30.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 362/30


DECISIONE (UE) 2020/1587 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2020

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2020 una proposta che precisi a) l’importo della terza frazione del contributo per il 2020, e b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle esigenze effettive.

(2)

Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per ll’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano anzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo («10°FES») per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo («11° FES») per la Commissione.

(4)

Il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione (UE) 2019/1800 (3), la quale fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,

(5)

A norma degli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), il Regno Unito resta parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non è riutilizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2020 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il president

M. ROTH


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9).

(4)  GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1.


ALLEGATO

STATI MEMBRI e REGNO UNITO

Ripartizione 10° FES, in %

Ripartizione 11° FES, in %

Terza frazione 2020 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11° FES

10° FES

BELGIO

3,53

3,24927

32 492 700,00

3 530 000,00

36 022 700,00

BULGARIA

0,14

0,21853

2 185 300,00

140 000,00

2 325 300,00

CECHIA

0,51

0,79745

7 974 500,00

510 000,00

8 484 500,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

19 804 500,00

2 000 000,00

21 804 500,00

GERMANIA

20,50

20,57980

205 798 000,00

20 500 000,00

226 298 000,00

ESTONIA

0,05

0,08635

863 500,00

50 000,00

913 500,00

IRLANDA

0,91

0,94006

9 400 600,00

910 000,00

10 310 600,00

GRECIA

1,47

1,50735

15 073 500,00

1 470 000,00

16 543 500,00

SPAGNA

7,85

7,93248

79 324 800,00

7 850 000,00

87 174 800,00

FRANCIA

19,55

17,81269

178 126 900,00

19 550 000,00

197 676 900,00

CROAZIA

0,00

0,22518

2 251 800,00

0,00

2 251 800,00

ITALIA

12,86

12,53009

125 300 900,00

12 860 000,00

138 160 900,00

CIPRO

0,09

0,11162

1 116 200,00

90 000,00

1 206 200,00

LETTONIA

0,07

0,11612

1 161 200,00

70 000,00

1 231 200,00

LITUANIA

0,12

0,18077

1 807 700,00

120 000,00

1 927 700,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

2 550 900,00

270 000,00

2 820 900,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

6 145 600,00

550 000,00

6 695 600,00

MALTA

0,03

0,03801

380 100,00

30 000,00

410 100,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

47 767 800,00

4 850 000,00

52 617 800,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

23 975 700,00

2 410 000,00

26 385 700,00

POLONIA

1,30

2,00734

20 073 400,00

1 300 000,00

21 373 400,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

11 967 900,00

1 150 000,00

13 117 900,00

ROMANIA

0,37

0,71815

7 181 500,00

370 000,00

7 551 500,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

2 245 200,00

180 000,00

2 425 200,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

3 761 600,00

210 000,00

3 971 600,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

15 090 900,00

1 470 000,00

16 560 900,00

SVEZIA

2,74

2,93911

29 391 100,00

2 740 000,00

32 131 100,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

146 786 200,00

14 820 000,00

161 606 200,00

TOTALE UE-27 e REGNO UNITO

100,00

100,00

1 000 000 000,00

100 000 000,00

1 100 000 000,00