1.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/21


DECISIONE (UE) 2020/1793 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2020

recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio (2) autorizza le autorità francesi ad applicare esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per i prodotti figuranti nell’allegato di detta decisione fabbricati localmente in dette regioni ultraperiferiche. È autorizzata una differenza massima di imposizione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare interessati. La decisione n. 940/2014/UE si applica fino al 31 dicembre 2020.

(2)

La Francia ritiene che gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1o gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2027.

(3)

Tuttavia, l’esame degli elenchi di prodotti cui la Francia intende applicare un’imposizione differenziata richiede un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un’imposizione differenziata e la sua proporzionalità, al fine di assicurare che una simile imposizione differenziata non comprometta l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi comprese l’integrità e la coerenza del mercato interno e delle politiche comuni.

(4)

La crisi della pandemia di COVID-19 ha fortemente ritardato il lavoro svolto delle autorità francesi per raccogliere le informazioni necessarie per tale verifica. Di conseguenza, il lavoro non ha ancora potuto essere completato.

(5)

La mancata adozione di una proposta anteriormente al 1o gennaio 2021 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l’applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1o gennaio 2021.

(6)

Per consentire di completare il lavoro di verifica attualmente in corso e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata nel rispetto dei diversi interessi in gioco, è pertanto necessario concedere un termine supplementare di sei mesi.

(7)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «30 giugno 2021».

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).