27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/27


DIRETTIVA (UE) 2020/700 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive entro il 16 giugno 2019. Tuttavia, in conformità dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, gli Stati membri avevano la possibilità di prorogare il termine di recepimento di un anno.

(2)

Diciassette Stati membri hanno notificato alla Commissione e all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») di aver prorogato il termine di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 al 16 giugno 2020.

(3)

A causa della situazione straordinaria e imprevedibile venuta a crearsi con l'epidemia di COVID-19, alcuni di questi Stati membri stanno incontrando difficoltà a completare il lavoro legislativo entro i termini previsti per il recepimento e rischiano pertanto di non rispettarli. Questa lacuna potrebbe determinare un'incertezza giuridica per l'industria ferroviaria, le autorità nazionali e l'Agenzia per quanto riguarda la legislazione da applicarsi in tema di interoperabilità e sicurezza delle ferrovie. L'impossibilità di alcuni Stati membri di recepire le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 comporta conseguenze negative per il comparto ferroviario.

(4)

È essenziale garantire all'industria ferroviaria chiarezza e certezza del diritto, consentendo, ove opportuno, agli Stati membri di continuare ad applicare, per un periodo limitato a decorrere dal 16 giugno 2020, le direttive 2004/49/CE (4) e 2008/57/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

Dal momento che la COVID-19 si è sviluppata durante la fase finale dell'adozione delle misure nazionali di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo ulteriore per completare il procedimento di recepimento.

(6)

I termini per il recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 dovrebbero essere prorogati fino al 31 ottobre 2020. Le date di abrogazione delle direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE, stabilite rispettivamente all'articolo 58 della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 34 della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(7)

Sulla base della direttiva (UE) 2016/798 sono stati adottati vari atti delegati che corrispondono a precedenti termini di recepimento. Alla luce della situazione attuale, tali atti delegati devono essere allineati con il nuovo termine di recepimento.

(8)

Considerata l'urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(9)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798.

(11)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva (UE) 2016/797

La direttiva (UE) 2016/797 è così modificata:

1)

all'articolo 54, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti in materia di autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 24 e i compiti di cui all'articolo 19 per quanto concerne le aree d'uso negli Stati membri che non hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2. In deroga agli articoli 21 e 24, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020. In deroga agli articoli 21 e 24, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 bis, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 31 ottobre 2020.»;

2)

all'articolo 57 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 ottobre 2020. Le relative misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Tali Stati membri ne danno comunicazione all'Agenzia e alla Commissione entro il 29 maggio 2020.»;

3)

all'articolo 58, primo comma, la data «16 giugno 2020» è sostituita dalla data «31 ottobre 2020».

Articolo 2

Modifica della direttiva (UE) 2016/798

La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Allineamento dei CSM con i termini riveduti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 ai fini dell'allineamento delle date di applicazione degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, con il termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis. La procedura di cui all'articolo 27 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.»;

2)

all'articolo 27 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   Il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 bis è conferito alla Commissione dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.»;

4)

all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti di certificazione ai sensi dell'articolo 10 relativamente alle aree di esercizio negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2. In deroga all'articolo 10, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 16 giugno 2020. In deroga all'articolo 10, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 31 ottobre 2020.»;

5)

all'articolo 33 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 ottobre 2020. Le relative misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Tali Stati membri ne danno notifica all'Agenzia e alla Commissione entro il 29 maggio 2020.»;

6)

all'articolo 34, primo comma, la data «16 giugno 2020» è sostituita da «31 ottobre 2020».

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2020.

(2)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(4)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(5)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).