).

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