23.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 393/3


DECISIONE DI ESECUZIONE2020/1745DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2020

relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all’applicazione provvisoria di talune disposizioni dell’acquis di Schengen in Irlanda

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/192/CE, e in conformità dell’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo n. 19»), il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen.

(2)

In conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della decisione 2002/192/CE, le disposizioni di cui all’articolo 1 di tale decisione hanno effetto tra l’Irlanda, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto, quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione per decisione di esecuzione adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all’articolo 1 del protocollo n. 19 e del rappresentante del governo dell’Irlanda. Il Consiglio può fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.

(3)

L’8 gennaio 2018, l’Irlanda ha espresso l’intenzione di avviare l’attuazione delle seguenti parti dell’acquis di Schengen: il sistema d’informazione Schengen (SIS) e le relative norme in materia di protezione dei dati.

(4)

Con lettera del 7 luglio 2020, l’Irlanda ha espresso l’intenzione di avviare l’attuazione delle seguenti parti dell’acquis di Schengen: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, cooperazione di polizia e articolo 26 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (2). In tale lettera, l’Irlanda ha inoltre espresso la sua intenzione di applicare l’articolo 27 della convenzione di Schengen, includendo la direttiva 2002/90/CE del Consiglio (3) e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (4) che costituiscono i suoi successivi sviluppi nonché la decisione 2008/149/GAI del Consiglio (5) e la decisione 2011/349/UE del Consiglio (6), a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Per quanto riguarda la decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 (7), è intenzione dell’Irlanda avviare l’attuazione di tale decisione a decorrere dal 1o luglio 2022.

(5)

L’Irlanda ha poi indicato di essere ora pronta ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1 della decisione 2002/192/CE, nella misura in cui si riferiscono al funzionamento del SIS («le disposizioni che si riferiscono al funzionamento del SIS»), alla cooperazione giudiziaria, alla cooperazione in materia di stupefacenti, alla cooperazione di polizia e all’articolo 26 della convenzione di Schengen, ad eccezione dell’articolo 27 della convenzione di Schengen e le decisioni 2008/149/GAI e 2011/349/UE e della decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994, che dovrebbero essere attuate in una fase successiva.

(6)

Per quanto riguarda la valutazione dell’Irlanda al fine di verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione delle parti pertinenti dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda ha chiesto di partecipare siano soddisfatte, si applica il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (8). Tuttavia, dato che alcune delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda partecipa si dovrebbero applicare in via provvisoria, e che le valutazioni saranno effettuate solo in una fase successiva, è necessario semplificare le procedure per il follow-up e il monitoraggio di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 qualora le valutazioni dimostrino che l’Irlanda non soddisfa le condizioni per l’applicazione delle parti pertinenti dell’acquis di Schengen.

(7)

Il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Una volta applicabile, tale regolamento sostituirà la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (10), che attualmente si applica a tali questioni.

(8)

Il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati è una condizione preliminare per l’applicazione provvisoria delle disposizioni relative al funzionamento del SIS. In linea con il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sulla base dei programmi di valutazione pluriennali e annuali della Commissione istituiti ai sensi di tale regolamento, la valutazione sulla protezione dei dati si è svolta tra il 19 e il 23 novembre 2018 e la Commissione ha adottato una relazione di valutazione il 9 agosto 2019.

(9)

La relazione di valutazione ha concluso che l’Irlanda soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE, in relazione alla protezione dei dati, consentendo così che tali disposizioni abbiano effetto per l’Irlanda.

(10)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione (11) è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il sistema nazionale d’Irlanda (N.SIS) è pronto per essere integrato nel SIS.

(11)

Avendo l’Irlanda introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari, è possibile fissare la data a decorrere dalla quale le disposizioni relative al funzionamento del SIS dovrebbero essere applicate in via provvisoria in Irlanda. L’applicazione della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento all’Irlanda dei dati SIS nonché delle informazioni supplementari e dei dati complementari. L’uso concreto di questi scambi di dati permetterebbe di verificare la corretta applicazione delle disposizioni relative al funzionamento del SIS in Irlanda attraverso le procedure di valutazione Schengen applicabili.

