30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/7


DECISIONE (UE) 2020/1782 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego («rete») per il periodo dal 17 giugno 2014 al 31 dicembre 2020.

(2)

La rete mira a modernizzare e a rafforzare i servizi pubblici per l’impiego (SPI), allo scopo di potenziarne la capacità, la qualità dei servizi, l’efficacia e l’efficienza. Tale scopo sarebbe conseguito mettendo a disposizione una piattaforma per comparare le loro prestazioni a livello di Unione, individuare le migliori prassi e stabilire un sistema di apprendimento reciproco al fine di contribuire al lavoro dignitoso e alla creazione di posti di lavoro inclusivi e sostenibili. La rete mira altresì a offrire agli SPI maggiori opportunità di contribuire allo sviluppo di politiche innovative, orientate al futuro e basate su elementi concreti, in linea con le iniziative programmatiche dell’Unione pertinenti e con gli obiettivi economici, sociali e occupazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

(3)

La rete è stata fondamentale nell’incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di responsabilità degli SPI e nel contribuire alla modernizzazione e al rafforzamento degli SPI. Una valutazione dell’attuazione della decisione n. 573/2014/UE indica che la rete ha avuto effetti positivi e individua gli insegnamenti tratti in base alle diverse attività ed esperienze. Inoltre, la rete ha aumentato la propria capacità e sviluppato misure innovative basate su elementi concreti al fine di attuare le politiche per l’occupazione.

(4)

Al fine di sfruttare i risultati ottenuti finora e di promuovere ulteriormente la cooperazione tra SPI, è opportuno prorogare il periodo per il quale la rete è istituita fino al 31 dicembre 2027.

(5)

La rete dovrebbe potenziare la cooperazione tra i suoi membri e sviluppare iniziative congiunte volte a scambiare informazioni e migliori prassi in tutti i settori operativi degli SPI, offrendo analisi comparative e consulenza e promuovendo iniziative innovative di inserimento professionale. In tale contesto, e ove opportuno, si dovrebbe prestare attenzione alla cooperazione tra SPI per agevolare l’integrazione e l’assistenza delle persone cui si applicano le norme dell’Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il lavoro della rete dovrebbe consentire un raffronto inclusivo, basato su elementi concreti e orientato alle prestazioni di tutti gli SPI, al fine di poter determinare le migliori prassi nei loro settori di attività, contribuendo a migliorare la progettazione e la realizzazione dei servizi per l’impiego nell’ambito delle loro specifiche competenze. Le iniziative dalla rete dovrebbero migliorare l’efficacia degli SPI e contribuire a un impiego più efficiente dei fondi pubblici.

(6)

La rete dovrebbe sostenere l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che tra i suoi principi comprende la fornitura di un sostegno attivo all’occupazione. Dovrebbe inoltre contribuire a una transizione socialmente giusta verso un’economia verde, come pure all’attuazione dei principi e degli obiettivi pertinenti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso il potenziamento di una crescita economica e un’occupazione inclusive e sostenibili nonché un lavoro dignitoso per tutti.

(7)

La rete dovrebbe continuare a intensificare e rafforzare la cooperazione sistematica e strutturale con altre pertinenti parti interessate del mercato del lavoro, comprese in particolare le agenzie dell’Unione in materia di occupazione, politiche sociali, parità di genere, istruzione e formazione, nonché le parti sociali, i prestatori di servizi nei settori dell’occupazione e degli affari sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi vulnerabili e le autorità locali e regionali al fine di promuovere sinergie, scambiare le migliori prassi e garantire un quadro programmatico coerente, se del caso.

(8)

Il ruolo degli SPI nel fornire servizi più efficaci per le persone in cerca di occupazione e per le imprese dovrebbe essere adeguatamente sostenuto a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale, con risorse umane e sostegno finanziario sufficienti per la formazione del personale e le attrezzature. Gli Stati membri dovrebbero dotare gli SPI delle risorse necessarie per potere far fronte con successo alla digitalizzazione dell’economia, all’evoluzione dei modelli di lavoro, comprese le emergenti economie delle piattaforme, e agli sviluppi sociali e demografici.

