17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/208 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2), che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, prescrive l’utilizzo di metodi operativi specifici per lo scambio di dati tra apparecchiature di bordo e apparecchiature di terra. Tali metodi operativi devono essere applicati in modo uniforme per garantire l’interoperabilità e la continuità delle operazioni.

(2)

Il documento Eurocae ED-120 «Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace» è stato recentemente sottoposto a revisione al fine di eliminare qualsiasi riferimento al messaggio Downlink Message (DM) 89 «MONITORING [unit name] [frequency]» come necessario per sostenere le operazioni di collegamento dati. L’attuale riferimento al documento ED-120 che figura nel regolamento (CE) n. 29/2009 non è più adeguato per rispecchiare l’evoluzione delle norme e dei principi operativi, né per sostenere le operazioni di collegamento dati di aeromobili certificati dotati di funzionalità ATM rafforzate.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le norme tecniche minime di cui al regolamento (CE) n. 29/2009, alle quali gli operatori di aeromobili devono conformarsi.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Eurocae ED-120 “Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace”, pubblicata nel maggio 2004, comprendente:

a)

per gli operatori:

modifica 1, pubblicata nell’aprile 2007, e modifica 2, pubblicata nell’ottobre 2007, o

modifica 1, pubblicata nell’aprile 2007, modifica 2, pubblicata nell’ottobre 2007, e modifica 3, pubblicata nel settembre 2019;

b)

per i fornitori di ATS:

modifica 1, pubblicata nell’aprile 2007, modifica 2, pubblicata nell’ottobre 2007, e modifica 3, pubblicata nel settembre 2019.»