(12)

Dato che l’acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente, il Consiglio ritiene che qualsiasi applicazione parziale da parte dell’Irlanda delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui partecipa debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l’insieme dell’acquis. Pertanto, per applicare in via provvisoria le disposizioni che relative al funzionamento del SIS è necessario che l’Irlanda applichi in via provvisoria le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la cooperazione giudiziaria, la cooperazione in materia di stupefacenti, la cooperazione di polizia e l’articolo 26 della convenzione di Schengen a decorrere dalla stessa data della messa in applicazione in via provvisoria delle disposizioni relative al funzionamento del SIS, vale a dire a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

(13)

Entro sei mesi dalla data dell’applicazione della presente decisione, dovrebbero essere effettuate in Irlanda visite di valutazione al fine di verificare il corretto funzionamento del SIS nonché la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI. Entro 12 mesi dalla data dell’applicazione della presente decisione, dovrebbero essere inviati i questionari di valutazione ed effettuate le visite in Irlanda, se del caso, per valutare l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardante la cooperazione giudiziaria, la cooperazione in materia di stupefacenti, la cooperazione di polizia e l’articolo 26 della convenzione di Schengen, al fine di dimostrare che sono soddisfatti i requisiti relativi a tutta la legislazione pertinente e alle attività operative.

(14)

Tenuto conto dell’importanza della coerenza nell’applicazione dell’acquis di Schengen e dell’importanza del SIS come misura compensativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e dato che alcune disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda partecipa dovrebbero essere applicate in via provvisoria, e le valutazioni saranno effettuate solo in una fase successiva, dovrebbe essere istituito un meccanismo per revocare l’accesso operativo dell’Irlanda al SIS («meccanismo per revocare l’accesso operativo dell’Irlanda al SIS») qualora tali valutazioni concludano che non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento del SIS da parte dell’Irlanda. Lo stesso meccanismo dovrebbe applicarsi qualora le valutazioni concludano che l’Irlanda non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative alla cooperazione giudiziaria, alla cooperazione in materia di stupefacenti, alla cooperazione di polizia e all’articolo 26 della convenzione di Schengen, necessarie per il buon funzionamento del SIS. In entrambi i casi, dovrebbe cessare il diritto dell’Irlanda di avere accesso operativo al SIS. Il Consiglio dovrebbe fissare a tale scopo, mediante decisione di esecuzione, una data a decorrere dalla quale le disposizioni relative al funzionamento del SIS dovrebbero cessare di applicarsi all’Irlanda, e adottare il regime transitorio necessario per procedere allo scambio di informazioni supplementari per quanto riguarda le segnalazioni introdotte nel SIS prima di tale data. Eu-LISA dovrebbe provvedere alle disposizioni necessarie per scollegare l’Irlanda dal SIS.

(15)

Con la presente decisione dovrebbero pertanto essere messe provvisoriamente in applicazione le disposizioni relative al funzionamento del SIS e le rimanenti disposizioni di cui all’articolo 1 della decisione 2002/192/CE, fatta eccezione per l’articolo 27 della convenzione di Schengen, nonché per le decisioni 2008/149/GAI e 2011/349/UE del Consiglio e la decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 che dovrebbero essere messi in applicazione in data successiva. Previo positivo completamento delle valutazioni riguardanti le disposizioni messe provvisoriamente in applicazione, e fatto salvo il meccanismo di revoca dell’accesso operativo al SIS dell’Irlanda, entro 24 mesi dalla data di applicazione della presente decisione, il Consiglio dovrebbe esaminare la situazione al fine di adottare, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2002/192/CE in combinato disposto con l’articolo 4 del protocollo n. 19, una decisione di esecuzione che fissi la data per la loro applicazione definitiva.

(16)

Per quanto riguarda l’articolo 27 della convenzione di Schengen e le decisioni 2008/149/GAI e 2011/349/UE, l’Irlanda dovrebbe applicarli in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2022 al più tardi. Per quanto riguarda la decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994, l’Irlanda dovrebbe applicarla in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2022 al più tardi. L’Irlanda dovrebbe notificare al Consiglio la data a decorrere dalla quale avvierà l’attuazione di tali disposizioni di conseguenza.

