17.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 384/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1714 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell’uso di combustibili alternativi e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 per quanto riguarda le luci di posizione posteriori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 febbraio 2020 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy SpA, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe e Volkswagen Nutzfahrzeuge hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «prima richiesta») a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione (3) per modificare il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria M1.

(2)

Il 21 aprile 2020, i costruttori FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «seconda richiesta») a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per tenere conto dell’uso del gas di petrolio liquefatto (GPL), del gas naturale compresso (GNC) e dell’etanolo (E85).

(3)

La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle «linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011» (revisione luglio 2018 (V2)] (4).

(4)

Nella prima richiesta i richiedenti hanno presentato domanda di modifica del metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per consentire che le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna siano applicate ai veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (5), è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

(5)

A sostegno della loro richiesta i richiedenti hanno fornito elementi di prova da cui emerge che, a causa del basso grado di elettrificazione della categoria specifica dei veicoli NOVC-HEV in questione, non è possibile determinare un coefficiente di correzione del CO2 statisticamente significativo, come indicato al punto 4.1.2 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

(6)

Tenuto conto delle argomentazioni presentate, dato il basso grado di elettrificazione, i veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2, al fine di calcolare i risparmi di CO2 connessi alla tecnologia innovativa in questione, possono essere considerati equivalenti ai veicoli con motori a combustione interna. Di conseguenza, le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, dovrebbero applicarsi alla categoria specifica di veicoli NOVC-HEV in questione. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, il metodo di prova dovrebbe restare invariato.

(7)

Per quanto riguarda la seconda richiesta, è giustificato chiarire il metodo di prova aggiungendo il fattore di conversione del carburante e quello del consumo di energia per i combustibili GPL e GNC. Considerata la disponibilità limitata di E85 sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non si ritiene tuttavia giustificato operare una distinzione tra questo carburante e la benzina ai fini della metodologia di prova.

(8)

Tenendo conto delle nuove informazioni sui fattori di utilizzo delle luci d’angolo e delle luci di curva statica, è opportuno sostituire i fattori di utilizzazione esistenti per tali luci, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, con fattori più prudenti, come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione (6).

(9)

Al fine di garantire la certezza del diritto, per un determinato periodo i costruttori dovrebbero poter presentare alle autorità di omologazione domande di certificazione dei risparmi di CO2 in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 nella versione del 28 giugno 2019. Le modifiche di cui alla presente decisione non incidono sulla validità delle certificazioni rilasciate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 in detta versione.

(10)

Nella domanda approvata con decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 sono stati forniti elementi di prova da cui si evince che l’uso di luci a LED efficienti nelle luci di posizione posteriori non supera la soglia di penetrazione nel mercato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (7) e che tali luci avrebbero dovuto pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339. È pertanto opportuno modificare tale decisione per includervi le luci di posizione posteriori.

(11)

Poiché i risparmi di CO2 certificati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a decorrere dall’anno civile 2021, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1119 e (UE) 2020/1339.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificata come segue:

1)

all’articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2bis

Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

a)

per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

b)

per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»;

2)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Periodo transitorio e codici di innovazione ecocompatibile

1)   Fino al 24 marzo 2021 il costruttore può chiedere all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione nella versione del 28 giugno 2019. In tal caso, nella documentazione di omologazione è inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 28.

2)   Se il costruttore chiede all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione senza fare riferimento alla versione del 28 giugno 2019, nella documentazione di omologazione viene inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 37.

3)   I risparmi di CO2 registrati in riferimento ai codici di innovazione ecocompatibile n. 28 o n. 37 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.»;

3)

l’allegato è così modificato:

a)

il punto 2 è così modificato:

i)

la voce CF è sostituita dalla seguente:

 

«CF — fattore di conversione come definito nella tabella 5»,

ii)

la voce Vpe è sostituita dalla seguente:

 

«Vpe — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 4»,

b)

il punto 4.1.1 è così modificato:

i)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«4.1.1.

Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 »,

ii)

La tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh]

Benzina/E85

0,264

Benzina/E85 turbo

0,280

Gasolio

0,220

GPL

0,342

GPL turbo

0,363

 

Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh]

GNC (G20)

0,259

GNC (G20) turbo

0,275»

iii)

il termine: «CF: fattore di conversione (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 5:» è sostituito dal seguente:

 

«CF: fattore di conversione quale definito nella tabella 5.»;

iv)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Fattore di conversione dei carburanti

Tipo di carburante

Fattore di conversione (CF) [gCO2/l]

Benzina/E85

2 330

Gasolio

2 640

GPL

1 629

 

Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3]

GNC (G20)

1 795 »

v)

nella tabella 6 le voci relative alla luce d’angolo e alla luce di curva statica sono sostituite dalle seguenti:

«Luce d’angolo

0,019

Luce di curva statica

0,039»

c)

il punto 4.1.2 è così modificato:

i)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«4.1.2.

Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.1.1»,

ii)

il titolo della tabella 7 è sostituito dal seguente:

 

«Efficienza del convertitore CC-CC per diverse architetture delle luci del veicolo»,

d)

il punto 4.2 è così modificato:

i)

il titolo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.

Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 »,

ii)

il titolo del punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.

Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.2.1».

Articolo 2

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunta la lettera n) seguente:

«n)

luce di posizione posteriore.»;

2)

L’allegato è così modificato:

a)

nella tabella 3 è aggiunta la voce seguente:

«Luce di posizione posteriore

12»,

b)

nella tabella 4 è aggiunta la voce seguente:

«Luce di posizione posteriore

0,36».

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 67).

(4)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(5)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (GU L 313 del 28.9.2020, pag. 4).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).