(9)

Il sostegno finanziario dell’Unione alla rete dovrebbe essere reso disponibile conformemente al quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(10)

La rete e le sue iniziative dovrebbero essere finanziate in conformità della pianificazione finanziaria dell’Unione, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(11)

Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati nell’ambito delle attività per l’apprendimento reciproco e attuati nei singoli SPI, gli Stati membri dovrebbero avere accesso al finanziamento dei pertinenti programmi dell’Unione.

(12)

Al fine di garantire la continuità delle attività della rete, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 573/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 573/2014/UE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituita una rete dell’Unione dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) («rete») per il periodo dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. La rete conduce le iniziative di cui all’articolo 4.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Lo scopo della presente decisione è incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri mediante la rete nel settore dell’occupazione, nell’ambito dei settori di responsabilità degli SPI, al fine di contribuire all’attuazione delle politiche in materia di occupazione dell’Unione. Ciò contribuirà anche all’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostenendo in tal modo:»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutti i gruppi sociali vulnerabili con alti tassi di disoccupazione, specialmente i lavoratori più anziani e i giovani disoccupati al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (“NEET”), nonché le persone con disabilità e le persone soggette a discriminazioni per molteplici motivi;»;

c)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

il migliore funzionamento e l’inclusività dei mercati del lavoro;

c bis)

la parità di genere;

d)

l’individuazione delle carenze di competenze e la fornitura di informazioni in merito alla loro entità e ubicazione, nonché una migliore corrispondenza delle competenze delle persone in cerca di lavoro con le esigenze dei datori di lavoro, anche attraverso l’individuazione delle necessità per la formazione professionale, come pure l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro e la prevenzione della disoccupazione, ad esempio attraverso la consulenza e la formazione professionali;»;

3)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

il contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e genere e per i gruppi vulnerabili;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

contribuire a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, alla luce delle politiche sociali e in materia di occupazione dell’Unione e tenendo conto del pilastro europeo dei diritti sociali, del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché delle sfide connesse alla digitalizzazione, all’evoluzione del mondo del lavoro e dei modelli di lavoro nonché ai cambiamenti demografici;»;

c)

le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

l’adozione e l’attuazione del programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere e i dettagli relativi all’attuazione dell’apprendimento comparativo, nonché le strategie di divulgazione e cooperazione;

g)

la promozione e la condivisione delle migliori prassi sull’identificazione dei NEET, sullo sviluppo di iniziative volte a garantire che tali giovani acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere sul mercato del lavoro, nonché sull’integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo termine e di altri gruppi vulnerabili.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le pertinenti parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi sociali e per l’impiego e le parti sociali, e ove opportuno, le agenzie dell’Unione nei settori dell’occupazione, delle politiche sociali, della parità di genere, dell’istruzione e della formazione, organizzazioni che rappresentano i disoccupati o altri gruppi vulnerabili, gli organismi per la parità, le organizzazioni per la formazione professionale, le ONG che operano nei settori dell’occupazione e della transizione giusta nonché le autorità regionali e locali, coinvolgendole nelle attività e negli incontri pertinenti della rete e scambiando con loro informazioni e dati. Ove opportuno, la rete può procedere a scambi di migliori prassi con i pertinenti servizi pubblici per l’impiego di paesi terzi.»;

5)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato all’interno di quest’ultima. Il segretariato, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, prepara le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale della rete. Il segretariato coopera strettamente con il segretariato dell’EMCO, al fine di coordinare le iniziative e di incrementare la cooperazione tra la rete e l’EMCO.»;

6)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Sostegno finanziario

Le risorse complessive necessarie per l’attuazione della presente decisione sono messe a disposizione conformemente al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario.»;

7)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La delega di potere di cui all’articolo 8 è conferita alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.»;

8)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Riesame

Entro il 30 settembre 2026 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione valuta, tra l’altro, la misura in cui la rete ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 30 ottobre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2020.

(3)  Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).