1.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 402/13


DECISIONE (UE) 2020/1792 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2020

relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Consiglio, tenendo conto dei vincoli socioeconomici e strutturali delle regioni ultraperiferiche, tra cui la loro lontananza, l’insularità, le piccole dimensioni, una topografia difficile, come pure la dipendenza economica da alcuni prodotti, deve adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, nonché delle politiche comuni, a tali regioni.

(2)

È opportuno pertanto adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del TFUE a tali regioni. Tali misure devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni.

(3)

La dipendenza economica delle Isole Canarie dal settore dei servizi e, in particolare, dal turismo, come testimonia la quota del PIL della regione legata a tale settore, costituisce uno svantaggio significativo. Detto settore svolge, nell’economia delle Isole Canarie, un ruolo notevolmente più importante del settore industriale.

(4)

La combinazione dell’isolamento e dell’insularità, caratteristici di un arcipelago, ostacolano la libera circolazione di persone, beni e servizi e rappresentano il secondo principale svantaggio per le Isole Canarie. La posizione geografica delle isole ne accentua la dipendenza dai trasporti aerei e marittimi. I trasporti necessari per arrivare, partire e muoversi su queste isole remote aumentano ulteriormente i costi di produzione per le industrie locali. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario.

(5)

A causa di tale isolamento, anche la dipendenza delle isole dalle importazioni di materie prime e di energia, l’obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature di produzione comportano costi di produzione più elevati.

(6)

Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell’arcipelago e l’obbligo di mantenere linee di produzione diversificate e di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala.

(7)

Nelle Isole Canarie l’acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più ardui o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori dal mercato regionale. Inoltre, metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte.

(8)

Per quanto riguarda l’ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, e i rifiuti devono essere trasportati e trattati fuori dalle Isole Canarie.

(9)

L’imposta denominata «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» («imposta AIEM») è intesa a conseguire l’obiettivo dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle Isole Canarie e della diversificazione dell’economia di queste isole.

(10)

La decisione 2002/546/CE del Consiglio (2), adottata in base all’articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall’imposta AIEM o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2011 a taluni prodotti di fabbricazione locale delle Isole Canarie. L’allegato della decisione precitata conteneva l’elenco dei prodotti ai quali potrebbero essere applicate le esenzioni o riduzioni d’imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non potrebbe essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.

(11)

La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio (3) ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.

(12)

La decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio (4) ha ulteriormemnte modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014.

(13)

La decisione n. 377/2014/UE del Consiglio (5) ha autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall’imposta AIEM, o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020, per taluni prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie. L’allegato di tale decisione contiene un elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d’imposta.

(14)

Un attento esame della situazione conferma la necessità di approvare la richiesta della Spagna di rinnovare l’autorizzazione.

(15)

Il differenziale massimo delle aliquote, applicabile ai prodotti industriali in questione, non dovrebbe superare il 15 %. Conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità spagnole dovrebbero essere autorizzate a decidere la percentuale appropriata per ciascun prodotto. L’aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati. Eccetto in casi debitamente giustificabili, è tuttavia opportuno applicare a tale vantaggio fiscale un limite di 150 milioni di EUR all’anno.

(16)

Conformemente al principio di sussidiarietà e allo scopo di garantire flessibilità, le autorità spagnole dovrebbero essere autorizzate a modificare l’elenco dei prodotti e l’aliquota differenziata autorizzata, per rispecchiare il livello effettivo dei costi supplementari sostenuti nella produzione di tali beni nelle Isole Canarie. In tale contesto per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile applicare aliquote differenziate inferiori e introdurre, se necessario, un’imposizione minima per prodotti specifici, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell’articolo 349 TFUE. Qualsiasi modifica all’elenco dei prodotti dovrebbe basarsi sui criteri di ammissibilità seguenti: è dimostrata l’esistenza di una produzione locale la cui quota del mercato locale è di almeno il 5 %; è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 % ed è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.

(17)

Alle autorità spagnole dovrebbe essere consentito di derogare alle soglie fissate per le quote di mercato in circostanze debitamente giustificate, tra cui una produzione ad alto impiego di manodopera, una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale, una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche, una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate e la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie. Per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile modificare l’elenco dei prodotti e la relativa aliquota differenziata autorizzata, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell’articolo 349 TFUE.

(18)

L’obiettivo di promuovere lo sviluppo socioeconomico delle Isole Canarie si riflette a livello nazionale nello scopo della tassa AIEM e nella ripartizione delle entrate che genera. L’integrazione del gettito dell’imposta AIEM nelle risorse del regime economico e fiscale delle Isole Canarie e l’utilizzo di tale gettito per una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituiscono obblighi giuridici.

