21.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/44 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2020

che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 maggio 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics - GFF) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e dell’Egitto, in seguito a una denuncia presentata il 1o aprile 2019 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti in fibra di vetro («il denunciante»).

(2)

Questa inchiesta antisovvenzioni è condotta dalla Commissione parallelamente a un’inchiesta antidumping riguardante gli stessi prodotti, che è stata aperta il 21 febbraio 2019 (3).

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080). Tali codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo (4).

2.   DOMANDA

(4)

Il 31 luglio 2019 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.

(5)

Il 21 novembre 2019 il denunciante ha presentato una nuova domanda di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con cifre aggiornate relative alle importazioni («la seconda domanda di registrazione»).

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(6)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(7)

Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame beneficia di sovvenzioni e le importazioni a basso prezzo di tale prodotto provocano un grave pregiudizio difficilmente rimediabile all’industria dell’Unione.

(8)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa ha verificato se esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto sovvenzionato in questione, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile, e se si ritenga necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni per evitare il ripetersi di detto pregiudizio.

3.1.   Prodotti che beneficiano di sovvenzioni compensabili

(9)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC e dall’Egitto sono sovvenzionate. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l’altro: in trasferimenti diretti di fondi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; nella rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; e nella fornitura di beni e servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

(10)

Viene asserito che tali misure costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario a carico dei governi della RPC e dell’Egitto o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sono inoltre, a quanto asserito, condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi, caratteristiche che le rendono specifiche e compensabili.

(11)

Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.

(12)

Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

3.2.   Pregiudizio difficilmente rimediabile

(13)

La domanda di registrazione fornisce sufficienti elementi di prova dell’esistenza di circostanze gravi nelle quali, per il prodotto in esame, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile. Inoltre, nella seconda domanda di registrazione il denunciante ha sostenuto che l’industria dell’Unione dei prodotti GFF sta attualmente negoziando i contratti per il 2020 con i clienti dell’Unione e che la registrazione immediata è essenziale affinché tale industria non perda un’ampia parte delle commesse del 2020 a vantaggio dei prodotti sovvenzionati.

(14)

La Commissione dispone di sufficienti elementi di prova indicanti che le sovvenzioni dei produttori esportatori causano all’industria dell’Unione un grave pregiudizio difficilmente rimediabile. Tali elementi di prova consistono in dati particolareggiati contenuti nella denuncia e nella domanda di registrazione più recente relativi ai principali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi dimostrano il rapido peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione, caratterizzata da ridotti margini di profitto che si sono dimezzati tra il 2015 e il 30 settembre 2018, nonché dalla perdita di una quota di mercato di 5 punti percentuali nello stesso periodo. Tale peggioramento ha coinciso con l’aumento del volume delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto e con una diminuzione del 13,5 % del prezzo medio di tali importazioni, che tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 era notevolmente inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione: del 37 % nel caso della RPC e del 26 % nel caso dell’Egitto, secondo la denuncia.

(15)

La Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. Considerando che i principali utilizzatori di volumi elevati dei prodotti GFF svolgono lunghe procedure per certificare i propri fornitori, una volta che essi siano passati ad un fornitore nella RPC o in Egitto è improbabile che tornino a rifornirsi da un produttore dell’Unione in breve tempo o anche nel medio termine. Questa minaccia di perdita permanente della quota di mercato o di riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile. Inoltre, come sostenuto nella seconda domanda di registrazione, sussiste un rischio evidente che, senza un intervento, le eventuali misure introdotte nel 2020 diventino in larga misura inefficaci in relazione alla domanda di mercato del 2020.

(16)

Un produttore esportatore, un utilizzatore e la China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di prodotti industriali leggeri e articoli di artigianato - «CCCLA») hanno sostenuto che le importazioni in questione non rischiano di compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio definitivo, poiché il prezzo unitario medio delle importazioni è aumentato tra il 2018 e il 2019.

(17)

In base ai dati di Eurostat, tuttavia, una volta effettuati gli adeguamenti secondo la metodologia di cui ai considerando da (21) a (24), la Commissione ha riscontrato che il prezzo medio unitario dei prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto è sceso da 1,78 EUR/kg nel 2015 a 1,54 EUR/kg nel periodo dell’inchiesta pertinente (dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018) («il periodo dell’inchiesta o PI»). Dopo l’apertura dell’inchiesta, tra la fine di febbraio 2019 e settembre 2019, il prezzo unitario è salito a 1,57 EUR/kg, che è tuttavia ancora inferiore al prezzo unitario medio negli anni 2015, 2016 o 2017 e notevolmente inferiore al prezzo non pregiudizievole indicato nella denuncia. Dette parti non hanno spiegato in che modo, alla luce degli elementi di prova contenuti nella denuncia, l’aumento del prezzo unitario renderebbe le importazioni in questione non suscettibili di compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio definitivo. L’affermazione è stata pertanto respinta.

