28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2219 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

relativa all’equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2020) 9590]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio (1), del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

vista la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio (2), del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/72/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all’interno dell’Unione dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

(2)

La direttiva 2008/90/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all’interno dell’Unione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

(3)

Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace tali direttive.

(4)

Il diritto dell’Unione, comprese le direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE, si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020 conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare all’articolo 126 e all’articolo 127, paragrafo 1.

(5)

In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito siano riconosciuti equivalenti ai rispettivi materiali prodotti nell’Unione e conformi alle direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE.

(6)

Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione che recepisce tali direttive non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7)

La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito e conformi alla suddetta legislazione del Regno Unito sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell’Unione per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.

(8)

È pertanto opportuno stabilire che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito sono equivalenti sotto tali aspetti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, a condizione che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(9)

La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell’Unione conformemente a tale direttiva per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.

(10)

È pertanto opportuno stabilire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione conformemente alla direttiva 2008/90/CE, a condizione che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(11)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(12)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi

Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito (3) sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

Articolo 2

Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

Articolo 3

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28.

(2)   GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8.

(3)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente articolo i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.