26.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 354/26


INDIRIZZO (UE) 2020/1554 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2020

che modifica l’indirizzo BCE/2011/23 in relazione alla frequenza della segnalazione alla Banca centrale europea sulla qualità delle statistiche esterne (BCE/2020/52)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione della qualità dei dati nel campo delle statistiche esterne è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.

(2)

Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto, è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità delle statistiche esterne al Consiglio direttivo. Al fine di consentire l’analisi della qualità, il Comitato esecutivo dovrebbe presentare la prima relazione sulla qualità al Consiglio direttivo dopo l’adozione del presente indirizzo entro la fine del 2022.

(3)

I concetti sottesi alla raccolta e alla compilazione delle statistiche esterne sono validi e saldamente ancorati nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero (Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6) (2) del Fondo monetario internazionale. Tuttavia, tali concetti spesso necessitano di chiarimenti, alcuni dei quali sono di particolare importanza per la compilazione accurata degli aggregati dell’area dell’euro. È pertanto necessario aggiornare i concetti di conto finanziario e posizione patrimoniale sull’estero di cui all’allegato III dell’indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea (BCE/2011/23) (3)

(4)

Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno offrire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale a decorrere dal 2022.

(5)

In linea con il quadro di riferimento sulla qualità delle statistiche della BCE è opportuno che talune informazioni contenute in tali relazioni siano rese pubbliche.

(6)

A decorrere dal 1o marzo 2021, l’indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea (BCE/2018/19) (4) prescrive che il Comitato esecutivo segnali annualmente al Consiglio direttivo sulla qualità delle statistiche esterne. Al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo, la frequenza stabilita nell’indirizzo BCE/2011/23 dovrebbe essere ulteriormente estesa divenendo una segnalazione biennale. Dunque, per motivi di trasparenza, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente tra l’applicazione dell’obbligo di segnalazione annuale ai sensi dell’indirizzo (UE) 2018/1151 e l’applicazione del più recente obbligo di segnalazione biennale ai sensi del presente indirizzo. Le banche centrali nazionali (BCN) e il Comitato esecutivo dovrebbero pertanto essere tenuti a conformarsi al presente indirizzo a decorrere dal 1o luglio 2021.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2011/23,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:

1.

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE stabilite nell’allegato V, le BCN assicurano, in cooperazione con le altre autorità competenti di cui all’articolo 4, laddove necessario, la verifica e la valutazione della qualità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE. La BCE valuta questi dati in maniera analoga e tempestiva.

Il Comitato esecutivo della BCE presenta al Consiglio direttivo della BCE una relazione biennale sulla qualità delle statistiche esterne rese disponibili alla BCE. Tale relazione è presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro la fine dell’anno successivo a ciascun periodo biennale pertinente. La prima relazione biennale è presentata entro la fine del 2022. Il Comitato esecutivo può decidere di pubblicare tale relazione o un estratto della stessa.»

2.

all’articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.

A decorrere dal 1o gennaio 2022, il Comitato esecutivo, qualora rilevi gravi criticità relative alla qualità dei dati, ha facoltà di presentare al Consiglio direttivo relazioni supplementari, se necessario.»

3.

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2021.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Disponibile all’indirizzo: https://www.imf.org/

(3)  Indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

(4)  Indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2018, che modifica l’indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19) (GU L 209 del 20.8.2018, pag. 2).


ALLEGATO

1. La sezione 1, sottosezione «C. Conto finanziario e posizione patrimoniale sull’estero» dell’allegato III all’indirizzo BCE/2011/23 è sostituita dalla seguente:

«C.   Conto finanziario e posizione patrimoniale sull’estero

In generale il conto finanziario registra le operazioni che riguardano attività e passività finanziarie tra unità istituzionali residenti e unità istituzionali non residenti. Tuttavia, per garantire la corretta compilazione degli aggregati dell’area dell’euro, tutti gli scambi tra unità istituzionali residenti di strumenti finanziari emessi da non residenti e quelli tra unità istituzionali non residenti di strumenti finanziari emessi da residenti dovrebbero essere registrati come operazioni finanziarie, ossia seguendo rigorosamente il principio debitore/creditore.

Il conto finanziario comprende le operazioni in termini netti: le acquisizioni nette di attività finanziarie corrispondono alle acquisizioni di attività al netto delle diminuzioni nelle attività.