3.3.   Importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve

(18)

Nella domanda di registrazione il denunciante ha utilizzato statistiche di Eurostat sulle importazioni per dimostrare i volumi delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto e il modo in cui si è evoluto il loro prezzo medio all’importazione.

(19)

Un produttore esportatore, un utilizzatore e la CCCLA hanno sostenuto che la domanda non ha fornito sufficienti elementi di prova a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, poiché sono stati effettuati adeguamenti in modo errato e sono stati raffrontato i dati più recenti sulle importazioni con i dati precedenti in modo da evidenziare un aumento delle importazioni. Dette parti hanno inoltre sostenuto che i dati sulle importazioni dalla Cina e dall’Egitto dovrebbero essere analizzati separatamente.

(20)

La Commissione ha osservato che la domanda di registrazione, basata sui dati a disposizione del denunciante al momento della sua presentazione, conteneva elementi di prova sufficienti a tal fine. La Commissione ha osservato altresì che nessuna disposizione del regolamento di base impone di analizzare separatamente i dati di ciascun paese se le importazioni in questione sono valutate cumulativamente in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. In ogni caso, per la sua analisi la Commissione si è basata sui propri dati e non su quelli forniti dal denunciante, e i dati sono stati analizzati separatamente e cumulativamente per entrambi i paesi.

(21)

La Commissione ha individuato due questioni specifiche che incidono sulla metodologia utilizzata per analizzare le statistiche al fine di determinare il valore e il volume dei prodotti GFF importati dalla RPC e dall’Egitto. La prima riguarda i codici NC che la Commissione ha preso in considerazione. La seconda riguarda i codici TARIC che la Commissione ha esaminato nell’ambito dei pertinenti codici NC quando ha analizzato i dati dopo l’apertura dell’attuale inchiesta.

(22)

Per quanto riguarda la classificazione, il denunciante ha sostenuto che la grande maggioranza dei prodotti GFF è classificata solo con i codici NC 7019 39 00 e 7019 40 00 («i due codici NC pertinenti»), mentre le importazioni di cui ai codici NC 7019 59 00 e 7019 90 00 comprendono principalmente altri prodotti e quindi non sono state analizzate nella denuncia. Il denunciante ha ritenuto tuttavia che alcune importazioni di prodotti GFF possano essere dichiarate con tali codici e pertanto ha considerato necessario includerli al fine di coprire tutte le importazioni del prodotto in esame. Di conseguenza la Commissione ha aperto l’inchiesta indicando nell’avviso di apertura tutti i quattro codici NC corrispondenti alla descrizione del prodotto.

(23)

Nell’analisi delle importazioni il denunciante ha sostenuto che i due codici NC più pertinenti riguardano anche prodotti diversi dai prodotti GFF. Secondo il denunciante era pertanto necessario adeguare i dati grezzi di Eurostat sulla base dell’analisi di mercato del denunciante e delle società che sostengono la denuncia. L’adeguamento è stato relativamente modesto nel caso della RPC e non necessario nel caso dell’Egitto. Le stime del denunciante sono state confermate dalle risposte ricevute dai produttori esportatori ai moduli per il campionamento e al questionario.

(24)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, al momento dell’apertura dell’inchiesta la Commissione ha creato codici TARIC specifici per ciascuno dei quattro codici NC che includono i prodotti GFF (5). Tuttavia l’inchiesta ha dimostrato che, dopo l’apertura, gli importatori di prodotti GFF hanno utilizzato prevalentemente i codici TARIC generici contemplati nei due codici NC pertinenti (6), invece dei codici TARIC specifici creati per i prodotti GFF. Di fronte a questa situazione, nella sua analisi la Commissione ha utilizzato i dati comunicati con i codici TARIC creati per i prodotti GFF e con i codici TARIC generici contemplati nei due codici NC pertinenti (7).

(25)

Poiché l’inchiesta antidumping parallela di cui al considerando 2 riguarda le importazioni dello stesso prodotto dagli stessi paesi, la data di apertura di tale procedimento, ossia il 21 febbraio 2019, dovrebbe essere considerata la data di inizio del periodo successivo all’apertura dell’inchiesta ai fini della valutazione dell’andamento delle importazioni. I volumi delle importazioni dai paesi interessati evidenziano il seguente andamento:

Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate)

Paese

MEDIA mensile (PI)

Periodo successivo all’apertura (8)

Stesso periodo nel PI (9)

MEDIA mensile (periodo successivo all’apertura)

Δ

PI - periodo successivo all’apertura (totale)

Δ

PI - periodo successivo all’apertura (media mensile)

RPC

2 635

33 334

23 703

3 704

41 %

41 %

Egitto

1 249

12 522

11 735

1 391

7 %

11 %

Paesi interessati

3 884

45 856

35 439

5 095

29 %

31 %

Fonte: banca dati Surveillance 2.

