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28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/54 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2215 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina
[notificata con il numero C(2020) 9552]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (2) stabilisce le condizioni per l’importazione nell’Unione di sperma di animali della specie bovina. Più specificamente, l’allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina. |
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(2) |
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato I di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Jersey dovrebbero essere inseriti nell’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE. |
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(4) |
Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(2) Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificato:
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1) |
dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:
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2) |
dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
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(*1) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;