31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/129 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII.

(2)

Ai sensi dell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, per paese vulnerabile s’intende un paese le cui importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX rappresentano meno del 6,5 % in valore di tutte le importazioni nell’Unione da paesi beneficiari dell’SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

(3)

Se l’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità nel determinare se i paesi sono considerati vulnerabili, indipendentemente dalle modifiche apportate all’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG. Conformemente all’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012, il peso della soglia di vulnerabilità è il valore delle importazioni totali nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG calcolato come media.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione (2) ha modificato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1o gennaio 2015 portandola dal 2 % al 6,5 %.

(5)

Tra l’ultima revisione della soglia di vulnerabilità nel 2015 e il 1o gennaio 2019 l’elenco dei beneficiari dell’SPG di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale in quanto 21 paesi sono stati esclusi. Risulta pertanto necessario modificare la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(6)

A seguito delle modifiche dell’elenco di paesi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l’ultima modifica del criterio di vulnerabilità nel 2015 e 1o gennaio 2019, il totale delle importazioni nell’Unione dei prodotti di cui all’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG, considerato come media, diminuirebbe del 12,2 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 6,5 % al 7,4 % a decorrere dal 1o gennaio 2019 manterrebbe, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

(7)

Per tenere conto delle date effettive delle modifiche dell’elenco di paesi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 e dell’impatto sulla vulnerabilità dei paesi beneficiari, tale soglia diventa effettiva a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «6,5 %» è sostituita da «7,4 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all’allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8).