La posizione patrimoniale sull’estero (PPE) mostra, al termine di ogni trimestre, il valore delle attività finanziarie dei residenti in un’economia che costituiscono crediti nei confronti di non residenti e le passività dei residenti in un’economia, nei confronti di non residenti, più l’oro fisico detenuto come attività di riserva. La differenza tra le attività e le passività costituisce la posizione netta nella PPE e rappresenta un credito netto o una passività netta verso il resto del mondo.

Il valore della PPE al termine di un periodo risulta dalle posizioni al termine del periodo precedente, le operazioni nel periodo corrente e le altre variazioni derivanti da motivi diversi dalle operazioni tra residenti e non residenti, che possono essere attribuite a variazioni di volume e rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio o di prezzo.

In base a una suddivisione funzionale, le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono classificate come investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti, altri investimenti e attività di riserva. Le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono ulteriormente suddivise per tipo di strumento e settore istituzionale.

I prezzi di mercato fungono da base per la valutazione di operazioni e posizioni. La valutazione al nominale è utilizzata per le posizioni in strumenti non negoziabili, ossia prestiti, depositi e altri conti attivi/passivi. Tuttavia, tutte le operazioni su tali strumenti sono valutate ai prezzi di mercato. Per rendere conto delle incongruenze tra la valutazione di mercato delle operazioni e la valutazione nominale delle posizioni, il venditore registra le rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo durante il periodo in cui è effettuata la vendita, pari alla differenza tra il valore nominale e il valore dell’operazione, mentre l’acquirente registra un importo di segno opposto come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo. Una registrazione analoga è effettuata per le operazioni e le posizioni in investimenti diretti in azioni e altre partecipazioni dove le posizioni riflettono le risorse proprie al valore contabile (cfr. sezione successiva).

Il conto finanziario della bilancia dei pagamenti e la PPE comprendono voci di compensazione per i redditi accumulati sugli strumenti classificati nelle rispettive categorie funzionali.

6.1.   Investimenti diretti all’estero

Gli investimenti diretti sono associati ad un soggetto residente in un’economia che esercita il controllo o una significativa influenza sull’amministrazione di un’impresa residente in un’altra economia. Secondo gli standard internazionali (BPM6), la proprietà diretta o indiretta di un potere di voto pari o superiore al 10 % in un’impresa residente in un’economia da parte di un investitore residente in un’altra economia è evidenza di una tale relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un’impresa investitrice, alle società controllate da altre società controllate, nonché a quelle collegate all’impresa d’investimento diretto. Una volta stabilito l’investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari ovvero le successive consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti.

Le azioni e altre partecipazioni includono partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o collegate, nonché utili di filiali non rimessi all’investitore diretto e registrati alla voce “redditi da capitale” (cfr. 3.2.3).

Gli investimenti diretti in capitale e debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione tra gli enti e alla direzione dell’investimento. Si possono distinguere tre tipi di relazioni di investimento diretto:

a)

investimenti diretti degli investitori in imprese di investimento diretto. Tale categoria include flussi di investimento (e fondi) dall’investitore diretto alle proprie imprese di investimento diretto (a prescindere dal fatto che esse siano direttamente o indirettamente controllate o influenzate).

b)

Partecipazioni incrociate. Tale tipo di relazione copre flussi d’investimento (e fondi) dalle imprese di investimento diretto all’investitore diretto.

c)

Tra imprese “sorelle”. Esso copre flussi (e fondi) tra imprese che non si controllano o influenzano vicendevolmente, ma che sono entrambe sotto il controllo o l’influenza del medesimo investitore diretto.

Per quanto riguarda la valutazione delle posizioni su investimenti diretti, le consistenze quotate in borsa sono valutate ai prezzi di mercato. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:

i)

capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);

ii)

tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerino riserve societarie);

iii)

profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all’anno in corso).

Per le azioni e partecipazioni di capitale in società non quotate, le transazioni registrate nel conto finanziario possono differire dai propri fondi al valore contabile registrato nel PPE. Tali differenze sono registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

Si raccomanda come best practice che tutti gli Stati membri inizino a compilare investimenti esteri diretti e utili reinvestiti sulla base dei risultati delle inchieste sugli investimenti diretti all’estero da raccogliere almeno una volta l’anno (*).

__________

(*)

Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l’applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BDP per la compilazione delle consistenze.

