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4.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 65/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/352 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
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(3) |
L’Ucraina figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 (4), a seguito della conferma, il 30 novembre 2016 e il 4 gennaio 2017, dei focolai di HPAI del sottotipo H5N8. |
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(4) |
L’Ucraina ha riferito di aver completato le operazioni di pulizia e disinfezione a seguito della politica di abbattimento totale nelle aree in cui tali focolai di HPAI sono stati rilevati nel 2016 e nel 2017 e ha presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia, che sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione è stato concluso che tali focolai sono stati eliminati e che non vi è alcun rischio legato all’introduzione nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle aree dell’Ucraina, elencate nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dalle quali tale regolamento, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/193, aveva sospeso le importazioni. |
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(5) |
Il 19 gennaio 2020 l’Ucraina ha tuttavia confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, l’intero territorio dell’Ucraina non può più essere considerato indenne da tale malattia e pertanto le autorità veterinarie ucraine non possono più certificare le partite di prodotti a base di pollame per l’importazione o il transito nell’Unione in provenienza dalle zone interessate da tale focolaio. |
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(6) |
Le autorità veterinarie ucraine hanno confermato che dopo la comparsa del focolaio, nel gennaio 2020, hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati per le partite dei prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. |
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(7) |
L’Ucraina ha inoltre trasmesso informazioni alla Commissione riguardo alla situazione epidemiologica sul suo territorio e ha indicato le aree sottoposte a restrizioni nonché le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI al di fuori di tali aree soggette a restrizioni. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e sulla base di questa valutazione e delle garanzie fornite dall’Ucraina è opportuno concludere che per coprire i rischi legati all’introduzione di tali prodotti nell’Unione dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni concernenti l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di pollame alle aree colpite da HPAI che sono state sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie ucraine a causa dell’attuale focolaio. |
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(8) |
La voce relativa all’Ucraina nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 13).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa all’Ucraina è sostituita dalla seguente:
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Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella |
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Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura |
Data di apertura |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
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«UA – Ucraina |
UA-0 |
L’intero paese |
EP, E |
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UA-1 |
L’intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2 |
WGM |
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POU, RAT |
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UA-2 |
Zona dell’Ucraina corrispondente a: |
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UA-2.1 |
Regione (oblast) di Kherson |
WGM |
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P2 |
30.11.2016 |
7 marzo 2020 |
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POU, RAT |
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P2 |
30.11.2016 |
7 marzo 2020 |
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UA-2.2 |
Regione (oblast) di Odessa |
WGM |
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P2 |
4.1.2017 |
7 marzo 2020 |
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POU, RAT |
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P2 |
4.1.2017 |
7 marzo 2020 |
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UA-2.3 |
Regione (oblast) di Chernivtsi |
WGM |
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P2 |
4.1.2017 |
7 marzo 2020 |
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POU, RAT |
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P2 |
4.1.2017 |
7 marzo 2020» |
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UA-2.4 |
Regione (oblast) di Vinnytsia, distretto (raion) di Nemyriv, comuni:
Zelenianka |
WGM |
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P2 |
19.1.2020 |
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POU, RAT |
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P2 |
19.1.2020 |
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