3.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 406/62


DECISIONE (UE) 2020/1827 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2020

relativa alle misure SA.39990 - (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) – cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Ducatt nv

[notificata con il numero C(2020) 3287]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   Procedimento

(1)

Il 28 novembre 2014 la Commissione ha ricevuto una denuncia formale presentata da GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («GMB»), produttore tedesco di vetro, e dalla controllante Interfloat Corporation («Interfloat») con sede in Liechtenstein (di seguito congiuntamente il «denunciante»). Il denunciante sosteneva che il suo concorrente diretto Ducatt nv («Ducatt») avesse ricevuto dalla Regione fiamminga (Belgio) aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno.

(2)

Il 19 maggio 2016 la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione al presunto aiuto concesso a Ducatt (la «decisione di avvio del procedimento»).

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle misure descritte nella suddetta decisione.

(4)

Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettere del 20 giugno 2016 (3) e del 19 luglio 2016.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante con lettere del 17 giugno 2016, del 18 agosto 2016, del 13 settembre 2016 e del 6 ottobre 2016 e le ha trasmesse alle autorità belghe, le quali hanno fatto pervenire i loro commenti al riguardo il 23 gennaio 2017.

(6)

Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto informazioni complementari alle autorità belghe e il 27 marzo 2017 queste ultime le hanno trasmesse alla Commissione.

(7)

Il 14 giugno 2017 le autorità belghe hanno informato la Commissione del fallimento della Ducatt, avvenuto il 20 maggio 2017, e il 23 giugno 2017 la Commissione ha incontrato i rappresentanti delle autorità belghe.

(8)

Il 5 luglio 2017 la Commissione ha incontrato il denunciante e i suoi legali rappresentanti.

(9)

Il 10 luglio 2017 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione le informazioni complementari da questa richieste durante la riunione del 23 giugno 2017.

(10)

La Commissione ha chiesto informazioni supplementari al Belgio il 20 novembre 2017, il 22 giugno 2018 e il 31 gennaio 2020; la risposta delle autorità belghe è pervenuta con lettere del 15 dicembre 2017, del 27 agosto 2018, del 4 marzo 2020 e del 12 maggio 2020.

(11)

La Commissione ha inoltre chiesto informazioni supplementari ai curatori fallimentari di Ducatt con lettere del 18 luglio 2017, del 25 luglio 2017, del 7 e 9 marzo 2018, del 16 maggio 2018 e del 28 gennaio 2019, alle quali i curatori fallimentari di Ducatt hanno risposto il 22 luglio 2017, il 6 marzo 2018, il 9 marzo 2018, il 30 marzo 2018, il 30 maggio 2018 e il 29 gennaio 2019.

(12)

La Commissione ha inoltre avuto con il denunciante i seguenti scambi: ha ricevuto lettere da parte sua il 3 aprile 2018, il 2 aprile 2019 e il 26 gennaio 2020 e ha risposto al denunciante il 24 aprile 2018, il 6 maggio 2019 e il 10 febbraio 2020. La Commissione ha avuto con il denunciante anche alcuni contatti telefonici, precisamente il 26 luglio 2018 e il 27 marzo 2019.

(13)

Il 26 marzo 2020 la Commissione ha ricevuto una lettera del denunciante con cui veniva formalmente invitata ad agire a norma dell’articolo 265, secondo comma, del TFUE.

2.   Contesto

2.1.   Il beneficiario

(14)

Ducatt è una impresa spin-off di Emgo nv (di seguito «Emgo»), un’impresa comune detenuta in parti uguali da Philips e Osram e creata nel 1966 per produrre lampadine di vetro destinate alla fabbricazione di lampade a incandescenza e di tubi di vetro per la fabbricazione di lampade fluorescenti. Ducatt è stata fondata nel novembre 2010 dal(l’allora) direttore dell’innovazione di Emgo (tramite Vercundus bvba) e dal(l’allora) direttore delle finanze e della contabilità di Emgo (tramite ArsiCO bvba).

(15)

A seguito di modifiche alla legislazione dell’Unione, in virtù delle quali veniva vietata la vendita di lampade a incandescenza dopo il 1o settembre 2009, nel gennaio 2011 l’attività «lampadine di vetro» di Emgo è stata scissa e incorporata in Ducatt per salvaguardare l’occupazione e le competenze nel settore della produzione di vetro. Intenzionata a entrare nel mercato del vetro per pannelli solari, la direzione di Ducatt ha effettuato dal 2011 ingenti investimenti in macchinari utili in tal senso.

