28.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 358/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1567 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2020
relativa al sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1896 prevede il rafforzamento del mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») e la fornitura delle capacità necessarie nella forma di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea («corpo permanente»). |
(2) |
Il corpo permanente deve comprendere personale operativo inviato dagli Stati membri. Per garantire che gli Stati membri siano in grado di mettere a disposizione tale personale, è opportuno istituire un sistema finanziario volto ad agevolare lo sviluppo delle risorse umane interessate. |
(3) |
Il sostegno finanziario dovrebbe essere fornito sotto forma di un pagamento annuale corrisposto dall’Agenzia agli Stati membri dopo la fine dell’anno N. L’Agenzia dovrebbe inoltre poter concedere un pagamento anticipato prima della fine dell’anno N su richiesta di uno Stato membro. |
(4) |
L’articolo 61, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/1896 stabilisce le formule per il calcolo del pagamento annuale corrispondente alle diverse categorie di personale operativo del corpo permanente. Il sostegno finanziario da concedere deve essere determinato in larga misura in funzione del livello di partecipazione degli Stati membri al corpo permanente per le categorie 2 e 3 del personale. È altresì opportuno includere nel sistema di sostegno finanziario un meccanismo volto a compensare, in alcuni casi, i servizi nazionali degli Stati membri di provenienza del personale statutario che l’Agenzia deve assumere («finanziamento della categoria 1»). |
(5) |
Le formule per il calcolo del pagamento annuale dovrebbero basarsi sull’importo di riferimento di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896. |
(6) |
A fini di semplificazione e per garantire un coordinamento efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un’autorità centrale nazionale responsabile della gestione del sostegno finanziario. Un punto di contatto nazionale designato a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1896 può altresì essere designato come autorità centrale nazionale. |
(7) |
Al fine di agevolare la preparazione delle richieste di pagamento, l’Agenzia dovrebbe fornire agli Stati membri le informazioni pertinenti, in particolare in merito agli importi di riferimento e al numero di persone assunte dall’Agenzia presso i servizi nazionali. |
(8) |
Onde compensare gli investimenti effettuati dagli Stati membri per formare il nuovo personale che sostituisce quello che abbandona i servizi nazionali, l’Agenzia dovrebbe prendere in considerazione solo il personale che ha definitivamente cessato il rapporto istituzionale con le autorità nazionali interessate o lo ha sospeso durante il periodo dell’assunzione da parte dell’Agenzia. |
(9) |
Affinché siano soddisfatte le condizioni relative al finanziamento della categoria 2 del personale operativo, è opportuno misurare l’aumento reale degli effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali rispetto alla situazione al 30 aprile 2019, giorno successivo al raggiungimento dell’accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul testo divenuto regolamento (UE) 2019/1896. Il calcolo dovrebbe tenere conto degli effettivi complessivi di tutte le principali autorità che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi o, nel caso di autorità aventi un mandato più ampio rispetto alle attività operative dell’Agenzia sostenute tramite il corpo permanente, degli effettivi delle entità interessate all’interno di tali autorità che contribuiscono tramite distacchi. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero predisporre meccanismi e procedure che consentano di evitare irregolarità e frodi nell’ambito del sistema di sostegno finanziario. Al fine di limitare il più possibile gli oneri amministrativi e i relativi costi, tali procedure e meccanismi dovrebbero essere mirati alla luce delle valutazioni del rischio. |
(11) |
Per quanto riguarda l’obiettivo che consiste nel sostenere la preparazione degli Stati membri a contribuire al corpo permanente, è importante che il sostegno finanziario sia effettivamente messo a disposizione quanto prima. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore sin dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(12) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(13) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3). |
(14) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (4). |
(15) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (5). |
(16) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la guardia di frontiera e costiera europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«coefficiente correttore»: la percentuale applicata alla retribuzione dei funzionari espatriati per tener conto delle differenze in termini di livello dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi nella sede di servizio rispetto alla città di riferimento, quale stabilita da Eurostat (6); |
(2) |
«anno N»: l’anno, che va dal 1o gennaio al 31 dicembre, nel corso del quale uno Stato membro deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 per avere diritto a ricevere il sostegno finanziario; |
(3) |
«pagamento annuale»: un pagamento effettuato dall’Agenzia allo Stato membro interessato dopo la fine dell’anno N; |
(4) |
«pagamento anticipato»: un pagamento effettuato dall’Agenzia allo Stato membro interessato prima della fine dell’anno N in anticipo rispetto al pagamento annuale; |
(5) |
«effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali»: gli effettivi complessivi delle entità specifiche all’interno delle principali autorità nazionali o, se del caso, di tutte le principali autorità nazionali che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) 2019/1896. |
Articolo 2
Informazioni fornite dall’Agenzia
1. Entro il 31 gennaio dell’anno N, l’Agenzia comunica agli Stati membri gli importi di riferimento per l’anno in questione per Stato membro, tenuto conto del rispettivo coefficiente correttore.
