17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2111 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 9302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici (1) e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione (2) approva le misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio.

(2)

Il territorio del Regno Unito figura nella seconda colonna della tabella dell’allegato I della decisione 2010/221/UE come indenne da diverse malattie tra quelle elencate nella prima colonna della stessa tabella.

(3)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2006/88/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I della decisione 2010/221/UE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2010/221/UE.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

ALLEGATO I

Stati membri (*1) e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento)

Viremia primaverile della carpa (SVC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Compartimento A: Tralee Bay Hatchery

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Il territorio dell’Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»