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1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/138 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1807 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2020) 8158]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 aprile 2020 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (Health and Safety Executive) del Regno Unito (nel seguito «l’autorità competente») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 27 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
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(2) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. Il parcheggio e lo stoccaggio degli aeromobili consentono la sedimentazione dell’acqua nel carburante. La contaminazione microbiologica è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua per decantazione e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se lasciata crescere, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica. |
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(3) |
Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo inclusi nel programma di lavoro (3) per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, tali principi attivi devono essere valutati e approvati prima che sia possibile autorizzare a livello nazionale o dell’Unione i biocidi che li contengono. |
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(4) |
Il 20 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. |
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(5) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento del motore riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. |
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(6) |
Come indicato dall’autorità competente, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente prevede la rimozione manuale nel serbatoio, in seguito all’estrazione del carburante e allo spurgo dell’aeromobile. Non sempre questo è possibile in concomitanza con gli ulteriori interventi di manutenzione necessari qualora l’aeromobile sia parcheggiato o stoccato per lunghi periodi. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati esporrebbe inoltre i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitata. |
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(7) |
In base alle informazioni fornite dall’autorità competente, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure. |
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(8) |
Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente del Regno Unito di prorogare la misura. |
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(9) |
Dato che la misura non è più in vigore dal 28 ottobre 2020, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è autorizzato a prorogare il permesso alla messa a disposizione sul mercato e all’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica oppure fino al 1o maggio 2022, se anteriore.
Esso può tuttavia prorogare tale permesso per l’Irlanda del Nord fino al 1o maggio 2022.
Articolo 2
Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 28 ottobre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(3) Allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).