2. Per calcolare gli importi di riferimento, l’Agenzia tiene conto degli ultimi valori pertinenti disponibili per lo stipendio di un agente contrattuale del gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, adeguati mediante il coefficiente correttore.
Articolo 3
Disposizioni negli Stati membri
1. Gli Stati membri designano un’autorità centrale nazionale incaricata di gestire il sostegno finanziario a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896. Lo Stato membro indica all’Agenzia l’autorità centrale nazionale designata prima della richiesta del primo pagamento a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1 o dell’articolo 15, paragrafo 2.
2. L’autorità centrale nazionale è incaricata di:
(a) |
tenere i contatti con l’Agenzia per quanto riguarda il controllo delle condizioni applicabili di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896; |
(b) |
garantire che l’Agenzia disponga di tutte le informazioni pertinenti per gestire il sostegno finanziario di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896; |
(c) |
gestire le questioni relative al pagamento del sostegno finanziario, comprese le richieste di pagamento anticipato o di pagamento presentate all’Agenzia e il ricevimento dei pagamenti corrispondenti da parte dell’Agenzia; |
(d) |
ridistribuire i pagamenti alle autorità nazionali proporzionalmente al loro contributo al corpo permanente in termini di personale, ove previsto dalle disposizioni nazionali. |
Articolo 4
Valuta
Il sostegno finanziario è versato in euro.
CAPO 2
MODALITÀ DETTAGLIATE DI PAGAMENTO
Articolo 5
Modalità dettagliate di pagamento annuale
1. Uno Stato membro può chiedere un pagamento annuale tra il 1o gennaio e il 30 giugno dell’anno N + 1.
2. Il pagamento annuale è pagabile se le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 sono state soddisfatte nell’anno N. L’autorità centrale nazionale può chiedere un finanziamento per la categoria 2 del personale operativo solo se lo Stato membro interessato ha fornito all’Agenzia una relazione completa ai fini della verifica degli importi dovuti a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896.
3. Il pagamento annuale comprende uno o più dei seguenti elementi:
(a) |
gli importi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896, calcolati al 100 % dell’importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo indicati per l’anno N+2 per il distacco ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1896 («finanziamento della categoria 2»); |
(b) |
gli importi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1896, calcolati al 37 % dell’importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo effettivamente impiegati ai sensi dell’articolo 57 entro i limiti stabiliti dall’allegato III e ai sensi dell’articolo 58 entro i limiti stabiliti dall’allegato IV, se del caso («finanziamento delle categorie 3 e 4»); |
(c) |
gli importi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896, calcolati come pagamento una tantum pari al 50 % dell’importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo assunti dall’Agenzia quale personale statutario proveniente dai servizi nazionali («finanziamento della categoria 1»). |
Articolo 6
Modalità dettagliate di pagamento anticipato
1. Uno Stato membro può chiedere all’Agenzia un pagamento anticipato per l’anno N per agevolare lo sviluppo delle risorse umane prima del pagamento annuale corrispondente. La richiesta indica chiaramente le categorie di personale alle quali si riferisce. Per il finanziamento della categoria 2, essa comprende la prova del corrispondente aumento reale degli effettivi conformemente al modello di cui all’allegato II. Tale richiesta può essere presentata tra il 1o luglio e il 15 settembre dell’anno N.
2. L’Agenzia effettua un pagamento anticipato se le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 sono state soddisfatte per il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data della richiesta di pagamento anticipato.
3. La richiesta di pagamento anticipato riguarda un importo minimo di 50 000 EUR.
CAPO 3
MODALITÀ DETTAGLIATE DI FINANZIAMENTO DELLA CATEGORIA 2
Articolo 7
Condizioni di finanziamento della categoria 2
1. Il finanziamento della categoria 2 per l’anno N avviene a condizione che gli Stati membri aumentino cumulativamente gli effettivi complessivi delle loro rispettive guardie di frontiera nazionali attraverso l’assunzione di nuovo personale nel periodo interessato.
2. L’aumento degli effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali nello Stato membro interessato è calcolato ogni anno confrontando il numero degli effettivi al 31 dicembre dell’anno N e il numero degli effettivi al 30 aprile 2019 in attività presso le entità competenti delle autorità interessate o, se del caso, di tutte le principali autorità nazionali che contribuiscono al corpo permanente tramite distacchi.
