18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/21


DECISIONE (UE) 2020/2140 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/952 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

(2)

L’articolo 22 dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire la gestione e corretta attuazione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno avrà effetti giuridici sull’Unione. La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).

2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  Decisione (UE) 2020/952 del Consiglio, del 26 giugno 2020, sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 10).

(2)  GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

(3)  Cfr. documento ST 13483/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu