4.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 409/36


DECISIONE (UE) 2020/1831 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda l’adeguamento di determinati quantitativi di riferimento fissati nell’allegato IV dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (1) («accordo») è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016.

(2)

In attesa dell’entrata in vigore, l’accordo è stato applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica di Namibia, Repubblica del Sud Africa ed ex Regno dello Swaziland, ora Regno di Eswatini, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018.

(3)

A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall’accordo.

(4)

L’articolo 35 dell’accordo stabilisce che l’Unione doganale dell’Africa australe («SACU») possa applicare una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all’importazione se, nel corso di un periodo di dodici mesi, il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell’Unione di cui all’allegato IV dell’accordo supera il quantitativo di riferimento indicato per tale prodotto nel medesimo allegato.

(5)

La nota 1 dell’allegato IV dell’accordo prevede l’adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco nel caso in cui la data di entrata in vigore dell’accordo sia successiva al 2015.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto, poiché la decisione del Consiglio congiunto relativa all’adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento di cui all’allegato IV dell’accordo sarà vincolante per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra («accordo») per quanto riguarda l’adeguamento, ai fini dell’articolo 35 dell’accordo, di determinati quantitativi di riferimento dei prodotti figuranti nell’allegato IV dell’accordo e contrassegnati da un asterisco si basa sul relativo progetto di decisione del Consiglio congiunto (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.

(2)  Cfr. documento ST 12376/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu