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1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/1 |
DECISIONE (UE) 2020/1790 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
che autorizza il Portogallo ad applicare un’aliquota ridotta dell’accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 376/2014/UE del Consiglio (2) ha autorizzato il Portogallo ad applicare una riduzione dell’aliquota d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. Tale aliquota può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3), ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol. |
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(2) |
A febbraio 2019 le autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell’autorizzazione di cui alla decisione n. 376/2014/UE alle stesse condizioni e a estendere l’ambito di applicazione geografica al Portogallo continentale con una riduzione più contenuta, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. |
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(3) |
I produttori delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre incontrano difficoltà nell’accedere ai mercati esterni a quelle regioni, e i mercati locali e regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere determinati prodotti alcolici. Gli stessi produttori sostengono costi supplementari poiché le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Per di più, il trasporto verso le isole di talune materie prime e di determinati materiali di imballaggio che non sono prodotti localmente comporta ulteriori costi. |
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(4) |
Nel caso delle Azzorre, l’insularità è doppiamente grave, poiché esse si compongono di un gruppo di isole sparse su una vasta superficie. Il trasporto in queste regioni insulari e remote accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all’immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe tutta la produzione, soprattutto nel caso di quella relativa al rum. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari, specialmente a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia. |
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(5) |
La produzione del rum è aumentata in conseguenza di una maggiore produzione di canna da zucchero. Mentre parte del rum è invecchiato o utilizzato quale base per i liquori, le quantità invendute di rum sono immagazzinate con ulteriori supplementi di costo a carico dei produttori. Per effetto dei costi supplementari, i produttori delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre non sono in grado di competere con i produttori che operano al di fuori di queste regioni, a causa del prezzo più elevato del prodotto finale, e non possono pertanto accedere ad altri mercati. L’accesso al mercato nel Portogallo continentale con aliquote ridotte di accisa intende apportare una soluzione a tale problema. |
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(6) |
Al fine di evitare che sia arrecato grave danno allo sviluppo delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre e per tutelare il settore delle bevande alcoliche e i posti di lavoro creati in questo ambito in tali regioni, occorre rinnovare l’autorizzazione di cui alla decisione n. 376/2014/UE e ampliarne l’ambito di applicazione. |
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(7) |
La decisione n. 376/2014/UE si applica fino 31 dicembre 2020. Per motivi di chiarezza occorre adottare una nuova decisione che autorizzi il Portogallo ad applicare una riduzione dell’aliquota di accisa nelle regioni di Madera e delle Azzorre. |
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(8) |
Poiché l’agevolazione fiscale non eccede l’importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre e nel Portogallo continentale, la misura non compromette l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
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(9) |
Onde consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano a essere soddisfatte, è opportuno che il Portogallo presenti una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025. |
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(10) |
La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcol fissata conformemente all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, al rum, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati.
Articolo 2
In deroga all’articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcol fissata conformemente all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti che sono consumati nel Portogallo continentale nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, al rum, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti che sono consumati nel Portogallo continentale.
Articolo 3
1. Nella regione autonoma di Madera l’autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 dev’essere limitata ai seguenti prodotti:
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a) |
fino al 24 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell’allegato III del citato regolamento, e dal 25 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera»; |
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b) |
fino al 24 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali, e dal 25 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 33 e 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 prodotti da frutta o piante locali. |
2. Nella regione autonoma delle Azzorre, l’autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 dev’essere limitata ai seguenti prodotti:
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a) |
fino al 24 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 ottenuto da canna da zucchero regionale, e dal 25 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 ottenuto da canna da zucchero regionale; |
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b) |
fino al 24 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali, e dal 25 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, alle categorie 33 e 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 prodotti da frutta o piante locali; |
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c) |
fino al 24 maggio 2021 alle acquaviti ottenute da vino oppure da vinaccia o marc che presentano le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, e dal 25 maggio 2021 alle acquaviti ottenute da vino oppure da vinaccia o marc che presentano le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787. |
Articolo 4
L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol.
Articolo 5
L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’articolo 2 della presente decisione può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol.
Articolo 6
Entro il 30 settembre 2025 al più tardi, il Portogallo invia alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione fissate agli articoli 1 e 2 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato.
Articolo 7
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Articolo 8
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 15 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione n. 376/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).
(4) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(5) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Informazioni da includere nella relazione di controllo di cui all’articolo 6
1.
Costi aggiuntivi stimati: le informazioni devono essere fornite per ogni prodotto che beneficia della riduzione dell’aliquota d’accisa. Le autorità portoghesi compilano la tabella 1 fornendo almeno le informazioni indicate nel seguito, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. I dati forniti nella tabella 1 devono essere sufficienti per determinare se esistono costi supplementari, che accrescono il costo di prodotti ottenuti localmente rispetto ai prodotti realizzati altrove.Tabella 1
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MADERA (EUR) |
AZZORRE (EUR) |
Note (3) |
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Prezzo della canna da zucchero (per 100 kg) |
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Prezzo del frutto della passione (per 100 kg) |
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Prezzo del lime (per 100 kg) |
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Prezzo dell’alcol [per hlpa (1), al netto delle imposte] |
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Costo del trasporto (per kg) |
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Altri costi (2) |
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Note relative alla tabella 1:
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2.
Altre sovvenzioni: le autorità portoghesi compilano la tabella 2 per ciascuna regione, elencando tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all’ultraperifericità delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre a carico degli operatori economici.Tabella 2
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Misura di sostegno/aiuto (1) |
Periodo (2) |
Settore interessato (3) |
Dotazione finanziaria in EUR (4) |
Spesa annuale, in EUR (2019-2024) (5) |
Quota della dotazione attribuibile alla compensazione dei costi supplementari (6) |
Numero stimato delle imprese beneficiarie (7) |
Note (8) |
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[elenco] |
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Note relative alla tabella 2:
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3.
Impatto sul bilancio pubblico: le autorità portoghesi compilano la tabella 3 fornendo l’importo totale stimato (in EUR) delle imposte non riscosse a seguito dell’applicazione di aliquote di imposizione differenziata.Tabella 3
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Mancato gettito fiscale |
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4.
Impatto sulla resa economica complessiva: le autorità portoghesi compilano la tabella 4 per ciascuna regione fornendo tutti i dati relativi all’impatto della riduzione delle accise sullo sviluppo socioeconomico delle regioni. Gli indicatori richiesti nella tabella 4 si riferiscono all’andamento del settore oggetto del sostegno comparato all’andamento economico generale nella regione di Madera e nella regione delle Azzorre. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi relativi all’impatto sul rendimento economico complessivo che consentano l’analisi dell’impatto socioeconomico.Tabella 4
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Anno (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note (3) |
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Valore aggiunto lordo regionale |
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Nel settore che beneficia del sostegno (2) |
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Occupazione regionale complessiva |
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Nel settore che beneficia del sostegno (2) |
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Numero dei produttori attivi |
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Nel settore che beneficia del sostegno (2) |
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Indice del livello dei prezzi — Portogallo continentale |
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Indice del livello dei prezzi della regione |
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Numero dei turisti nella regione |
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Note relative alla tabella 4:
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5.
Specifiche relative al regime: le autorità portoghesi compilano la tabella 5 per ciascun prodotto e per ognuna delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.Tabella 5
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Quantità (in hlpa (1)] |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Produzione di liquori |
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Produzione di acquaviti |
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Produzione di rum |
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Liquori spediti verso il Portogallo continentale |
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Liquori spediti verso altri Stati membri |
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Liquori esportati verso paesi terzi |
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Acquaviti spedite verso il Portogallo continentale |
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Acquaviti spedite verso altri Stati membri |
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Acquaviti esportate verso paesi terzi |
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Rum spedito verso il Portogallo continentale |
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Rum spedito verso altri Stati membri |
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Rum esportato verso paesi terzi |
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Note relative alla tabella 5:
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6.
Irregolarità: le autorità portoghesi forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, relative in particolare all’evasione fiscale o al contrabbando, riscontrate nel contesto dell’applicazione dell’autorizzazione. Le autorità forniscono inoltre informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.|
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7.
Reclami: le autorità portoghesi forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all’applicazione dell’autorizzazione.|
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