6.2.   Investimenti di portafoglio

Gli investimenti di portafoglio riguardano le operazioni e le posizioni inerenti titoli di credito e azioni non comprese in investimenti diretti o attività di riserva. Gli investimenti di portafoglio comprendono azioni, quote di fondi di investimento e titoli di credito non classificati come investimenti diretti o attività di riserva. Le operazioni quali le operazioni pronti contro termine e di prestito titoli sono escluse dagli investimenti di portafoglio. Le operazioni e le posizioni in investimenti di portafoglio sono valutate ai prezzi di mercato. In caso di investimenti di portafoglio in titoli non quotati, tuttavia, possono verificarsi delle differenze nella valutazione delle operazioni e delle posizioni, come nel caso degli investimenti diretti in azioni non quotate. Anche in questo caso, tali differenze dovrebbero essere registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

I principi comuni per la raccolta delle informazioni relative agli investimenti di portafoglio sono definiti nell’allegato VI.

6.2.1.   AZIONI E ALTRE PARTECIPAZIONI

Le azioni e le altre partecipazioni comprendono tutti gli strumenti rappresentativi di una ragione di credito sul valore residuo di una società o di una quasi-società dopo il soddisfacimento delle pretese vantate da ciascun creditore. Contrariamente ai titoli di credito, le azioni e le altre partecipazioni non attribuiscono al detentore il diritto ad una somma predeterminata o ad una somma determinata in base ad una formula fissa. Le azioni comprendono azioni quotate e azioni non quotate.

Le azioni quotate sono azioni oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in una borsa valori.

6.2.2.   QUOTE E PARTECIPAZIONI IN FONDI DI INVESTIMENTO

Le quote di fondi di investimento sono emesse da fondi di investimento I fondi di investimento sono organismi di investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie. Le quote di fondi di investimento svolgono un ruolo specializzato nell’intermediazione finanziaria quale tipologia di investimento collettivo in altre attività, per cui sono identificate separatamente rispetto ad altre partecipazioni. Inoltre, il trattamento del loro reddito differisce in quanto gli utili reinvestiti devono essere imputati.

6.2.3.   TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l’esistenza di un debito. Comprendono cambiali, obbligazioni, altri titoli di credito, certificati di deposito negoziabili, carta commerciale, titoli garantiti da attività, strumenti di mercato monetario e altri strumenti analoghi normalmente negoziati nei mercati finanziari. Le operazioni e le posizioni inerenti a titoli di credito sono suddivise in base alla scadenza originaria in titoli a breve termine e titoli a lungo termine.

6.2.3.1.   TITOLI DI CREDITO A BREVE TERMINE

I titoli di credito a breve termine sono pagabili a vista o sono emessi con una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi attribuiscono generalmente al detentore il diritto incondizionato a ricevere una determinata somma di danaro a una data prestabilita. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l’entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

6.2.3.2.   TITOLI DI CREDITO A LUNGO TERMINE

I titoli di credito a lungo termine sono emessi con una scadenza originaria superiore a un anno o a scadenza indeterminata (diversi da quelli a vista, inclusi nei titoli a breve termine). Essi attribuiscono generalmente al detentore: a) il diritto incondizionato a ricevere un reddito monetario fisso ovvero un reddito monetario variabile determinato contrattualmente (essendo il pagamento degli interessi indipendente dagli utili del debitore); nonché b) il diritto incondizionato a ricevere una somma fissa a titolo di rimborso del capitale a una o più date prestabilite.

La registrazione delle operazioni nella bilancia dei pagamenti avviene nel momento in cui i creditori o i debitori iscrivono l’attività o la passività nei propri registri. Le operazioni sono registrate al prezzo effettivo ricevuto o pagato, al netto delle commissioni e degli oneri. Pertanto, sono compresi, nel caso di titoli con cedola, gli interessi maturati dall’ultimo pagamento degli interessi, mentre nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. È necessario includere gli interessi maturati per quanto attiene sia al conto finanziario di bilancia dei pagamenti sia alla PPE; queste registrazioni necessitano di poste di contropartita nei conti dei redditi.

6.3.   Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

Uno strumento finanziario derivato è uno strumento finanziario collegato ad un altro specifico strumento finanziario o indicatore o materia prima e per mezzo del quale è possibile negoziare direttamente specifici rischi (quali il rischio di variazione dei tassi di interesse, il rischio di cambio, il rischio di oscillazione del prezzo delle azioni e delle materie prime, il rischio di credito, e così via). Questa categoria è identificata separatamente rispetto ad altre categorie in quanto riguarda il trasferimento del rischio, anziché la fornitura di fondi o di altre risorse. A differenza di altre categorie funzionali, gli strumenti finanziari derivati non generano redditi primari. I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come derivati finanziari, non come redditi da capitale. Le operazioni e le posizioni in strumenti finanziari derivati sono trattate separatamente rispetto al valore di qualsiasi attività sottostante cui sono collegate. Nel caso delle opzioni è registrato l’intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell’opzione e gli oneri di servizio impliciti). I margini rimborsabili consistono in danaro o altre garanzie depositati per tutelare la controparte contro il rischio di inadempimento. Sono classificati come depositi alla rubrica altri investimenti (se le passività del debitore sono comprese nella moneta in senso ampio) o in altri conti attivi/passivi. I margini non rimborsabili (conosciuti anche come margini di variazione) riducono la passività finanziaria creata attraverso un derivato; pertanto sono classificati come operazioni in strumenti finanziari derivati.