3. Al più tardi entro il 29 novembre 2020, gli Stati membri informano l’Agenzia in merito agli effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali al 30 aprile 2019, utilizzando il modello di cui all’allegato I.
Articolo 8
Controllo delle condizioni applicabili al finanziamento della categoria 2
1. Gli Stati membri forniscono, tramite le rispettive autorità centrali nazionali, le informazioni pertinenti che confermano il rispetto delle condizioni relative al finanziamento della categoria 2 per l’anno N, compilando il modello di cui all’allegato II. L’Agenzia verifica le informazioni pertinenti nell’ambito della valutazione delle vulnerabilità nel corso dell’anno N+1.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate siano complete e sufficientemente dettagliate per consentire all’Agenzia di verificare il rispetto delle condizioni di finanziamento della categoria 2.
3. L’autorità centrale nazionale ha accesso, su sua richiesta, a tutta la documentazione pertinente in possesso delle rispettive autorità nazionali che può riguardare la gestione del sostegno finanziario a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896.
Articolo 9
Recupero del pagamento anticipato per la categoria 2
1. Al momento della presentazione della richiesta di pagamento annuale, gli Stati membri comunicano all’Agenzia se l’aumento complessivo reale degli effettivi nell’anno N è stato inferiore al numero per il quale lo Stato membro ha ricevuto un pagamento anticipato nell’anno N.
2. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, a seguito dell’audit, o qualora le verifiche eseguite mediante la valutazione delle vulnerabilità effettuata nell’anno N+1 dimostrino un aumento reale complessivo inferiore degli effettivi di cui al paragrafo 1, l’Agenzia recupera l’importo corrispondente alla differenza emettendo una nota di addebito indirizzata allo Stato membro interessato. L’Agenzia può decidere, d’intesa con lo Stato membro, di non recuperare gli importi e di adeguare di conseguenza il pagamento per l’anno successivo.
CAPO 4
MODALITÀ DETTAGLIATE DI FINANZIAMENTO DELLE CATEGORIE 3 E 4
Articolo 10
Condizioni di finanziamento delle categorie 3 e 4
1. Gli importi destinati al finanziamento delle categorie 3 e 4 sono dovuti integralmente in relazione al numero di membri del personale effettivamente impiegati per un periodo di 120 giorni consecutivi o non consecutivi nel corso dell’anno N.
2. Per gli impieghi di durata inferiore o superiore a 120 giorni, il finanziamento delle categorie 3 e 4 è calcolato proporzionalmente sulla base di un periodo di riferimento di 120 giorni.
3. Il calcolo proporzionale si basa su un’unità di calcolo equivalente all’impiego per un giorno di un membro della squadra in qualsiasi attività operativa svolta dal corpo permanente, compresi i giorni di viaggio necessari.
Articolo 11
Controllo delle condizioni applicabili al finanziamento delle categorie 3 e 4
L’Agenzia verifica il rispetto delle condizioni relative al finanziamento delle categorie 3 e 4 sulla base dei propri dati operativi sugli impieghi del corpo permanente.
Articolo 12
Condizioni di finanziamento del personale tecnico
1. Qualora l’impiego del personale tecnico ecceda in via eccezionale i contributi nazionali massimi previsti nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1896, il sostegno finanziario viene fornito a condizione che il personale tecnico sia impiegato a norma dell’articolo 57 di detto regolamento nel corso dell’anno N.
2. Per gli impieghi di durata inferiore o superiore a 120 giorni, il finanziamento del personale tecnico è calcolato proporzionalmente come stabilito all’articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 13
Controllo delle condizioni applicabili al finanziamento del personale tecnico
L’Agenzia verifica il rispetto delle condizioni relative al personale tecnico sulla base dei propri dati operativi sugli impieghi effettivi in conformità dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1896.
CAPO 5
MODALITÀ DETTAGLIATE DI FINANZIAMENTO DELLA CATEGORIA 1
Articolo 14
Condizioni di finanziamento della categoria 1
1. L’Agenzia informa l’autorità centrale nazionale in merito al personale che ha lasciato i servizi nazionali dello Stato membro in questione per passare alle dipendenze dell’Agenzia nell’anno N.
2. Prima di informare l’autorità centrale nazionale, l’Agenzia riceve dal personale interessato conferma della cessazione o della sospensione del rapporto istituzionale con le autorità nazionali interessate.