(16)

Oltre alle due società fondatrici, Verundus bvba e ArsiCO bvba, Ducatt è o è stata detenuta congiuntamente, seppure a livelli diversi, dalle seguenti persone giuridiche: Limburgse Reconversie Maatschappij («LRM»), Participatie Maatschappij Vlaanderen («PMV»), Capricorn Cleantech Fund («CCF»), Quest for Growth («QFG»), Belfius, VF Capital («VFC»), VMF e Aro. Alcune azioni della società sono state possedute per un certo periodo anche da una persona fisica: […] (*).

2.2.   La denuncia

(17)

Il denunciante è un produttore di vetro per pannelli solari e un concorrente diretto del beneficiario del presunto aiuto, Ducatt. Il denunciante sostiene che Ducatt abbia ricevuto circa 70 milioni di EUR di aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno dalla banca pubblica Belfius e da LRM e PMV, due società di investimento di proprietà della Regione fiamminga.

(18)

Secondo il denunciante, i presunti aiuti hanno assunto la forma di prestiti e di aumenti di capitale concessi a condizioni non di mercato sin dalla costituzione di Ducatt nel 2011 e utilizzati per creare la società, avviarne la produzione e coprirne regolarmente le perdite.

3.   Descrizione delle misure e contenuto della decisione di avvio del procedimento

(19)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale per stabilire se le seguenti misure a favore di Ducatt costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in caso affermativo, se fossero compatibili con il mercato interno.

3.1.   Aumenti di capitale

(20)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli aumenti di capitale di seguito indicati, sottoscritti da LRM e da PMV per 32,44 milioni di EUR, fossero stati concessi a condizioni di mercato:

a)

[…] EUR, il 28 febbraio 2014, attraverso un aumento di capitale effettuato da LRM ([…] EUR) e PMV ([…] EUR);

b)

[…] EUR, il 4 luglio 2014, attraverso un aumento di capitale effettuato da LRM ([…] EUR) e PMV ([…] EUR);

c)

[…] EUR di prestiti, successivamente convertiti in capitale:

i)

[…] EUR di prestiti (interessi annui del […] %) concessi il 21 dicembre 2012 da LRM ([…] EUR) e PMV ([…] EUR) e convertiti il 5 dicembre 2013 in capitale con interessi («prestito 4»);

ii)

[…] EUR di prestiti (interessi annui del 10 %) concessi il 27 settembre 2013 da LRM ([…] EUR) e PMV ([…] EUR) e convertiti in capitale il 13 dicembre 2013 («prestito 5»);

iii)

[…] EUR di prestiti (interessi annui del […] %) concessi il 28 novembre 2013 da LRM e convertiti in capitale il 28 febbraio 2014 («prestito 6»);

iv)

[…] EUR di prestiti (interessi annui del […] %) concessi il 16 dicembre 2013 da LRM ([…] EUR) e PMV ([…] EUR) e convertiti in capitale il 28 febbraio 2014 («prestito 7»);

v)

[…] EUR provenienti dal prestito ponte di […] EUR, concesso a metà settembre 2015 da LRM (parte del «prestito 13»).

d)

[…] EUR legati a warrant esercitati su:

i)

[…] EUR il 30 settembre 2014 da parte di LRM ([…] EUR) e di PMV ([…] EUR);

ii)

[…] EUR il 27 ottobre 2014 da parte di LRM ([…] EUR) e di PMV ([…] EUR);

iii)

[…] EUR il 28 novembre 2014 da parte di LRM;

iv)

[…] EUR il 28 gennaio 2015 da parte di LRM.

3.2.   Prestiti

(21)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che, oltre ai prestiti convertiti in capitale di cui al precedente punto (20), i seguenti prestiti concessi da LRM e PMV per […] EUR siano stati concessi a condizioni di mercato:

a)

[…] EUR sotto forma di prestiti ponte del 10 e 19 febbraio 2014 da parte di LRM e rimborsati il 28 febbraio 2014 («prestito 8» e «prestito 9»);

b)

[…] EUR il 16 maggio 2014 da parte di LRM ([…] EUR) e di PMV ([…] EUR) («prestito 10»);

c)

[…] EUR il 29 aprile 2015 da parte di LRM («prestito 11»).

d)

[…] EUR di prestito ponte a luglio e agosto 2015 da parte di LRM («prestito 12»);

e)

[…] EUR del prestito ponte di […] EUR, concesso a metà settembre 2015 da LRM (parte del «prestito 13»)

3.3.   Operazione di ricapitalizzazione del novembre 2015

(22)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione nutriva inoltre dubbi sul fatto che l’aumento di capitale e la ristrutturazione dei prestiti degli azionisti del novembre 2015 fossero stati effettuati a condizioni di mercato. Si trattava in particolare dell’aumento di capitale sottoscritto da LRM in contanti per […] EUR (oltre alla conversione di […] EUR del prestito 13) e del riacquisto delle somme ancora dovute del prestito 10 da parte di LRM alle altre parti, nonché dell’annullamento di parti di capitale e interessi dei prestiti 10, 11 e 12 da parte di LRM.