La valutazione dei derivati finanziari è effettuata al prezzo corrente di mercato. Le variazioni di prezzo dei derivati sono registrate come guadagni e perdite in conto capitale (rivalutazioni dovute a variazioni di prezzo). La registrazione delle operazioni in strumenti finanziari derivati avviene nel momento in cui i creditori e i debitori iscrivono l’attività o la passività nei propri registri. A causa dei problemi pratici che comporta per taluni strumenti derivati una distinzione dei flussi attivi da quelli passivi, tutte le operazioni su derivati finanziari sono registrate nella bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro su base netta. Ai fini delle statistiche relative alla PPE, le posizioni attive e passive in strumenti finanziari derivati sono registrate al lordo, fatta eccezione per quelle inerenti strumenti finanziari derivati compresi nella categoria “attività di riserva” registrate invece su base netta. Per ragioni di ordine pratico, i derivati incorporati in strumenti finanziari non sono distinti dallo strumento finanziario sottostante a cui sono legati.

Le stock option conferite ai dipendenti sono opzioni di acquisto delle azioni di una società offerte ai dipendenti della società come forma di remunerazione. Se una stock option conferita ai dipendenti può essere negoziata sui mercati finanziari senza restrizioni, è classificata come strumento finanziario derivato.

6.4.   Altri investimenti

Gli altri investimenti costituiscono una categoria residuale, che comprende le posizioni e le operazioni diverse da quelle incluse in investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti o attività di riserva. Nella misura in cui le seguenti categorie di attività e passività finanziarie non sono comprese nelle voci investimenti diretti o attività di riserva, la rubrica altri investimenti comprende: a) altre partecipazioni; b) biglietti, monete e depositi; c) prestiti (incluso l’impiego di crediti e prestiti del FMI); d) assicurazioni, pensioni e garanzie standard; e) crediti commerciali e anticipazioni; f) altri conti attivi/passivi; e g) assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP) (le disponibilità in DSP sono comprese nelle attività di riserva).

Per i prestiti, i depositi e gli altri conti attivi/passivi ceduti a sconto, i valori delle operazioni registrati nel conto finanziario possono differire dai valori nominali registrati nella PPE. Tali differenze sono registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

6.4.1.   ALTRE PARTECIPAZIONI

Le altre partecipazioni sono partecipazioni non rappresentate da titoli, per cui non sono incluse negli investimenti di portafoglio. La partecipazione nel capitale di alcune organizzazioni internazionali non è sotto forma di titoli e quindi è classificata come altre partecipazioni.

6.4.2.   BIGLIETTI, MONETE E DEPOSITI

La rubrica biglietti, monete e depositi comprende le banconote e le monete in circolazione e i depositi. I depositi sono contratti standard non negoziabili offerti da istituti di deposito che consentono il deposito e il successivo prelievo di un importo variabile di denaro da parte del creditore. Solitamente i depositi comportano una garanzia di restituzione dell’intero capitale all’investitore da parte del debitore.

La distinzione tra “prestiti” e “biglietti, monete e depositi” si basa sulla natura del prenditore. Ciò significa che, nel lato dell’attivo, le somme concesse dal settore detentore di moneta residente a banche non residenti sono da classificarsi come “depositi” e le somme concesse dal settore detentore di moneta residente a operatori non bancari non residenti (vale a dire unità istituzionali diverse dalle banche) sono da classificarsi come “prestiti”. Nel lato del passivo, le somme ricevute da operatori non bancari residenti, vale a dire da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), sono sempre da classificarsi come «prestiti». Infine, tale distinzione implica che tutte le operazioni che interessano IFM residenti e banche non residenti sono da classificarsi come “depositi”.

