28.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/271 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2020

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles («Seychelles») al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e un nuovo protocollo di attuazione («protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo di partenariato e del protocollo il 22 ottobre 2019.

(3)

L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunià europea e la Repubblica delle Seychelles (1), entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di sei anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.

(4)

Il più recente protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (2) è stato firmato il 18 dicembre 2013 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014. È scaduto il 17 gennaio 2020.

(5)

In conformità della decisione (UE) 2020/272 del Consiglio (3), l’accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 24 febbraio 2020, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

(6)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest’ultimo.

(7)

È opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.

(8)

Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

22

unità

Francia:

16

unità

Italia:

2

unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

2

unità

Francia:

4

unità

Portogallo:

2

unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

Per il Consiglio

La presidente

B. DIVJAK


(1)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2020/272 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e il suo protocollo di attuazione (2020-20206) (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).