24.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/105 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2020

che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento») relativo alle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») e dell’Indonesia, in seguito a una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dalla European Steel Association, Eurofer («il denunciante») per conto di quattro produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo.

(2)

Il 12 agosto 2019 la Commissione aveva già annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia (3) («il procedimento antidumping parallelo») a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (4) («il regolamento antidumping di base»).

1.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(4)

Il denunciante ha già chiesto nella denuncia la registrazione delle importazioni. Il 31 ottobre 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione distinta, per le importazioni oggetto del presente procedimento a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Ulteriori comunicazioni a sostegno di tale domanda sono state presentate il 22 novembre e il 10 dicembre 2019.

(5)

Il 14 novembre 2019 Marcegaglia Specialties («Marcegaglia»), un utilizzatore del prodotto in esame che sta collaborando nel procedimento antisovvenzioni, ha presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione delle importazioni presentata dal denunciante.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(6)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(7)

Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame originario della RPC e dell’Indonesia è oggetto di sovvenzione. Il denunciante ha affermato che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio significativo a causa di un’accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente di costituire delle scorte.

(8)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se vi siano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile, e se si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni per evitare il ripetersi di tale pregiudizio.

3.1.   Sovvenzione del prodotto in esame

(9)

La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC e dall’Indonesia sono sovvenzionate.

(10)

Per quanto riguarda la RPC, le presunte pratiche di sovvenzione consistono specificamente nel trasferimento diretto di fondi, nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, e nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Ciò comprende, ad esempio, prestiti agevolati e la concessione di linee di credito da parte di banche statali, programmi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione e programmi di sussidi, sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia, la compensazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo, l’ammortamento accelerato delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia, l’esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, la riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi, esenzioni dall’imposta sull’uso di terreni e il rimborso delle tasse all’esportazione nonché la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di terreni ed elettricità per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(11)

Per quanto riguarda l’Indonesia, le presunte pratiche di sovvenzione consistono specificamente nel trasferimento diretto di fondi, nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, e nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Ciò comprende, ad esempio, prestiti settoriali agevolati e agevolazioni fiscali nell’ambito della legislazione indonesiana e l’esenzione dai dazi all’importazione per l’importazione di materie prime e di attrezzature di produzione.

(12)

Viene asserito che tali misure costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC, del governo dell’Indonesia o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sono inoltre, a quanto asserito, condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi, caratteristiche che le rendono specifiche e compensabili.

(13)

Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.

(14)

Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

3.2.   Importazioni massicce in un periodo relativamente breve

(15)

Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alla domanda di registrazione, gli elementi di prova concernenti il volume delle importazioni indicano un aumento massiccio delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2015 e il mese di giugno 2019. Nello specifico, gli elementi di prova forniti nella denuncia dimostrano che gli esportatori cinesi e indonesiani hanno incrementato in misura molto marcata il volume delle vendite del prodotto in esame nell’Unione, con un conseguente netto aumento della quota di mercato al 28,7 % nel secondo semestre del 2018.

(16)

Un’analisi dell’evoluzione delle importazioni per l’intero periodo in esame e per il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta, effettuata aggiungendo ai dati contenuti nella denuncia le informazioni della banca dati Surveillance 2 sullo specifico prodotto in esame, non lascia supporre che il massiccio aumento delle importazioni si sia interrotto:

Volumi delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)

Origine

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta (PI)

MEDIA mensile PI

MEDIA mensile periodo successivo all’apertura  (5)

RPC

194 963

263 858

250 626

220 705

18 392

26 338

Indonesia

105

17

44 863

107 107

8 926

4 270

Paesi interessati

195 068

263 874

295 489

327 812

27 318

30 607

Fonte:

2016-2018: denuncia;

PI e post-PI: banca dati Surveillance 2.

(17)

Sulla base di questi dati statistici la Commissione ha riscontrato che le massicce importazioni dai paesi interessati erano confermate anche nei due mesi successivi all’apertura dell’inchiesta, ossia ottobre e novembre 2019, mesi in cui il volume medio mensile delle importazioni ha superato del 12 % il livello elevato già osservato durante il periodo dell’inchiesta. I dati statistici a disposizione della Commissione dopo l’apertura dell’inchiesta mostrano una tendenza alla crescita dei volumi delle importazioni dai paesi interessati. Tali aumenti, con le rispettive quote di mercato dei due paesi esportatori per tutto il periodo in esame, costituiscono importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.3.   Pregiudizio difficilmente rimediabile causato da queste importazioni

(18)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione degli esportatori arrechino un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto un’incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell’Unione e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione. Ciò ha una notevole incidenza negativa sull’andamento generale e sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base consistono in dati contenuti nella denuncia e nelle successive comunicazioni relative alla registrazione e sono sostenuti da dati di Eurostat pubblicamente disponibili. La denuncia indicava tra l’altro che le vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti erano diminuite del 6 % tra il 2015 e il 2018, che la sua quota di mercato in tale periodo era diminuita del 4,3 % e che la redditività nel 2018 era bassa e pari a meno della metà della redditività ottenuta nel 2017. La redditività aveva inoltre registrato un calo drastico nel 2018 ed era solo del 2,2 % nel secondo semestre di quell’anno. La denuncia dimostrava inoltre che il tasso di occupazione era diminuito del 3 % dal 2015.

(19)

Nella domanda di registrazione, il denunciante ha inoltre sottolineato che il rapido deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione rilevato nella denuncia nel secondo semestre del 2018 si è protratto nel primo semestre del 2019, con un ulteriore calo dei livelli di produzione e prezzi ulteriormente inferiori delle importazioni. Nella domanda di registrazione il denunciante ha anche fornito elementi di prova del fatto che da allora la situazione era anche peggiorata, segnalando tra l’altro quattro importanti annunci di ristrutturazione di diverso tipo da parte dei vari fabbricanti dell’Unione dal luglio 2019, con ripercussioni sui posti di lavoro di centinaia di dipendenti. Due di questi annunci risalivano appena all’ottobre 2019.

(20)

Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito fosse difficilmente rimediabile. Una volta che i fornitori cinesi ed indonesiani si saranno inseriti nelle catene di approvvigionamento degli acquirenti dell’industria dell’Unione, questi ultimi potrebbero essere riluttanti a cambiare i fornitori a favore dei produttori dell’Unione. È inoltre improbabile che gli acquirenti dell’industria dell’Unione accettino i prezzi più elevati dell’industria dell’Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di perdita permanente della quota di mercato o di riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

3.4.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(21)

Infine, visti i dati riportati e le considerazioni esposte al punto 3.3, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di un tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell’industria dell’Unione si sta deteriorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate a bassi prezzi.

4.   PROCEDURA

(22)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(23)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(24)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, in presenza delle condizioni necessarie, sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(25)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antisovvenzioni.

(26)

Nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione nella RPC e in Indonesia. La denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo della sovvenzione, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. La denuncia contiene solo una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 29,1 % per la RPC e al 39,8 % per l’Indonesia. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, tale livello stimato di possibile dazio sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore; la Commissione conclude invece con chiarezza che non è nell’interesse dell’Unione istituire tale dazio superiore.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia.

La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (2019/C 342/09) (GU C 342 del 10.10.2019, pag. 18).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia (2019/C 269 I/01) (GU C 269I del 12.8.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(5)  Ottobre 2019 – novembre 2019.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).