18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/10


DECISIONE (UE) 2020/2134 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (2) («accordo»).

(2)

A norma dell’articolo 18 dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare l’allegato II dell’accordo.

(3)

L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(4)

Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

(5)

È quindi necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo e il Regno Unito, modificando l’allegato II dell’accordo.

(6)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto in merito alla proposta di modifica dell’allegato II, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Cfr. documento ST 12965/20 in http://register.consilium.europa.eu