6.4.3.   PRESTITI

I prestiti sono attività finanziarie che: a) si creano allorché i creditori prestano fondi direttamente ai debitori; e b) sono attestate da documenti non negoziabili. Questa categoria comprende tutti i prestiti, inclusi i prestiti ipotecari, i leasing finanziari e le operazioni del tipo pronti contro termine. Tutte le operazioni del tipo pronti contro termine, ovvero operazioni di vendita con patto di riacquisto e di prestito titoli (con scambio di garanzie in contanti) sono considerate come prestiti garantiti e non come operazioni definitive di acquisto o vendita di titoli, e sono registrate alla rubrica “altri investimenti” nell’ambito del settore del residente che conduce l’operazione. Questo trattamento, conforme anche alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto riflettere in modo più accurato le motivazioni economiche su cui poggiano tali strumenti finanziari.

6.4.4.   ASSICURAZIONI, PENSIONI E GARANZIE STANDARD

Questa rubrica include: a) riserve tecniche di assicurazioni contro i danni; b) diritti a rendite e assicurazioni sulla vita; c) diritti pensionistici, diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi e diritti a prestazioni non pensionistiche; e d) riserve per escussioni di garanzie standard.

6.4.5.   CREDITI COMMERCIALI E ANTICIPAZIONI

I crediti commerciali e le anticipazioni sono costituiti dai crediti finanziari derivanti dalla concessione diretta di credito da parte dei fornitori di beni e servizi ai propri clienti e dalle anticipazioni per prodotti in corso di lavorazione o lavori da effettuare, nella forma di pagamenti anticipati da parte dei clienti di beni e servizi non ancora forniti. Si hanno crediti commerciali e anticipazioni allorché il momento del pagamento di beni e servizi non coincide con quello del trasferimento della proprietà di un bene o dell’erogazione di un servizio.

6.4.6.   ALTRI CONTI ATTIVI E PASSIVI

Questa categoria è costituita dai conti attivi/passivi diversi da quelli inclusi in crediti commerciali e anticipazioni o altri strumenti. Comprende le attività e le passività finanziarie create quale contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari. Sono incluse le passività per imposte, compravendita di titoli, commissioni su prestiti di titoli, commissioni su prestiti di oro, retribuzioni, dividendi e contributi sociali già scadute ma non ancora pagate.

6.4.7.   ASSEGNAZIONI DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (DSP)

L’assegnazione di DSP ai membri del FMI è indicata come passività del beneficiario alla rubrica DSP negli altri investimenti, con una corrispondente registrazione alla rubrica DSP nelle attività di riserva.

6.5.   Attività di riserva

Le attività di riserva sono attività sull’estero immediatamente a disposizione delle autorità monetarie, e da queste controllate, per soddisfare le necessità di finanziamento della bilancia dei pagamenti, per intervenire sui mercati dei cambi incidendo sui tassi di cambio delle valute e per altri scopi correlati (come mantenere la fiducia nella valuta e nell’economia o servire da base per prestiti esteri). Le attività di riserva devono essere attività in valuta estera, crediti nei confronti di non residenti e attività effettivamente esistenti. Le attività potenziali sono escluse. Il concetto di attività di riserva posa sui concetti di “controllo” e “disponibilità per l’utilizzo” da parte delle autorità monetarie.

Le attività di riserva dell’area dell’euro comprendono le attività di riserva dell’Eurosistema, ossia le attività di riserva della BCE e le attività di riserva detenute dalle banche centrali nazionali (BCN) dell’area dell’euro.

Le attività di riserva devono essere: i) sotto il controllo effettivo di un’autorità monetaria dell’Eurosistema, ossia della BCE o di una BCN dell’area dell’euro; e ii) crediti altamente liquidi, negoziabili e solvibili detenuti dall’Eurosistema nei confronti di non residenti nell’area dell’euro e denominati in valute convertibili diverse dall’euro, nonché oro monetario, posizioni di riserva sul FMI e DSP.

Questa definizione impedisce espressamente che i crediti in valuta estera nei confronti dei residenti nell’area dell’euro e i crediti denominati in euro siano considerati come attività di riserva a livello nazionale o a livello dell’area dell’euro. Analogamente, le posizioni in valuta estera delle amministrazioni pubbliche e/o dei ministeri delle finanze non sono contemplate nella definizione di attività di riserva per l’area dell’euro in conformità degli accordi istituzionali previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le attività di riserva della BCE sono messe in comune in conformità dell’articolo 30 dello statuto del SEBC e sono pertanto considerate sotto il controllo diretto ed effettivo della BCE. Fintantoché non si verificano ulteriori trasferimenti di proprietà, le attività di riserva conservate dalle BCN sono sotto il loro controllo diretto ed effettivo e sono considerate come attività di riserva di ciascuna BCN.

I dati sulle riserve dell’Eurosistema sono compilati su base lorda senza compensazione di passività inerenti alle riserve, ad eccezione delle attività di riserva comprese nella sottocategoria degli “strumenti finanziari derivati”, registrati su base netta.

La valutazione si basa sui prezzi di mercato utilizzando: a) per le operazioni, i prezzi di mercato prevalenti nel momento in cui avvengono le singole operazioni; e b) per le consistenze patrimoniali, i prezzi di mercato medi di chiusura rilevati al termine del periodo di riferimento. Per convertire in euro le operazioni e posizioni su attività denominate in valuta estera si utilizzano, rispettivamente, i tassi di cambio di mercato prevalenti al momento in cui l’operazione ha luogo e i tassi di cambio di mercato medi di chiusura rilevati al termine del periodo di riferimento.

Il concetto che anche la liquidità in valuta estera non compresa nella rubrica attività di riserva delle statistiche su bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero possa essere un indicatore significativo della capacità di un paese di onorare le proprie obbligazioni in valuta estera ha assunto una rilevanza crescente ed è stato adottato nello Special Data Dissemination Standard del FMI. Per determinare la liquidità in valuta estera è necessario integrare i dati sulle riserve lorde con informazioni su altre attività in valuta estera e sulle passività inerenti alle riserve. Conseguentemente, le statistiche mensili sulle attività di riserva (lorde) dell’Eurosistema sono integrate con i dati sulle altre attività in valuta estera e sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a valere sulle attività di riserva lorde, classificati in base alla vita residua. È inoltre prevista con sfasamento trimestrale una disaggregazione fra le attività di riserva lorde denominate nelle valute presenti nel paniere dei DSP (in termini di totale) e quelle denominate nelle altre valute (in termini di totale).

6.5.1.   ORO MONETARIO

L’oro monetario è l’oro detenuto dalle autorità monetarie (o da altri soggetti sottoposti all’effettivo controllo delle autorità monetarie) come attività di riserva. Comprende l’oro fisico e i conti in oro non allocated presso non residenti che attribuiscono il diritto di ottenere la consegna di oro.

Le disponibilità in oro monetario restano invariate nel caso di tutte le operazioni reversibili (swap, pronti contro termine, prestiti e depositi in oro).

6.5.1.1.

L’oro fisico si presenta nella forma di monete, lingotti e barre con titolo di almeno 995/1 000, compreso l’oro fisico detenuto in conti in oro assegnati.

6.5.1.2.

I conti in oro non allocated rappresentano un diritto nei confronti del gestore del conto di ottenere la consegna di oro. Per questi conti, il gestore del conto detiene una riserva di oro fisico assegnato e attribuiscono crediti denominati in oro ai titolari dei conti. I conti in oro non assegnati non classificati come oro monetario sono compresi alla rubrica biglietti, monete e depositi negli altri investimenti.

6.5.2.   DSP

I DSP sono costituiti dalle riserve internazionali create dal FMI e attribuite ai suoi membri a integrazione delle riserve esistenti. I DSP sono detenuti esclusivamente da autorità monetarie dei membri del FMI e da un numero limitato di istituzioni finanziarie internazionali che sono detentori autorizzati.

6.5.3.   POSIZIONE DI RISERVA SUL FMI

È pari alla somma: a) della “tranche di riserva”, ossia gli importi in valuta estera, inclusi i DSP, che un paese membro può ottenere dal FMI con breve preavviso; e b) tutti gli indebitamenti del FMI in virtù di un contratto di prestito nel Conto delle risorse generali che possono essere messi immediatamente a disposizione del paese membro.

6.5.4.   ALTRE ATTIVITÀ DI RISERVA

Tale rubrica comprende biglietti, monete e depositi, titoli, strumenti finanziari derivati e altri crediti. I depositi consistono nei depositi disponibili a vista. I titoli comprendono titoli azionari e titoli di credito liquidi e negoziabili emessi da non residenti, incluse quote o partecipazioni in fondi di investimento. Gli strumenti finanziari derivati sono registrati nelle attività di riserva solo se i derivati inerenti alla gestione delle attività di riserva costituiscono parte integrante della valutazione di tali attività. Gli altri crediti comprendono prestiti a operatori non bancari non residenti, prestiti a lungo termine a un conto fiduciario del FMI e altre attività finanziarie non incluse in precedenza, ma che soddisfano la definizione di attività di riserva.».