(17)

Il regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ha abrogato le decisioni del Comitato esecutivo appartenenti all’ acquis di Schengen e di cui all’articolo 1, lettera c), della decisione 2002/192/CE poiché erano diventati obsoleti. Tali decisioni pertanto non dovrebbero essere applicate dall’Irlanda. Tale è il caso delle decisioni del Comitato esecutivo SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti), SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia) e SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev. (accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali).

(18)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14).

(19)

Conformemente all’articolo 2 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’instaurazione di diritti e obblighi tra l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dall’altro, nei settori dell’acquis di Schengen che riguardano tali Stati (15), il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen è stato consultato, in conformità dell’articolo 4 del suddetto accordo, in merito alla preparazione della presente decisione.

(20)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere G, H e I, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (17).

(21)

A norma dell’articolo 5 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il comitato misto, istituito a norma dell’articolo 3 dello stesso, è stato informato che è in preparazione la presente decisione.

(22)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, H e I, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (19),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE, nella misura in cui si riferiscono alla protezione dei dati, tra cui le disposizioni pertinenti degli atti che costituiscono gli sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dopo l’adozione della decisione 2002/192/CE ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono messe in applicazione e si applicano all’Irlanda nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia a decorrere dall’1 gennaio 2021.

2.   Le disposizioni seguenti, tra cui le disposizioni pertinenti degli atti che costituiscono gli sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dopo l’adozione della decisione 2002/192/CE ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono messe in applicazione e si applicano all’Irlanda nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia in via provvisoria e alle condizioni specificate nella presente decisione, a decorrere dall’1 gennaio 2021:

a)

le disposizioni di cui all’articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), della decisione 2002/192/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS; e

b)

e rimanenti disposizioni di cui all’articolo 1 della decisione 2002/192/CE.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

l’articolo 27 della convenzione di Schengen, comprese la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI, che costituiscono i suoi successivi sviluppi, nonché le decisioni 2008/149/GAI e 2011/349/UE sono messe in applicazione e si applicano in Irlanda in via provvisoria al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2022;

b)

la decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 è messa in applicazione e si applica in Irlanda in via provvisoria al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2022.

L’Irlanda notifica al Consiglio la data a decorrere dalla quale avvierà l’attuazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4.   A decorrere dal 4 gennaio 2021 le segnalazioni SIS definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/533/GAI, e di cui ai capi V (segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione), VI (segnalazione di persone scomparse), VII (segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario), VIII (segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) e IX (segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale) di tale decisione, nonché le informazioni supplementari e i dati complementari definiti ai sensi del relativo articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), connessi a tali segnalazioni, sono messi a disposizione dell’Irlanda in conformità di tale decisione.

5.   A decorrere dal 15 marzo 2021 l’Irlanda inserisce i dati nel SIS e utilizza i dati SIS nonché le informazioni supplementari e i dati complementari di cui al paragrafo 4, in conformità della decisione 2007/533/GAI.

Articolo 2

1.   Entro il 30 giugno 2021 sono effettuate visite di valutazione in Irlanda in conformità delle procedure pertinenti previste dal regolamento (UE) n. 1053/2013, per verificare il corretto funzionamento del SIS e la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI.

2.   Entro il 31 dicembre 2021 sono inviati questionari e sono effettuate visite di valutazione in Irlanda in conformità delle procedure pertinenti previste dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare se i requisiti relativi all’insieme della legislazione e delle attività operative pertinenti sono soddisfatti e se le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardante la cooperazione giudiziaria, la cooperazione in materia di stupefacenti, la cooperazione di polizia e l’articolo 26 della convenzione di Schengen è applicato correttamente.

3.   Le relazioni di valutazione redatte conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 1053/2013 tengono conto dello stato di preparazione per l’applicazione o, se del caso, per l’applicazione provvisoria, da parte dell’Irlanda, delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione.