3.3.1.   Importazioni dalla RPC

(26)

Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova di massicce importazioni di prodotti GFF cinesi nell’Unione nel periodo tra il 1o gennaio 2015 e il 30 settembre 2018. In effetti, secondo la denuncia, in tale periodo i produttori esportatori cinesi detenevano una quota di mercato compresa tra il 17,8 % e il 23,2 %. Il volume medio delle importazioni mensili tra marzo e novembre 2019 è superiore del 41 % circa rispetto a quello registrato durante il periodo dell’inchiesta. La quantità totale di prodotti GFF cinesi importati nell’Unione tra marzo e novembre 2019 è superiore del 41 % rispetto alla quantità totale importata nello stesso periodo nel 2018.

3.3.2.   Importazioni dall’Egitto

(27)

Il denunciante ha fornito elementi di prova di massicce importazioni di prodotti GFF egiziani tra il 1o gennaio 2015 e il 30 settembre 2018, con un aumento del volume di oltre il 14 000 % e una quota di mercato che è passata dallo 0 % nel 2015 all’8 % circa nel 2018. Il volume medio delle importazioni mensili tra marzo e novembre 2019 è dell’11 % superiore a quello registrato durante il periodo dell’inchiesta. La quantità totale di prodotti GFF originari dell’Egitto importati nell’Unione tra marzo e novembre 2019 è superiore del 7 % rispetto alla quantità totale importata nello stesso periodo nel 2018.

3.3.3.   Importazioni dalla RPC e dall’Egitto valutate cumulativamente

(28)

Il denunciante ha fornito elementi di prova di massicce importazioni di prodotti GFF cinesi ed egiziani tra il 1o gennaio 2015 e il 30 settembre 2018, con un aumento del volume del 33 % e una quota di mercato che è passata dal 20,7 % nel 2015 al 26 % nel 2018. Il volume medio delle importazioni mensili tra marzo e novembre 2019 è del 31 % superiore a quello registrato durante il periodo dell’inchiesta. La quantità totale di prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto importati nell’Unione tra marzo e novembre 2019 è superiore del 29 % rispetto alla quantità totale importata nello stesso periodo nel 2018.

3.3.4.   Conclusione sull’andamento delle importazioni

(29)

Sulla base delle cifre di cui ai considerando 26 e 27, la Commissione ha concluso che si sta verificando un massiccio aumento delle importazioni dall’Egitto e dalla RPC, sia cumulativamente sia separatamente. Tali aumenti, con le rispettive quote di mercato dei due paesi esportatori per tutto il periodo in esame, costituiscono importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.4.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(30)

Infine, esaminato quanto indicato ai considerando da 9 a 29, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione di misure retroattive disponendo la registrazione, al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell’industria dell’Unione si sta deteriorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate a bassi prezzi.

4.   PROCEDURA

(31)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(32)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi a sostegno delle proprie tesi. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(33)

In conformità all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, in presenza delle condizioni necessarie, sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(34)

Nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione nella RPC e in Egitto. La denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo della sovvenzione, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. La denuncia contiene solo una stima del livello di eliminazione del pregiudizio per il periodo compreso tra ottobre 2017 e settembre 2018, pari all’87 % per la RPC e al 60 % per l’Egitto. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, tale livello stimato di possibile dazio sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore; la Commissione conclude invece con chiarezza che non è nell’interesse dell’Unione istituire tale dazio superiore.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(35)

I dati personali raccolti nell’ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 e ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080) e originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto.

2.   La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29).

(4)  Avviso che reca delucidazioni sugli avvisi di apertura di procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU C 314 del 18.9.2019, pag. 6).

(5)  Codici TARIC 7019390080; 7019400080; 7019590080; 7019900080.

(6)  Codici TARIC 7019390085; 7019400085.

(7)  Codici TARIC utilizzati per i dati sulle importazioni prima dell’apertura dell’inchiesta: 7019390090 e 7019400099; codici TARIC utilizzati per i dati sulle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta: 7019390080, 7019390085, 7019400080 e 7019400085.

(8)  Periodo successivo all’apertura del procedimento antidumping, ossia da marzo a novembre 2019.

(9)  Da marzo a novembre 2018.

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).