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28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2219 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
relativa all’equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2020) 9590]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio (1), del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
vista la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio (2), del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2008/72/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all’interno dell’Unione dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. |
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(2) |
La direttiva 2008/90/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all’interno dell’Unione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. |
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(3) |
Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace tali direttive. |
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(4) |
Il diritto dell’Unione, comprese le direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE, si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020 conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare all’articolo 126 e all’articolo 127, paragrafo 1. |
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(5) |
In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito siano riconosciuti equivalenti ai rispettivi materiali prodotti nell’Unione e conformi alle direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE. |
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(6) |
Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione che recepisce tali direttive non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
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(7) |
La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito e conformi alla suddetta legislazione del Regno Unito sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell’Unione per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura. |
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(8) |
È pertanto opportuno stabilire che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito sono equivalenti sotto tali aspetti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, a condizione che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. |
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(9) |
La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell’Unione conformemente a tale direttiva per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura. |
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(10) |
È pertanto opportuno stabilire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione conformemente alla direttiva 2008/90/CE, a condizione che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. |
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(11) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
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(12) |
Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi
Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito (3) sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
Articolo 2
Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
Articolo 3
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28.
(2) GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8.
(3) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente articolo i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.