4.   Fallimento del beneficiario

(23)

L’11 maggio 2017 è stato reso pubblico lo stato di insolvenza di Solarworld, principale cliente di Ducatt che rappresentava circa il 30 % del fatturato di quest’ultima.

(24)

Più tardi, il 20 maggio 2017, il consiglio di amministrazione di Ducatt ha deciso di avviare la procedura fallimentare dell’impresa. Ducatt è stata dichiarata fallita dal 20 maggio 2017 con ordinanza fallimentare del 23 maggio 2017 del tribunal de commerce (tribunale commerciale) di Hasselt, che ha altresì provveduto a nominare tre curatori fallimentari.

4.1.   Cessazione dell’attività economica e vendita delle attività del beneficiario

(25)

Dopo la risoluzione dei contratti di tutti i lavoratori di Ducatt e la fine della produzione, a luglio 2017 l’attività economica di Ducatt era completamente e definitivamente cessata (4).

(26)

Ad agosto 2017, non essendo pervenute offerte per la vendita delle attività di Ducatt in regime di continuità, i curatori fallimentari hanno venduto le attività di Ducatt non legate alla produzione (mobilia, computer, pezzi di ricambio, attrezzature da trasporto, scorte, materiali di imballaggio, macchine per la pulizia ecc.) a una serie di diversi acquirenti attraverso aste online.

(27)

Le principali attività di Ducatt legate alla produzione erano state prese in leasing presso terzi, i quali dopo il fallimento di quest’ultima le hanno riprese indietro. In particolare, i locali e parte dei macchinari (reparto produttivo con la fornace, gli uffici e il polo logistico) sono stati ripresi dalla società di leasing LRM Lease nv, mentre le linee di lavorazione del vetro (per il vetro in uscita dalla fornace) sono state riprese dalle società di leasing ING Equipment Lease, KBC Lease e ES Finance.

(28)

Dalle informazioni fornite dal Belgio si apprende che i locali produttivi e gli uffici sono attualmente vuoti, mentre alcune parti del polo logistico sono affittate come spazio di stoccaggio a diverse imprese di logistica. È stato previsto di demolire il reparto produttivo con gli uffici, di bonificare il terreno su cui sono stati costruiti e di continuare ad affittare i locali alle imprese di logistica. La fornace è stata rimossa dal reparto produttivo e smontata, con i suoi elementi in pietra venduti ai migliori offerenti in aste online, mentre altri componenti della fornace sono stati dismessi a seguito di tentativi infruttuosi di venderli in aste online.

4.2.   Saldo tra attività e passività del beneficiario e sua liquidazione

(29)

Il Belgio ha dimostrato che i crediti iscritti al passivo fallimentare di Ducatt ammontavano a circa 33,8 milioni di EUR, con debiti della società verso i creditori privilegiati (soprattutto personale, previdenza sociale, banche e società di leasing) per 14,3 milioni di EUR, mentre le attività di Ducatt rientranti nella massa fallimentare ammontavano a circa 3,6 milioni di EUR.

(30)

Inoltre, qualora la Commissione dovesse ritenere che gli aiuti di Stato concessi dal Belgio a Ducatt siano illegali e incompatibili con il mercato interno e dovesse ordinarne il recupero, la domanda di recupero degli aiuti rivolta dal Belgio nell’ambito della procedura fallimentare di Ducatt non sarebbe prioritaria ai sensi del diritto belga in materia di insolvenza. Essendo le attività ampiamente insufficienti a rimborsare i creditori privilegiati, non è realistico pensare che i crediti non privilegiati possano essere onorati, anche solo in parte.

(31)

L’inevitabile liquidazione di Ducatt è ritardata solo da diversi procedimenti giudiziari in corso, legati ai crediti vantati dai creditori e da alcuni lavoratori. L’esito di tali procedimenti non cambierà il fatto che l’importo totale dei crediti privilegiati supera quello delle attività di Ducatt.