3. L’Agenzia fornisce in forma anonima le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio dell’anno N+1, indicando l’autorità nazionale interessata e il numero di membri del personale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.
CAPO 6
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Regime speciale per il 2020
1. Entro l’12 novembre 2020, l’Agenzia comunica agli Stati membri i loro importi di riferimento per il 2020, tenendo conto dei rispettivi coefficienti correttori.
2. Gli Stati membri possono chiedere il pagamento anticipato fino al 15 novembre 2020, a condizione che abbiano indicato all’Agenzia i rispettivi effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali al 30 aprile 2019, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(4) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(5) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(6) Https://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/correction-coefficients.
ALLEGATO I
Effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali al 30 aprile 2019 presso le principali autorità che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi e/o, se del caso, presso le entità competenti all’interno delle autorità che contribuiscono tramite distacchi a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) 2019/1896
Autorità che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi o entità contribuenti, o entrambe, all’interno delle autorità che dispongono di un mandato più ampio rispetto alle attività operative dell’Agenzia sostenute tramite il corpo permanente |
Entità all’interno dell’autorità che dispone di un mandato più ampio rispetto alle attività operative dell’Agenzia sostenute tramite il corpo permanente |
Numero degli effettivi in attività al 30 aprile 2019 presso le autorità che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi e/o presso le entità contribuenti competenti all’interno delle autorità che dispongono di un mandato più ampio rispetto alle attività operative dell’Agenzia sostenute tramite il corpo permanente |
[NOME] |
[entità all’interno dell’autorità, se del caso] |
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[NOME] |
[entità all’interno dell’autorità, se del caso] |
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Numero totale: |
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ALLEGATO II
Modello di richiesta di pagamento per la categoria 2
Autorità/entità che contribuisce al corpo permanente |
Numero di membri del personale effettivamente assunti sui posti al 30 aprile 2019 |
Anno 2020 |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
[per autorità/entità competente dello Stato membro interessato] |
[numero totale] |
Moltiplicatore massimo: |
Moltiplicatore massimo: |
Moltiplicatore massimo: |
Moltiplicatore massimo: |
Moltiplicatore massimo: |
Moltiplicatore massimo: |
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Nuove assunzioni: |
Nuove assunzioni: |
Nuove assunzioni: |
Nuove assunzioni: |
Nuove assunzioni: |
Nuove assunzioni: |
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Riduzioni: |
Riduzioni: |
Riduzioni: |
Riduzioni: |
Riduzioni: |
Riduzioni: |
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Numero totale di membri del personale: |
Numero totale di membri del personale: |
Numero totale di membri del personale: |
Numero totale di membri del personale: |
Numero totale di membri del personale: |
Numero totale di membri del personale: |
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Aumento reale: |
Aumento reale: |
Aumento reale: |
Aumento reale: |
Aumento reale: |
Aumento reale: |
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Ammissibile al pagamento: |
Ammissibile al pagamento: |
Ammissibile al pagamento: |
Ammissibile al pagamento: |
Ammissibile al pagamento: |
Ammissibile al pagamento: |
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[Stato membro] |
[numero totale] |
[numero totale] |
[numero totale] |
[numero totale] |
[numero totale] |
[numero totale] |
[numero totale] |
Spiegazione del modello di richiesta di pagamento per la categoria 2
«Moltiplicatore massimo»: soglia utilizzata nell’anno N basata sul numero di contributi annuali che gli Stati membri devono fornire al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il distacco a lungo termine nell’anno N+2, conformemente all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1896;
«nuove assunzioni»: numero di membri del personale recentemente assunti nell’anno N dalle autorità che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi e/o dalle entità contribuenti, o da entrambe, in seno alle autorità che dispongono di un mandato più ampio rispetto alle attività operative dell’Agenzia sostenute tramite il corpo permanente;
«riduzioni»: numero di membri del personale che hanno abbandonato le autorità che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi e/o le entità contribuenti, o entrambe, in seno alle autorità che dispongono di un mandato più ampio rispetto alle attività operative dell’Agenzia sostenute tramite il corpo permanente nell’anno N;
«numero totale di membri del personale»: numero totale dei membri del personale in attività al 31 dicembre dell’anno N;
«aumento reale»: differenza tra il numero di membri del personale in attività al 31 dicembre dell’anno N e il numero di membri del personale in attività al 30 aprile 2019 (valore di riferimento);
«ammissibile al pagamento»: numero totale di membri del personale in attività al 31 dicembre dell’anno N meno il numero di membri del personale in attività al 30 aprile 2019 (valore di riferimento), limitato dal moltiplicatore massimo applicabile a tale anno.