4.   Le relazioni di valutazione sono presentate al Consiglio. Tali relazioni di valutazione stabiliscono se le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni nel settore specifico sono soddisfatte dall’Irlanda. Qualora una relazione di valutazione relativa a uno dei settori seguenti: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, cooperazione di polizia e articolo 26 della convenzione di Schengen, concluda che le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen in Irlanda in tale settore non sono soddisfatte da quest’ultima, tale relazione di valutazione indica espressamente se e in che modo la mancata attuazione di tali condizioni incida sul corretto funzionamento del SIS. Alla luce dei risultati e delle valutazioni contenute in tali relazioni di valutazione, si applica l’articolo 15 del regolamento (UE) 1053/2013.

5.   In deroga all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1053/2013, l’Irlanda presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto a correggere le carenze riscontrate nelle relazioni di valutazione entro un mese dalla data di adozione delle raccomandazioni di cui all’articolo 15 di tale regolamento.

Qualora la Commissione concluda nella sua valutazione che il piano d’azione presentato dall’Irlanda è inadeguato o se la relazione di valutazione identifichi alcuna carenza che incide seriamente sul corretto funzionamento del SIS e tale carenza non sia stata corretta dall’Irlanda entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione delle raccomandazioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, cessa il diritto dell’Irlanda di avere accesso operativo al SIS fino a quando le condizioni per l’applicazione di tali disposizioni non siano soddisfatte da parte dell’Irlanda.

Per stabilire se l’Irlanda abbia corretto le carenze riscontrate e se siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione alla fine del periodo di sei mesi di cui al secondo comma. La Commissione trasmette tale valutazione anche al Parlamento europeo.

Qualora la valutazione concluda che le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen necessarie per il corretto funzionamento del SIS non sono soddisfatte dall’Irlanda, il Consiglio, entro un mese dalla data di tale valutazione, mediante un atto di esecuzione:

a)

fissa la data a decorrere dalla quale l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 1, paragrafi 4 e 5, nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono al funzionamento del SIS, cessano di applicarsi; e

b)

adotta le misure transitorie necessarie per assicurare lo scambio di informazioni supplementari per quanto riguarda le segnalazioni introdotte nel SIS prima della data di cui alla lettera a) del presente comma.

Eu-LISA provvede alle disposizioni necessarie per scollegare l’Irlanda dal SIS.

Se del caso, il Consiglio esamina la situazione ai fini dell’adozione di una nuova decisione mediante un atto di esecuzione che fissa la data per l’applicazione provvisoria da parte dell’Irlanda delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, previo positivo completamento delle valutazioni, entro il 31 dicembre il Consiglio esamina la situazione, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2002/192/CE, in combinato disposto con l’articolo 4 del protocollo n. 19, al fine di adottare una decisione di esecuzione che fissi la data per l’applicazione definitiva da parte dell’Irlanda delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.

La decisione di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo tiene conto dello stato di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2020

Per il Consiglio

Il president

M. ROTH


(1)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(2)  Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

(3)  Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

(4)  Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

(5)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(6)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(7)  Decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all’articolo 75 (SCH/Com-ex (94) 28 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 463).

(8)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(10)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 31).

(12)  Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 6).

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(14)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(15)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(18)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(19)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO SVILUPPI DELL’ACQUIS DI SCHENGEN CHE SONO MESSI IN APPLICAZIONE IN VIA PROVVISORIA NEI CONFRONTI DELL’IRLANDA

1.   

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della convenzione) (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

2.   

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).

3.   

Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (disposizioni di cui all’articolo 15 del protocollo) (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1).

4.   

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17(1).

5.   

Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1(2).

6.   

Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27).

7.   

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

8.   

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

9.   

Decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 31).

10.   

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

11.   

Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50(3).

12.   

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1(1).

13.   

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

14.   

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

15.   

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

16.   

Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88).

17.   

Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (GU L 107, 6.4.2020, pag. 1).


(1)  Detta disposizione produrrà effetti a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(2)  Detta disposizione produrrà effetti a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(3)  Detta disposizione produrrà effetti a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2022.