5.   Conclusione

(32)

La Commissione ricorda che i poteri conferiti alla Commissione a norma degli articoli 107 e 108 del TFUE sono intesi a evitare la concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno. Per quanto riguarda il recupero, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il potere della Commissione di ordinare allo Stato membro di recuperare un aiuto da questa ritenuto incompatibile con il mercato interno è inteso a ripristinare lo status quo ante la concessione dell’aiuto incompatibile (5).

(33)

In altre parole, uno degli obiettivi del controllo degli aiuti di Stato consiste nell’impedire la concessione di aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. L’altro obiettivo è quello di ripristinare la situazione antecedente alla distorsione di concorrenza causata dalla concessione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

(34)

Nella fattispecie, non possono più essere concessi aiuti a Ducatt. Una decisione che dichiari che le misure già concesse costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e ne ordini il recupero non determinerebbe in ogni caso un recupero (il recupero è evidentemente impossibile) e non avrebbe alcun effetto sul pagamento dei crediti di altri creditori.

(35)

Più specificamente, la Commissione osserva che l’attività economica di Ducatt è definitivamente cessata a causa: i) della risoluzione di tutti i contratti dei lavoratori di Ducatt, che oggi sono per lo più assunti da altri datori di lavoro e ii) dello smantellamento degli impianti produttivi di Ducatt e della vendita di tutte le attività non produttive di Ducatt a una serie di acquirenti diversi.

(36)

La Commissione osserva inoltre che la principale attività produttiva di Ducatt, ovvero la fornace per la lavorazione del vetro ripresa da LRM Lease, è stata smontata e non può quindi più essere proposta ad altri operatori di mercato, mentre i locali ripresi da LRM Lease non sono stati utilizzati per finalità connesse all’attività economica di Ducatt. La Commissione osserva infine che le linee di lavorazione del vetro sono detenute da imprese private indipendenti da Ducatt e dalla Regione fiamminga, la cui strategia commerciale consiste nel dare beni in leasing e non nel condurre attività produttive paragonabili a quella di Ducatt. Per questi motivi, la Commissione ritiene che sia da escludere l’ipotesi che un’altra impresa possa continuare l’attività economica di Ducatt.

(37)

La Commissione osserva altresì che un ordine di recupero non avrebbe alcuna incidenza sul pagamento di crediti relativi agli aiuti di Stato o di altri crediti. Secondo il diritto fallimentare belga, la richiesta di recupero di un aiuto di Stato, in caso di decisione negativa della Commissione che comporti tale recupero, sarebbe iscritta come credito non privilegiato nella tabella dei crediti di Ducatt. I crediti privilegiati dei creditori di Ducatt nella procedura fallimentare superano di gran lunga l’importo delle attività fallimentari. Di conseguenza, anche se la Commissione dovesse ritenere che Ducatt abbia ricevuto aiuti di Stato illegali e incompatibili, il recupero fondato su tale decisione sarebbe impossibile e non avrebbe alcuna incidenza sul risultato del rimborso dei crediti dei creditori non privilegiati di Ducatt.

(38)

Il fatto di mantenere Duratt senza attività economica è esclusivamente motivato dalla necessità di attendere l’esito di una serie di procedimenti giudiziari in corso relativi ai crediti di creditori e dipendenti. Una volta chiusi questi procedimenti, Ducatt sarà inevitabilmente liquidata e cancellata dal registro delle imprese.

(39)

Considerate le circostanze, una decisione della Commissione che qualifichi le misure in questione come aiuti incompatibili non avrebbe alcun effetto pratico e il procedimento di indagine formale avviato a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del TFUE, nei confronti delle misure in questione, è ormai privo di interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento avviato il 19 maggio 2016 a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del TFUE, in relazione a Ducatt nv, è chiuso.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Vicepresidente esecutiva


(1)   GU C 369 del 7.10.2016, pag. 27.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Nella riunione del 20 giugno 2016 con la Commissione.

(*)  Informazione riservata

(4)  Date le particolarità del funzionamento della fornace per la lavorazione del vetro, quest’ultima non è stata spenta subito ma è stato necessario raffreddarla gradualmente, rendendo così necessario l’intervento di alcuni lavoratori. Ciò spiega perché diversi lavoratori di Ducatt siano rimasti in attività fino al termine del processo di raffreddamento, avvenuto a inizio luglio 2017.

(5)  Sentenza della Corte del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.