17.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/38 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2020
che stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione di informazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (1) (di seguito, «regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne»), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne prevede l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai titoli II, III e IV del medesimo regolamento. |
(2) |
L’articolo 40 del suddetto regolamento dispone che lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV del medesimo regolamento sia effettuato in formato elettronico. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati, specificarne il formato e definire la procedura per le modifiche di quest’ultimo. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (2) impone agli Stati membri l’obbligo di trasmettere alla Commissione informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell’Unione battenti la loro bandiera. È opportuno che le informazioni disponibili in tale banca dati siano utilizzate negli scambi di informazioni sulle autorizzazioni di pesca, come stabilito dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. |
(4) |
Le informazioni contenute nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione istituita ai sensi dell’articolo 39 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne possono contenere dati personali, compresi l’identificativo della nave e il nome e il recapito del proprietario. Per una gestione efficace dello scambio di dati e informazioni è necessario trattare tali dati personali, come disposto dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. È opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2018/1725 (3) e (UE) 2016/679 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire una gestione sostenibile della flotta da pesca esterna e delle attività di pesca svolte da navi battenti bandiera di un paese terzo nelle acque dell’UE è necessario conservare i dati per un periodo di dieci anni. In determinati casi è opportuno che tali dati siano conservati per un periodo superiore ai dieci anni. |
(5) |
È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per poter adeguare i rispettivi sistemi nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni come disposto all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
«banca dati della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, contenente informazioni su tutti i pescherecci dell’Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 e integrato dai dati supplementari riguardanti le navi richiesti nelle domande di autorizzazione di pesca a norma del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne; |
b) |
«banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione»: la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 39 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne per garantire lo scambio di informazioni di cui ai titoli II e III del medesimo regolamento. |
CAPO II
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELL’UNIONE
Articolo 3
Domande di autorizzazione
1. All’atto della presentazione delle domande di autorizzazione di pesca ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, gli Stati membri e i paesi terzi depositano una domanda per nave, per accordo, per categoria di pesca e per periodo.
2. Le informazioni sulle navi disponibili nella banca dati della flotta peschereccia dell’Unione sono utilizzate dalla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione per garantire lo scambio di dati sulle autorizzazioni di pesca come previsto dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
Articolo 4
Formato delle informazioni scambiate
1. Il formato delle informazioni scambiate tra gli Stati membri, i paesi terzi e la Commissione conformemente agli articoli 11, 18, 22 e 25 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne è l’XSD del campo «Licenze, autorizzazioni e permessi di pesca» (Fishing License Authorization & Permit — FLAP) sulla base della norma P1000-9 del Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca (Fisheries Language for Universal Exchange — UN/FLUX).
2. I campi di dati, i componenti fondamentali e i messaggi adeguatamente formattati in linguaggio XML (eXtensible Markup Language) sono conformi all’XSD (XML Schema Definition) basato sulle librerie di standardizzazione dell’UN/FLUX.
3. Sono utilizzati l’XSD e i codici che figurano nella pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
4. Gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLAP disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca in modo da garantire che si trasmettano messaggi corretti e si seguano procedure appropriate per la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione.
Articolo 5
Trasmissione dei messaggi
1. I messaggi sono trasmessi in modo interamente automatizzato ed immediato, utilizzando lo «strato di trasporto» per gli scambi di dati sulla pesca messo a disposizione dalla Commissione.
2. Il mittente è responsabile della comunicazione dei messaggi in linea con le regole concordate di convalida e verifica riportate nel documento di attuazione FLAP.
3. Il destinatario del messaggio informa il mittente, con apposito messaggio di risposta, dell’avvenuta ricezione, nonché dell’esito della convalida e della verifica del messaggio.
Articolo 6
Modifiche dei formati XLM e dei documenti di attuazione
1. Eventuali modifiche del formato XML del dominio FLAP UN/FLUX e del documento di attuazione FLAP sono decise dai servizi della Commissione di concerto con gli Stati membri.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 entrano in vigore non prima di sei mesi dalla data della rispettiva decisione ed entro 18 mesi da tale data. Il termine è stabilito dai servizi della Commissione di concerto con gli Stati membri.
Articolo 7
Dati personali
I dati personali contenuti nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, salvo se necessari per dar seguito a un’infrazione, a un’ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso essi possono essere conservati per vent’anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).