(19)

Le esenzioni dall’imposta AIEM o le riduzioni della stessa dovrebbero applicarsi per sette anni. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano a essere soddisfatte, è opportuno che le autorità spagnole presentino una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025.

(20)

La presente decisione lascia impregiudicata l’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I, fabbricati localmente nelle Isole Canarie, esenzioni totali dall’imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias» («imposta AIEM») o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2027. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

2.   L’applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni parziali di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al 15 % per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.

Le autorità spagnole assicurano che le esenzioni o le riduzioni applicate ai prodotti non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali. L’aliquota differenziata autorizzata non supera i costi supplementari dimostrati.

3.   Eccetto in casi debitamente giustificabili, al vantaggio fiscale si applica un limite di 150 milioni di EUR all’anno.

Articolo 2

1.   Le autorità spagnole selezionano i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, tenendo conto dei criteri seguenti:

a)

è dimostrata l’esistenza di una produzione locale, la cui quota del mercato locale è pari almeno al 5 %;

b)

è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbe compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %;

c)

è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei costi della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.

2.   Le autorità spagnole possono derogare alle soglie fissate per le quote di mercato, di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in circostanze debitamente giustificate, tra cui:

a)

una produzione ad alto impiego di manodopera;

b)

una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale;

c)

una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche;

d)

una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate;

e)

la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie.

Articolo 3

Entro il 1o gennaio 2021 le autorità spagnole comunicano alla Commissione l’elenco iniziale dei prodotti cui si applicano esenzioni o riduzioni. Tali prodotti rientrano nelle categorie di prodotti di cui all’allegato I. Le autorità spagnole possono apportare modifiche all’elenco dei prodotti, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione.

Articolo 4

Entro il 30 settembre 2025, le autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione di controllo per consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione stabilite all’articolo 1 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato II.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22).

(3)  Decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17).

(4)  Decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 13).

(5)  Decisione n. 377/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 4).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, SECONDO LE CATEGORIE DI PRODOTTI DELLE VOCI DEL SISTEMA ARMONIZZATO

Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca

0203

0204

0207

0407

0603

0701

0703

0706

0708

0810

Industria estrattiva

2516

6801

6802

6810

Materiali da costruzione

2523

3816

3824

6809

7006

7007

7008

7009

7010

Sostanze chimiche

2804

2807

2811

2828

2853

3102

3105

3208

3209

3212

3213

3214

3304

3401

3402

3406

3814

3917

3920

3923

3925

4012

 

 

 

 

Industrie metallurgiche

7308

7309

7604

7608

7610

8415

8424

8907

9403

9404

9406

Industria alimentare e delle bevande

0210

0305

0403

0406

0901

1101

1102

1601

1602

1702

1704

1806

1901

1902

1904

1905

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2103

2105

2106

2201

2202

2203

2204

2208

2309

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabacco

2402

Tessili, cuoio e calzature

6109

6112

Carta

4808

4811

4818

4819

4821

4823

Arti grafiche

4909

4910

4911


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 4

1.   

Costi aggiuntivi stimati. Le autorità spagnole trasmettono una relazione di sintesi contenente dati sufficienti per valutare se sussistono costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno. Le informazioni fornite nella relazione di sintesi comprendono almeno i dati seguenti, nella misura in cui siano disponibili: costi dei fattori produttivi; costi dell’eccesso di scorte; costi delle attrezzature; costi supplementari di manodopera; e costi finanziari. Tali dati devono essere forniti in riferimento alle categorie di prodotti delle voci del sistema armonizzato, sulla base delle quattro cifre della nomenclatura combinata.

Detta relazione contiene una sintesi dei risultati di dettagliati studi ad hoc sui costi supplementari, che la Spagna continuerà a svolgere periodicamente.

2.   

Altre sovvenzioni. Le autorità spagnole trasmettono un elenco di tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all’ultraperifericità delle Isole Canarie a carico degli operatori economici.

3.   

Impatto sul bilancio pubblico. Le autorità spagnole compilano la tabella 1 indicando l’importo totale stimato (in EUR) delle imposte riscosse o non riscosse ai sensi del regime AIEM.

Tabella 1

Anno  (*1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Note  (*2)

Mancato gettito fiscale  (1)

 

 

 

 

 

 

 

Gettito fiscale — importazioni  (2)

 

 

 

 

 

 

 

Gettito fiscale — produzione locale  (3)

 

 

 

 

 

 

 

Note relative alla tabella 1:

4.   

