17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2109 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE per quanto riguarda gli elenchi di Stati membri e loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da diverse malattie degli animali terrestri

[notificata con il numero C(2020) 9301]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di animali delle specie bovina e suina nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri o loro regioni possono essere riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite bovina infettiva per quanto riguarda gli allevamenti bovini e dalla malattia di Aujeszky per quanto riguarda gli allevamenti suini.

(2)

Le isole Normanne e l’isola di Man, pur non facendo parte dell’Unione in quanto dipendenze della Corona britannica dotate di autonomia interna, hanno una relazione speciale limitata con l’Unione. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che per l’applicazione della regolamentazione concernente, tra l’altro, la legislazione zootecnica, il Regno Unito, le Isole normanne e l’isola di Man debbano essere considerati come un solo Stato membro.

(3)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4)

L’articolo 2 della decisione 93/52/CEE della Commissione (4) dispone che gli Stati membri elencati nell’allegato I della medesima decisione siano riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE. Il Regno Unito è elencato nell’allegato I di tale decisione come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(5)

L’articolo 1 della decisione 2003/467/CE della Commissione (5) dispone che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato I, capitolo 2, della medesima siano dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE. Per quanto riguarda il Regno Unito, i territori della Scozia e dell’isola di Man sono elencati come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi.

(6)

L’articolo 2 della decisione 2003/467/CE della Commissione dispone che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima siano dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE. Per quanto riguarda il Regno Unito, i territori dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles, dell’Irlanda del Nord e dell’isola di Man sono elencati come regioni ufficialmente indenni da brucellosi.

(7)

L’articolo 3 della decisione 2003/467/CE della Commissione dispone che gli Stati membri e le loro regioni elencate nell’allegato III della medesima siano dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE. Nell’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, il Regno Unito è elencato come Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, mentre nel capitolo 2 del medesimo allegato l’isola di Jersey e l’isola di Man sono ufficialmente elencate come regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(8)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (6) reca un elenco degli Stati membri e delle loro regioni autorizzati ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva in conformità agli articoli 9 e 10 della direttiva 64/432/CEE. Jersey figura nell’allegato II di tale decisione come regione alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(9)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (7) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni in base al loro status sanitario per la malattia di Aujeszky. Il Regno Unito è elencato nell’allegato I di tale decisione come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. L’allegato III, punto 2, lettera d), di tale decisione elenca gli istituti responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro. Uno degli istituti nell’elenco è ubicato nel Regno Unito. A norma dell’allegato 2, punto 36, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati in tale punto non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito.

(10)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I della decisione 93/52/CEE, nell’allegato II, capitolo 2, e nell’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, nonché nell’allegato I della decisione 2008/185/CE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(11)

È inoltre necessario sopprimere i riferimenti al Regno Unito dall’allegato I, capitolo 2, e dall’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, dall’allegato II della decisione 2004/558/CE e dall’allegato III della decisione 2008/185/CE.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE.

(13)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 93/52/CEE, l’allegato II, capitolo 2, e l’allegato III, capitolo1, della decisione 2003/467/CE e l’allegato I della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato I, capitolo 2, e l’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, l’allegato II della decisione 2004/558/CE e l’allegato III della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

(4)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

(5)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(6)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(7)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Parte 1

Nell’allegato I della decisione 93/52/CEE, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice ISO

Stato membro  (*1)

BE

Belgio

CZ

Cechia

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Parte 2

L’allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE è così modificato:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi  (*2)

(*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»"

2)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito (Irlanda del Nord):

Irlanda del Nord.»

Parte 3

Nell’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice ISO

Stato membro  (*3)

BE

Belgio

CZ

Cechia

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Parte 4

L’allegato I della decisione 2008/185/CE è così modificato:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Stati membri  (*4) o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

(*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»"

2)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«UK (NI)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda del Nord.»


(*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»

(*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»»


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»

(*3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»


ALLEGATO II

Parte 1

Nell’allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Parte 2

Nell’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Parte 3

Nell’allegato II della decisione 2004/558/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.

Parte 4

Nell’allegato III, punto 2, lettera d), della decisione 2008/185/CE, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.