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15.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 424/27 |
DECISIONE (UE) 2020/2062 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (1) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o aprile 2009. |
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(2) |
L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 116 dell’accordo («Consiglio di stabilizzazione e di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. |
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(3) |
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»). |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. |
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(5) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. |
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(6) |
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. |
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(7) |
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica di Albania hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. |
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(8) |
Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convezione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti. |
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(9) |
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (3).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Decisione 2009/332/CE del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165).
(2) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).
(3) Cfr. documento ST 11141/20 su http://register.consilium.europa.eu.