Impatto sulla resa economica complessiva. Le autorità spagnole compilano la tabella 2 fornendo tutti i dati relativi all’impatto della riduzione delle imposte sullo sviluppo socioeconomico della regione. Gli indicatori richiesti nella tabella 2 si riferiscono all’andamento dei settori oggetto del sostegno comparato all’andamento economico generale della regione. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi sul rendimento economico complessivo della regione.

Tabella 2

Anno  (*3)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Note  (*4)

Valore aggiunto lordo regionale

 

 

 

 

 

 

 

Nei settori che beneficiano del sostegno  (4)

 

 

 

 

 

 

 

Occupazione regionale complessiva

 

 

 

 

 

 

 

Nei settori che beneficiano del sostegno  (4)

 

 

 

 

 

 

 

Numero di imprese attive

 

 

 

 

 

 

 

Nei settori che beneficiano del sostegno  (4)

 

 

 

 

 

 

 

Indice del livello dei prezzi — continente

 

 

 

 

 

 

 

Indice del livello dei prezzi — regione

 

 

 

 

 

 

 

Note relative alla tabella 2:

5.   

Specifiche relative al regime. Le autorità spagnole compilano le tabelle 3 e 4 per ciascun prodotto (NC4, NC6, NC8 o TARIC10 a seconda dei casi) e per anno (dal 2019 al 2024). L’elenco comprende soltanto i prodotti che beneficiano di aliquote fiscali differenziate. L’elenco comprende soltanto i prodotti che beneficiano di aliquote fiscali differenziate.

Tabella 3

Identificazione dei prodotti e delle aliquote applicate.

Prodotti che beneficiano del sostegno — codice NC (a 4, 6, 8 o 10 cifre)

Anno

Categoria NC4 approvata  (5)

Specifiche del codice  (6)

Aliquota fiscale esterna  (7)

Aliquota fiscale interna  (8)

Aliquota differenziata applicata  (9)

Note  ((**))

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

Note relative alla tabella 3:

Tabella 4

Quota di mercato dei prodotti che beneficiano del sostegno

Prodotti che beneficiano del sostegno — codice NC (a 4, 6, 8 o 10 cifre)  (*5)

Anno

Volume  (10)

Valore (in EUR)  (11)

Note  (*7)

 

 

produzione locale

unità

importazioni

Quota di mercato  (*6)

produzione locale

importazioni

Quota di mercato  (*6)

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative alla tabella 4:

6.   

Irregolarità. Le autorità spagnole forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, relative in particolare all’evasione fiscale o al contrabbando, riscontrate nel contesto dell’applicazione dell’autorizzazione. Esse forniscono informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.

 

7.   

Reclami. Le autorità spagnole forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all’applicazione dell’autorizzazione.

 


(1)   «Mancato gettito fiscale»: l’importo totale (in EUR) delle imposte non riscosse a causa delle aliquote differenziate applicate alla produzione locale (esenzioni/riduzioni). A livello di prodotto, si calcola moltiplicando il valore della produzione venduta sul mercato locale (vale a dire, deducendo le esportazioni) per l’aliquota differenziata applicata. L’indicatore si calcola sommando le stime a livello di prodotto.

(2)   «Gettito fiscale — importazioni»: l’importo totale (in EUR) dell’imposta riscossa sulle importazioni di prodotti tassabili.

(3)   «Gettito fiscale — produzione locale»: l’importo totale (in EUR) dell’imposta riscossa sui prodotti locali tassabili.

(*1)  Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni elencati.

(*2)  Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.

(4)   «Settori che beneficiano del sostegno»: si intendono i settori economici (definizione NACE o analoga) in cui la produzione beneficia prevalentemente (per volume di produzione) di riduzioni/esenzioni fiscali.

(*3)  Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni elencati.

(*4)  Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.

(5)   «Categoria NC4 approvata»: la categoria NC4 approvata nella presente decisione.

(6)   «Specifica del codice»: qualora un trattamento differente sia esteso a codici a 10 cifre differenti o sia basato su altre specifiche ad hoc delle definizioni NC/TARIC.

(7)   «Aliquota fiscale esterna»: l’aliquota fiscale applicata alle importazioni.

(8)   «Aliquota fiscale interna»: l’aliquota fiscale applicata alla produzione locale.

(9)   «Aliquota differenziata applicata»: la differenza tra aliquota esterna e interna.

((**))  Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.

(*5)  La prima colonna deve essere identica alla tabella precedente per consentire la corrispondenza dei dati.

(10)   «Volume»: nella colonna «unità» specificare l’unità di misura (tonnellate, ettolitri, pezzi, eccetera).

(11)   «Valore»: per le importazioni, coincide con l’importo imponibile.

(*6)   «Quota di mercato»: la quota di mercato si calcola deducendo le esportazioni di prodotti locali.

(*7)  Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.